La figura del sindaco è ampiamente poliedrica, riunendo in sé una pluralità di “componenti”.
Infatti, è 1 responsabile dell’amministrazione del comune, 2 rappresenta l’ente, 3 convoca, e presiede, la giunta comunale (ma anche il consiglio comunale quando non sia prevista la figura del presidente di questa assemblea), 4 sovraintende (incidentalmente, sovraintendenza non è eseguire direttamente) al funzionamento dei servizi e degli uffici, 5 sovraintende all’esecuzione degli atti, 6 fatto salva la distinzione tra funzioni, non derogabile se non per espressa disposizione di legge, esercita le funzioni che gli sono attribuite da 6.1 leggi, 6.2 dallo statuto, 6.3 dai regolamenti, 7 sovraintende, altresì, all’espletamento delle funzioni statali e regionali attribuite, o delegate al comune, 8 esercita, altresì, le altre funzioni attribuitegli quale autorità locale nelle materie previste da specifiche disposizioni di legge.
In particolare, in caso di emergenze sanitarie o di igiene pubblica a carattere esclusivamente locale le ordinanze contingibili e urgenti sono adottate dal sindaco, quale rappresentante della comunità locale, che agisce quale rappresentante della comunità locale, in relazione all’urgente necessità di interventi volti a superare situazioni di grave incuria o degrado del territorio, dell’ambiente e del patrimonio culturale o di pregiudizio del decoro e della vivibilità urbana, con particolare riferimento alle esigenze di tutela della tranquillità e del riposo dei residenti, anche intervenendo in materia di orari di vendita, anche per asporto, e di somministrazione di bevande alcoliche e superalcoliche.
Negli altri casi l’adozione dei provvedimenti d’urgenza ivi compresa la costituzione di centri e organismi di referenza o assistenza, spetta allo Stato o alle regioni in ragione della dimensione dell’emergenza e dell’eventuale interessamento di più ambiti territoriali regionali, 9 coordina e riorganizza, sulla base degli indirizzi espressi dal consiglio comunale e nell’ambito dei criteri eventualmente indicati dalla regione, gli orari degli esercizi commerciali, dei pubblici esercizi e dei servizi pubblici, nonché, d’intesa con i responsabili territorialmente competenti delle amministrazioni interessate, gli orari di apertura al pubblico degli uffici pubblici localizzati nel territorio, al fine di armonizzare l’espletamento dei servizi con le esigenze complessive e generali degli utenti, 10 al fine di assicurare il soddisfacimento delle esigenze di tutela della tranquillità e del riposo dei residenti nonché dell’ambiente e del patrimonio culturale in determinate aree delle città interessate da afflusso particolarmente rilevante di persone, anche in relazione allo svolgimento di specifici eventi, o in altre aree comunque interessate da fenomeni di aggregazione notturna, nel rispetto dell’articolo 7 L. 7 agosto 1990, n. 241 e s.m., può disporre, per un periodo comunque non superiore a 30 giorni, con ordinanza non contingibile e urgente, limitazioni in materia di orari di vendita, anche per asporto, e di somministrazione di bevande alcoliche e superalcoliche, nonché limitazioni degli orari di vendita degli esercizi del settore alimentare o misto, e delle attività artigianali di produzione e vendita di prodotti di gastronomia pronti per il consumo immediato e di erogazione di alimenti e bevande attraverso distributori automatici, 11 nelle materie che comportino esigenze non strettamente riferibili ad emergenze sanitarie o d’igiene pubblica può adottare regolamenti, infine 12 sulla base degli indirizzi stabiliti dal consiglio il sindaco provvede alla nomina, alla designazione e alla revoca dei rappresentanti del comune e della provincia presso enti, aziende ed istituzioni, 13 nomina i responsabili degli uffici e dei servizi, 14 attribuisce e definisce gli incarichi dirigenziali e quelli di collaborazione esterna secondo le modalità ed i criteri stabiliti, nonché dai rispettivi statuti e regolamenti comunali e provinciali.
