Introduzione
Il termine “rinvenire” è affine a “ritrovare”, ma esprimente atto più casuale, perché, secondo gli elementi di cui si compone, è come un Venire, un Capitare di nuovo sopra a una cosa smarrita o tenuta un tempo da altri e ora a tutti nascosta: così una definizione (qui ridotta) reperita in un “Dizionario della lingua italiana” del 1956, evitando di ricorrere ai dizionari presenti sul web.
Vi sarebbe anche un altro significato, quello di un qualche cosa posto in ammollo, significato che qui non interessa.
Se ne fa cenno, poiché questo termine è presente nel D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285 e s.m. in due evenienze (in realtà sono quattro, ma due sono collegate, subordinate alle due principali).
Evenienza n. 1 – Un vero rinvenimento, casuale
La prima di queste evenienze, considerando le principali, presenta oggettivamente un carattere di casualità, è quella considerata all’art. 5 D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285 e s.m. [1] dove, per inciso il rinvenimento (casuale, appunto) potrebbe anche avere ad oggetto altro oltre alle ossa umane (cui si cerca di contenere queste note), cioè le “parti di cadavere” o i “resti mortali”.
Nel caso di si tratti di rinvenimento di cadavere, va fatto rinvio all’art. 78 D.P.R. 3 novembre 2000, n. 396 e s.m.
La norma qui richiamata definisce abbastanza chiaramente le modalità operative da seguire, prevedendo l’informazione al sindaco, il quale, a propria volta, ne dà comunicazione a (i) autorità giudiziaria, (ii) autorità di P.S., (iii) ASL, che provvede – salve le disposizioni dell’A.G. – ad incaricare il medico necroscopo dell’esame di quanto rinvenuto, i cui risultati sono comunicati al (iv) sindaco e alla (v) A.G. per il seguito di loro rispettiva competenza, ai fini della sepoltura.
In questa fase emerge la prima “collegata”, costituita dall’art. 36, comma 3 D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285 e s.m. [2].
Evenienza n. 2 – Non casuale, ma normale
La seconda evenienza (tra le due principali) è data dall’art. 85, comma 1 D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285 e s.m. [3] (qui trascuriamo del tutto il comma 2, per estraneità rispetto al tema, oltre che per chiamare disposizione ampiamente abrogata), in cui manca totalmente ogni casualità, prendendo in considerazione le operazioni di esumazione ordinaria: anzi, sarebbe anomalo se nel corso dell’esecuzione di queste esumazioni non si rinvenissero ossa umane!
È tanto normale che, eseguendosi operazioni di esumazione ordinaria vi sia il “rinvenimento” di ossa umane, che queste ultime sono citate alla quarta evenienza, subordinata, collegata) data dall’art. 97, comma 2 D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285 e s.m. [4], circa quella che, a volte, è chiamata “bonifica” del terreno di cimitero soppresso, decorso il prescritto periodo di latenza.
Si noterà come in quest’ultima situazione vi sia un’unica destinazione delle ossa, mentre nella fattispecie considerata al citato art. 85, comma 1 ve ne sono più di una, nel senso che vi è una previsione generale, normale e una eventuale, rimessa in qualche modo ad un’attività anche di parte.
La prima consiste nella collocazione delle ossa nell’ossario comune (Capo XIII, Art 67 D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285 e s.m.).
La seconda – eventuale – è data dalla possibilità che coloro che vi abbiano interesse facciano domanda di raccoglierle per deporle in cellette o loculi posti entro il recinto del cimitero ed avuti in concessione.
In questo caso le ossa devono essere raccolte nelle cassettine di zinco prescritte dall’art. 36.
È interessante far notare l’espressione, apparentemente vaga e generica, circa le persone che hanno titolo, espressione che non è né vaga, né generica, dato che essa rinvia alle persone che hanno titolo a disporre delle spoglie mortali delle persone defunte, con ciò risultando inequivoca.
