L’art. 5 L. 30 marzo 2001, n. 130 [1] regola la determinazione delle tariffe per la cremazione, oltretutto incidendo con il suo comma 1 alle disposizioni di cui all’art. 1, comma 7-bis D.-L. 27 dicembre 2000, n. 392, convertito, con modificazioni, nella L. 28 febbraio 2001, n. 26 [2].
Solo per evidenziare l’impermanenza temporale, quest’ultima disposizione era entrata in vigore il 2 marzo, mentre quella della L. 30 marzo 2001, n. 130 si è avuta il 4 maggio 2001: circa 2 mesi.
Al comma 2 è attribuito al Ministero dell’interno, con concerto con quello della Sanità (denominazione dell’epoca), sentiti tre livelli di rappresentanza, la determinazione di alcune tariffe, cioè
(a per la cremazione dei cadaveri e
(b) per la conservazione o
(c) la dispersione delle ceneri nelle apposite aree all’interno dei cimiteri, che ha trovato attuazione con il D. M. (Interno) 1° luglio 2002 (cui è seguito il D. M. (Interno) 16 maggio 2006, anche se l’art. 5 dello stesso D. M. prevedesse che
(i) … A decorrere dall’anno 2003 sono rivalutati annualmente, con decorrenza dal 1 gennaio, in base al tasso di inflazione programmato definito dal documento di programmazione economico-finanziaria approvato dal Governo relativo all’anno di riferimento” e
(ii) “2. A cadenza triennale si procede al riallineamento dei valori rivalutati in base al tasso di inflazione programmato rettificandoli in base ai coefficienti di aggiornamento del potere di acquisto dell’euro predisposti annualmente dall’ISTAT.”).
Ma un elemento importante risulta essere dato dall’art. 4 [3], per la previsione del suo comma 2., in quanto distingue, attenendosi ai principi generali cui è ispirata la contabilità, anche pubblica, tra due componenti, la prima avente riguardo all’uso dello “spazio”, assegnato, canone avente natura annuale anche qualora si percepito in un’unica soluzione e che compete al soggetto concedente – in buona sostanza, generalmente al comune, in quanto titolare della demanialità, ma in caso di affidamenti del servizio il rapporto di affidamento (atto di affidamento e contratto di servizio) potrebbero regolare diversamente quest’individuazione, e la seconda costituente un canone (anche questo annuo, anche quando venga percepito in un’unica soluzione – per il recupero delle spese gestionali cimiteriali, …. pari o inferiore alla metà del precedente e che compete al gestore del cimitero.
Ovviamente, se vi sia coincidenza tra “soggetto concedente” e “soggetto gestore” entrambi i canoni (annui) competono a questo.
Si tratta di una disposizione importante perché pone in evidenza un fatto, non sempre percepito, dato dalla non separabilità tra i diritto d’uso dello “spazio” e la concorrente fruizione di tutte quelle prestazioni di servizio che sono presenti nel complesso del cimitero (o, meglio, del servizio cimiteriale), tariffe da determinarsi, sulla base (allora) dell’art. 117 T.U.E.L., D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e (oggi), essendo questa disposizione stata oggetto di abrogazione da parte dell’art. 37, comma 1, lett. b) D. Lgs. 23 dicembre 2022, n. 201 (in vigore dal 31 dicembre 2022), dall’art. 26 di questo ultimo.
Ma l’elemento di fondo che va colto è quello per cui lo “spazio” (o, altrimenti, la nicchia cineraria per la conservazione dell’urna cineraria) che viene fatto oggetto di concessione di un diritto d’uso, per una data durata temporale, non è avulsa dal suo contesto, in quanto il cimitero (ma sarebbe maggiormente adeguato parlare di servizio cimiteriale) costituisce un complesso plurimo di prestazioni, di servizi anche differenti , che considerati nella loro globalità comportano una serie di oneri operativi che non possono non essere recuperati.
Un po’ (anche se l’esempio è del tutto grossolano) come nel condominio negli edifici in cui un’unità abitativa fruisce delle parti comuni. Semmai questa previsione potrebbe anche essere esposta ad una critica, quella per cui essa è resa in termini espliciti in questo contesto, fatto che viene agevolmente superato nella considerazione che non vi è in essa alcuna specialità, o specificità, ma non fa che enunciare se non principi generali che trovano (o, dovrebbero trovare) applicazione in tutte le situazioni consimili, cioè ogni qual volta vi siano le “sepolture private nei cimiteri” di cui al Capo XVIII D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285.
[1] – L. 30 marzo 2001. N. 130, art. 5 (Tariffe per la cremazione) –
“ 1. Nei casi di indigenza accertata del defunto, gli oneri e le spese derivanti dalla cremazione e dagli adempimenti cimiteriali ad essa connessi possono essere sostenuti, nei limiti delle ordinarie disponibilità di bilancio, dal comune di ultima residenza del defunto, indipendentemente dal luogo nel quale avviene la cremazione, sulla base delle tariffe stabilite ai sensi del comma 2.
2. Con decreto del Ministro dell’interno, di concerto con il Ministro della sanità, sentite l’Associazione nazionale dei comuni italiani (ANCI), la Confederazione nazionale dei servizi (CONFSERVIZI), nonché le associazioni maggiormente rappresentative che abbiano fra i propri fini quello della cremazione dei propri soci, sono stabilite, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, le tariffe per la cremazione dei cadaveri e per la conservazione o la dispersione delle ceneri nelle apposite aree all’interno dei cimiteri.”
[2] – D.-L. 27 dicembre 2000, n. 392, convertito, con modificazioni nella L. 28 febbraio 2001, n. 26 – Art. 1, comma 7-bis –
“7-bis. Il comma 4 dell’articolo 12 del decreto-legge 31 agosto 1987, n. 359, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1987, n. 440, si interpreta nel senso che la gratuità del servizio di cremazione dei cadaveri umani di cui al capo XVI del regolamento di polizia mortuaria, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1990, n. 285, nonché del servizio di inumazione in campo comune, è limitata alle operazioni di cremazione, inumazione ed esumazione ordinaria nel caso di salma di persona indigente, o appartenente a famiglia bisognosa o per la quale vi sia disinteresse da parte dei familiari. I predetti servizi sono a pagamento negli altri casi.
L’effettuazione in modo gratuito del servizio di cremazione e del servizio di inumazione non comporta, comunque, la gratuità del trasporto del cadavere o delle ceneri, cui si applica l’articolo 16, comma 1, lettera a), del citato regolamento, approvato con decreto del Presidente della Repubblica n. 285 del 1990.”
[3] – D. M. (Interno) 1° luglio 2002 – Art. 4 (Misura della tariffa per la dispersione o la conservazione delle ceneri) –
“ 1. La tariffa, da corrispondere una tantum, per la dispersione delle ceneri all’interno dei cimiteri è determinata dal comune nella misura massima di Euro 160 e può essere determinata in misura differente in relazione al luogo di dispersione delle ceneri.
2. La tariffa, anche differenziata, per la conservazione di urna cineraria in cimitero, è determinata dal comune in base alle seguenti voci di calcolo:
a) canone annuo per l’uso dello spazio assegnato per ogni anno di durata della cessione in uso, percepibile anche in un’unica soluzione, che compete a chi cede in uso la sepoltura;
b) canone annuo per il recupero delle spese gestionali cimiteriali, per ogni anno di durata della cessione in uso, pari o inferiore alla metà di cui al punto a), percepibile anche in unica soluzione, che compete al gestore del cimitero.”