Inoltre, per quanto riguarda le funzioni di competenza statale gestite dai comuni, il sindaco, nella veste di Ufficiale del Governo (non: Ufficiale di Governo) 15 sovraintende 15.1 all’emanazione degli atti che gli sono attribuiti dalla legge e dai regolamenti in materia di ordine e sicurezza pubblica, 15.2 allo svolgimento delle funzioni affidategli dalla legge in materia di pubblica sicurezza e di polizia giudiziaria, 15.3 alla vigilanza su tutto quanto possa interessare la sicurezza e l’ordine pubblico, informandone preventivamente il prefetto e, nella medesima veste di Ufficiale del Governo, 15.4 concorre ad assicurare anche la cooperazione della polizia locale con le Forze di polizia statali, nell’ambito delle direttive di coordinamento impartite dal Ministro dell’interno – Autorità nazionale di pubblica sicurezza, 15.5 sovrintende, altresì, alla tenuta dei registri di stato civile e di popolazione e agli adempimenti demandatigli dalle leggi in materia elettorale, di leva militare e di statistica, 15.6 adotta con atto motivato provvedimenti, anche contingibili e urgenti nel rispetto dei principi generali dell’ordinamento, al fine di prevenire e di eliminare gravi pericoli che minacciano l’incolumità pubblica e la sicurezza urbana, provvedimenti che sono preventivamente comunicati al prefetto anche ai fini della predisposizione degli strumenti ritenuti necessari alla loro attuazione, provvedimenti che ad ogni buon fine, sono diretti a tutelare l’integrità fisica della popolazione, quelli concernenti la sicurezza urbana e a prevenire e contrastare l’insorgere di fenomeni criminosi o di illegalità, quali lo spaccio di stupefacenti, lo sfruttamento della prostituzione, la tratta di persone, l’accattonaggio con impiego di minori e disabili, ovvero riguardano fenomeni di abusivismo, quale l’illecita occupazione di spazi pubblici, o di violenza, anche legati all’abuso di alcool o all’uso di sostanze stupefacenti, 15.7 segnala alle competenti autorità, giudiziaria o di pubblica sicurezza, la condizione irregolare dello straniero o del cittadino appartenente ad uno Stato membro dell’Unione europea, per la eventuale adozione di provvedimenti di espulsione o di allontanamento dal territorio dello Stato.
L’art. 51 D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285 e s.m.
Prima di entrare nel merito di questa disposizione richiamiamo anche gli artt. 5 ed 87, comma 2 dello stesso D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285 e s.m.
L’art. 51 qui richiamato prevede, al comma 1, che la manutenzione, l’ordine e la vigilanza dei cimiteri spettino al sindaco (precisando che quando il cimitero sia consortile, queste funzioni spettino al sindaco del comune dove si trovi il cimitero).
Ora, per la vigilanza probabilmente non occorre spendere molte parole, mentre per la manutenzione merita di sottolinearsi come questa costituisca un’attività che opera nel tempo o, con altri termini, che dovrebbe essere continua e senza interruzioni.
Ma occorre anche dire che se la funzione spetta al sindaco, per essere assolta richiede un insieme di fattori strumentali, individuabili nelle risorse, siano esse finanziarie, umane, o strumentali, che richiedono adeguate e coerenti previsioni, anche, in sede di approvazione del bilancio (che, nei comuni, ha anche natura autorizzativa), il quale afferisce alla competenza del consiglio comunale.
Più articolata la terza funzione che spetta al sindaco: l’ordine, che può essere definito come un, generico. potere di comando spettante alla Pubblica Amministrazione e che può essere usato anche come “mezzo” per una qualche disciplina specifica, o specializzata, il cui adempimento comparta il beneficio (se sia pertinente questo termine) del fatto che la collettività (nel caso, la comunità locale) ricava dalla disciplina attuata in quel determinato contesto un pre-determinato assetto.
Generalmente, la forma dell’ordine è quella scritta (anche se non manchino esempi di altre forme: si pensi al semaforo stradale o al fischio e/o segnalazioni manuale in materia di circolazione stradale).
Così individuato il concetto di ordine la sua previsione nel citato art. 51 D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285 e s.m. esce dal vago e assume contorni meglio definiti ed argomentabili.