Il responsabile del servizio di custodia dei cimiteri

In ambito cimiteriale è nota la figura del custode del cimitero, figura tradizionale, che ora non è più presente (fatta salva la citazione fattane dall’art. 56 D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285 e s.m., in termini di “alloggio del custode” tra gli impianti e dotazioni cimiteriali da considerare nella relazione tecnico-sanitaria che accompagna i progetti di ampliamento o costruzione dei cimiteri), almeno nel senso di figura a cui siano commesse specifiche funzioni, anche amministrative.
Questo ruolo è, oggi, affidato alla figura del responsabile del servizio di custodia del cimitero, alla luce dell’art. 52, comma 2 stesso D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285 e s.m.

L’innovazione è stata quella della transizione da una figura in qualche modo unipersonale ad una figura in qualche modo inserita in una struttura organizzativa (il servizio).
Da ciò l’attenzione per aspetti in cui il “servizio” diventa centrale, a cui consegue anche una possibilità di individuare soluzioni operative meno incentrate sulla singola persona, ma orientate, appunto, in senso organizzativo.
Da qui consegue, in prima battuta, come il servizio (e al suo interno chi ne sia responsabile) sia di venuto materia del Regolamento comunale considerato dall’art. 48 T.U.E.L. (D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e s.m.), cioè dell’unico Regolamento comunale rientrante nelle competenze della Giunta comunale (l’esercizio della potestà regolamentare, con questa sola eccezione, spetta al consiglio comunale), per cui norme attinentevi non possono trovare allocazione del Regolamento comunale di polizia mortuaria.
Ma ciò consente anche di adottare soluzioni diverse da quelle del passato, ad esempio quella di poter considerare il “servizio” come funzione che coinvolge contestualmente più cimiteri, nel caso di comuni dotati di pluralità di cimitero.

Nel caso di pluralità di cimiteri essendo ragionevolmente prevedibile che il responsabile sia unico in quanto funzionalmente “al vertice” della struttura, articolazione organizzativa del “servizio”, si pone la questione dell’organizzazione, anche operativa, dell’esercizio delle funzioni, per cui è possibile che il responsabile si avvalga di strumenti (in termini molto grossolani, si potrebbe parlare di una sorta di “delega” di una o più funzioni) che agevolino l’operatività per singoli cimiteri, essendo poco proponibile che il responsabile (qui inteso come persona singola) eserciti le funzioni che gli sono proprie sempre e solo in modo direttamente personale.
Ma ciò consente anche, risorse umane, strumentali e finanziarie permettendolo, di “pensare” ad un’organizzazione evoluta delle operatività del servizio, con l’esito che l’attribuzione di una o più funzioni, operative, relativamente ad un singolo cimitero, potrebbe avere ad oggetto operatività più che funzioni.
Si pensi ad una gestione informatica delle funzioni proprie del servizio di custodia cimiteriale, magari “in rete”, cosicché una qualche registrazione – input pertinente alle funzioni de quo sia direttamente e, di norma immediatamente, acquisita al sistema di gestione e fruibile, se del caso, indipendentemente dalle collocazioni fisiche degli strumenti informatici (devices) utilizzati. In una tale ipotesi, presso il singolo cimitero diverrebbe sufficiente che la persona fisica che vi opera provveda alle operazioni di “registrazione” (nel senso appena visto).

Le funzioni cui è chiamato il responsabile del servizio di custodia del cimitero sono esplicitate dal già ricordato art. 52, comma 2 [1] (nonché dal successivo art. 53) D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285 e s.m.
A ciò, doverosamente, deve aggiungersi quanto indicato dal Punto 9.7), terzo periodo della circolare del Ministro della sanità n. 24 del 24 giugno 1993 per il quale: “Il servizio di custodia del cimitero di arrivo verificherà l’integrità del sigillo e la corrispondenza di questo con quello apposto sulla certificazione di cui sopra.”
Ma è importante, altresì, richiamare la previsione dell’art. 87, comma 2 D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285 e s.m. [2], incidentalmente mettendosi a fuoco come, accanto alla denuncia all’A.G., quella al sindaco si ricolleghi all’art. 51, comma 1 D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285 e s.m.
Notiamo, e facciamo notare, come al responsabile del servizio di custodia del cimitero non sia richiesto il solo esercizio di funzioni meramente amministrative, ma altresì una legittimazione specifica, che lo colloca non tanto all’interno della nozione di incaricato di pubblico servizio (art. 358 C.P.), quanto in quella di pubblico ufficiale (art. 357 C.P.), cui si poteva giungere (o, più correttamente, si giunge) anche alla luce dell’art. 52, comma 2 D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285 e s.m., avendo inequivocabilmente questi registri natura di atto pubblico (art. 2699 C.C.).
Di qui anche l’esigenza che il responsabile del servizio di custodia dei cimiteri “soppesi” adeguatamente quanto possa essere oggetto di attribuzione al personale da questi dipendente, non potendosi pensare ad una sorta di attribuzione generalizzata od indistinta.

 


[1] – D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285 e s.m.
1- (omissis)
2. Il responsabile del servizio, per ogni cadavere ricevuto, ritira e conserva presso di sé l’autorizzazione di cui all’art. 6; inoltre, iscrive giornalmente sopra apposito registro vidimato dal sindaco in doppio esemplare:
a) le inumazioni che vengono eseguite, precisando il nome, cognome, età, luogo e data di nascita del defunto, secondo quanto risulta dall’atto di autorizzazione di cui all’art. 6, l’anno, il giorno e l’ora dell’inumazione, il numero arabico portato dal cippo e il numero d’ordine della bolletta di seppellimento;
b) le generalità, come sopra, delle persone i cui cadaveri vengono tumulati, con l’indicazione del sito dove sono stati deposti;
c) le generalità, come sopra, delle persone i cui cadaveri vengono cremati, con l’indicazione del luogo di deposito delle ceneri nel cimitero o del luogo in cui sono state trasportate, se fuori dal cimitero, secondo quanto risulta dall’autorizzazione del sindaco;
d) qualsiasi variazione avvenuta in seguito ad esumazione, estumulazione, cremazione, trasporto di cadaveri o di ceneri.
[2] – D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285 e s.m.
1- (omissis)
2. Il responsabile del servizio di custodia del cimitero è tenuto a denunciare all’autorità giudiziaria ed al sindaco chiunque esegue sulle salme operazioni nelle quali possa configurarsi il sospetto di reato di vilipendio di cadavere previsto dall’art. 410 del codice penale.

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Sereno Scolaro

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