Può accadere, anche con una certa frequenza, che si abbia il decesso di persona che sia, o appaia essere, priva di persone riconducibili alla categoria di “congiunti” o, almeno, che questi difettino nel luogo di morte, magari unicamente per il fatto che la persona defunta si sia trasferita in luogo diverso rispetto a quello di origine e viva, magari da tempo, da sola in altra città.
Città in cui ha, o può avere, intessuto relazioni amicali, di conoscenza, di buon vicinato con altre cerchie di persone, ma anche per valutazioni di altra natura. Vi sono anche casi di persone che abbiano eletto un dato luogo di vita come alternativo rispetto a quelli in cui potrebbero individuarsi relazioni di tipo “familiare”, spesso da lungo tempo.
Senza prendere in considerazione le motivazioni, in quanto poco rilevanti, ma solo prendendo atto della situazione di fatto, in tali casi (accademicamente) le opzioni relative alla “sepoltura” dovrebbero operare per default, nel senso che, quando nessuno abbia titolo (nei tempi propri della “sepoltura”) ad operare scelte che si discostino da quelle “normali” (in quanto di default, appunto) non vi è altra opzione.
L’”opzione”, se ancora la si possa chiamare in tal modo, altro non è se non l’inumazione nei campi di cui all’art. 58 D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285 e s.m., ponendosi, nel caso, la questione di chi se ne assuma gli oneri relativi, in applicazione dell’art. 1, comma 7-bis D. L. 27 dicembre 2000, n. 392, convertito nella L. 26 febbraio 2001, n. 26.
Oltretutto, la questione dell’onere si estende anche a quello concernente il trasporto (terzo periodo della disposizione appena richiamata), così come alla fornitura della cassa mortuaria.
E, poi, se lo si voglia, ad altri oneri correlati, come gli eventuali annunci funebri, alle esequie, ad arredi floreali e a quanto altro si ritenga opportuno, magari solo per osservare usi e costumi locali, per assicurare una “sepoltura” adeguatamente dignitosa.
Si tratta di situazioni che potrebbero essere affrontate da parte di persone che, per l’assenza di relazioni giuridiche (quali (e.g.) quelle di natura “familiare”), talora magari unicamente sulla base di relazioni amicali (per semplicità espositiva, se ne assume l’ipotesi) e, quindi, con l’assunzione degli oneri della fattispecie da parte di persone che non ve ne abbiano obblighi giuridici, ma unicamente intendano provvedervi in termini spontanei, in una parola con un atto di liberalità (vorremmo sottolineare questo aspetto, che porta a parlare di atto libero, non fondato su di un qualche obbligo).
Quando ciò avvenga, il soggetto che intenda, liberamente, provvedere, può anche operare alcune “scelte”, come la scelta tra l’accesso alla pratica dell’inumazione (come sopra considerata) oppure alla pratica della tumulazione o, laddove localmente presente, ad un’inumazione avente le caratteristiche di sepolcro privato nei cimiteri (art. 90, comma 2 D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285 e s.m.).
Non consideriamo tra le scelte ammissibili, l’accesso alla cremazione (salvo, ovviamente il caso in cui la persona defunta non abbia proceduto, in vita, a manifestare la propria volontà in questo senso in una delle forme e modi dell’art. 3 L. 30 marzo 2001,n. 130), in quanto (quando questo caso non ricorra) la scelta cremazionista da parte di persone diverse dalla persona defunta, richiede specifiche qualificazioni giuridiche, che non sono individuabili in quanti agiscano in termini di atto di liberalità.
Pur tuttavia, quando la persona defunta abbia provveduto, in vita a manifestare la propria volontà alla cremazione, il soggetto terzo (nella nostra ipotesi, la persona “amica”) viene avere legittimazione a quanto necessario per il collocamento e conservazione dell’urna cineraria.
Trascuriamo, per ragioni di brevità sia l’ipotesi della dispersione delle ceneri, che richiede un’espressa volontà della persona defunta, nonché, per le stesse razioni, l’utilizzo del cinerario comune (art. 80, comma 6 D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285 e s.m.
Ne consegue che, se non vi sia ricorso all’inumazione in c.d. campo comune (quella di default), cioè in tutti i casi in cui la “sepoltura” richieda il ricorso ad un sepolcro privato nei cimiteri (Capo XVIII D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285 e s.m.) il soggetto terzo agente, viene a trovarsi nella posizione di assumere la posizione di fondatore di sepolcro, destinato (a questo punto, in via pressoché esclusiva) ad accogliere le spoglie mortali, siano esse feretro od (se ricorra la fattispecie) urna cineraria, della persona defunta.
Questa situazione porta a considerare le conseguenze, specie quelle nel tempo. Infatti, poiché le concessioni cimiteriali (o, altrimenti, i sepolcri privati nei cimiteri oggetto delle stesse) hanno sempre una durata limitata nel tempo (art. 92, comma 1 D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285 e s.m.), alla scadenza si potrebbe porre la questione del loro rinnovo, dal momento che la titolarità ad un tale (sempre eventuale) rinnovo non può che fare riferimento se non agli aventi causa del fondatore del sepolcro, cioè a persone, che con elevato grado di probabilità, potrebbero ben “sentirsi” del tutto estranei rispetto alla persona delle cui spoglie mortali si tratta e alla concessione cimiteriale de quo.
Del resto, l’eventuale rinnovo non solo è collegato, sotto il profilo dell’ammissibilità, alle previsioni del Regolamento comunale di polizia mortuaria e non costituisce un obbligo, in capo all’amministrazione, di accoglimento (salvo, ovviamente, quello dell’osservanza delle norme regolamentari al momento vigenti), ma neppure determina un qualche obbligo, neppure vagamente “morale”, per le persone che si trovi nella posizione giuridica di richiederlo di provvedere in tal senso.
Anzi, si potrebbe considerare come l’estinzione della concessione cimiteriale per la sua fisiologica scadenza dovrebbe essere la situazione maggiormente auspicabile, consentendo un ri-utilizzo del sepolcro venutosi a rientrare nella disponibilità cimiteriale.
Ma anche nel caso di mancato rinnovo, si aprono altri scenari. Infatti, le persone aventi causa dal fondatore del sepolcro (che si ricorda come in questa fattispecie, ha agito in termini di atto di liberalità) hanno altresì l’obbligo, derivante dalla richiesta, ed ottenuta, concessione cimiteriale, di provvedere a dare diversa destinazione alle spoglie mortali, nonché di provvedere, a propria cura, diligenza ed onere, a tutto quanto necessario acciocché (a partire dal giorno successivo alla scadenza, almeno teoricamente) il sepolcro de quo possa essere oggetto di assegnazione a terzi.
Qui si è in presenza di un obbligo giuridico derivante, come già rappresentato, proprio dalla concessione cimiteriale, anche se, all’inizio, fondata su di un atto di liberalità.
Se lo si voglia, ciò potrebbe essere considerato (qualificato) quale una possibile componente passiva dell’asse ereditario di chi ha assunto, a suo tempo, la posizione di fondatore del sepolcro. Aspetti che, probabilmente, il fondatore del sepolcro non ha, o può non avere, considerato.