La seconda parte che merita di evidenziare è il fatto che la “domanda di raccogliere” le ossa ai fini della loro deposizione, in cassetta ossario, in idonei siti a sistema di tumulazione (cellette ossario, loculi) sconta una pre-condizione, quella che gli “aventi interesse” abbiano già avuti in concessione questi siti (e, va aggiunto, che la persona defunta delle cui ossa si tratta abbia titolo ad esservi accolta, alla luce dell’art. 93 D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285 e s.m., nonché delle norme pertinenti del Regolamento comunale di polizia mortuaria).
Per altro, non vi sono problemi a che vi sia una qualche, più o meno, contemporaneità o contestualità, tra la “domanda” e la “concessione”.
Neppure vi sono fattori ostativi al fatto che, eventualmente, la deposizione delle cassette ossario abbia come destinazione siti a sistema di tumulazione presenti anche in cimiteri diversi da quello interessato alle operazioni di esumazione ordinaria, nel caso in cui gli “aventi interesse” dispongano di concessione in altro cimitero, situazione che comporta semplicemente che, accanto alla “domanda”, siano altresì posti in essere i procedimenti amministrativi prescritti per il trasporto a destinazione delle ossa così raccolte in cassetta, cosa che porta a citare nuovamente l’art. 36 D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285 e s.m., questa volta anche per i commi 1 e 2.
[1] – D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285 e s.m. – Art. 5.
1. Nel caso di rinvenimento di parti di cadavere o anche di resti mortali o di ossa umane, chi ne fa la scoperta deve informare immediatamente il sindaco il quale ne dà subito comunicazione all’autorità giudiziaria, a quella di pubblica sicurezza e all’unità sanitaria locale competente per territorio.
2. Salvo diverse disposizioni dell’autorità giudiziaria, l’unità sanitaria locale incarica dell’esame del materiale rinvenuto il medico necroscopo e comunica i risultati degli accertamenti eseguiti al sindaco ed alla stessa autorità giudiziaria perché questa rilasci il nulla osta per la sepoltura.
[2] – D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285 e s.m. – Art. 36.
1. Il trasporto di ossa umane e di altri resti mortali assimilabili, ferme restando le autorizzazioni di cui agli articoli 24, 27, 28 e 29, non è soggetto alle misure precauzionali igieniche stabilite per il trasporto delle salme dagli articoli 18, 20, 25.
2. Le ossa umane e gli altri resti mortali assimilabili debbono in ogni caso essere raccolti in cassetta di zinco, di spessore non inferiore a mm 0,660 e chiusa con saldatura, recante il nome e cognome del defunto.
3. Se le ossa ed i resti mortali provengono da rinvenimento e non sia possibile l’identificazione del defunto cui appartennero, la cassetta dovrà recare l’indicazione del luogo e della data in cui sono stati rinvenuti.
[3] – D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285 e s.m. – Art. 85.
1. Le ossa che si rinvengono in occasione delle esumazioni ordinarie devono essere raccolte e depositate nell’ossario comune, a meno che coloro che vi abbiano interesse facciano domanda di raccoglierle per deporle in cellette o loculi posti entro il recinto del cimitero ed avuti in concessione. In questo caso le ossa devono essere raccolte nelle cassettine di zinco prescritte dall’art. 36.
2. Tutti i rifiuti risultanti dall’attività cimiteriale sono equiparati a rifiuti speciali di cui al decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1982, n. 915, e devono essere smaltiti nel rispetto della suddetta normativa.
[4] – D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285 e s.m. – Art. 97.
1. Il terreno di un cimitero di cui sia stata deliberata la soppressione non può essere destinato ad altro uso se non siano trascorsi almeno 15 anni dall’ultima inumazione. Per la durata di tale periodo esso rimane sotto la vigilanza dell’autorità comunale e deve essere tenuto in stato di decorosa manutenzione.
2. Trascorso detto periodo di tempo, prima di essere destinato ad altro uso, il terreno del cimitero soppresso deve essere diligentemente dissodato per la profondità di metri due e le ossa che si rinvengono debbono essere depositate nell’ossario comune del nuovo cimitero.