Il diritto di sepolcro: pluralità di componenti e necessità di distinzioni – 4/4

Il caso dei sepolcri privati fuori dai cimiteri

Una fattispecie radicalmente diversa si ha per i sepolcri privati fuori dai cimiteri, di cui all’art. 104 D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285 e s,m., i quali trovano anche classificazione catastale (cat. E9), in cui non solo il carattere patrimoniale è maggiormente accentuato, ma altresì la cui realizzazione (anche qui si può parlare di “concessione” – comma 3 del sopra citato art. 104, ma il cui oggetto non è il diritto d’uso di porzione di area cimiteriale, quanto il diritto di usare ai fini sepolcrali la cappella privata -gentilizia – o, altrimenti, concessione a realizzare su proprio fondo cappella ad uso della propria famiglia) è condizionata all’imposizione, con atto pubblico unilaterale debitamente oggetto di trascrizione (si tratta in sostanza di un’auto-imposizione) [13], dei vincoli di inalienabilità ed inedificabilità sui fondi, di proprietà della famiglia, nei limiti del raggio di 200 m., vincoli non suscettibili di riduzione.
In tali situazioni, rare, la cappella privata è indubbiamente componente, al decesso del concessionario, dell’asse ereditario, seguendo le ordinarie regole delle successioni mortis causa. Va, per altro, considerata la peculiarità di questi sepolcri, non solo quelli della loro natura familiare (comma 2 stesso art. 104), che potrebbe comportare probabilmente che, in occasione della successione mortis causa, si formi una comunione indivisa (ed indivisibile), oppure che uno degli eredi venga ad assumere la qualità di unico erede, ma con l’effetto, limitativo, di doversi conservare il diritto di accoglimento ai componenti delle famiglie richiedenti la concessione, ma, altresì, meritano di essere affrontati, sempre nel caso della successione mortis causa, gli effetti attorno ai due vincoli, auto-imposti in sede di richiesta della concessione de quo.
Probabilmente, il vincolo che produce effetti meno rilevanti è quello dell’inedificabilità (per altro sussistente anche in altri rapporti giuridici), pur se anche questo limita la portata del diritto di proprietà, secondo la definizione presente all’art. 832 C.C. Più complesso l’altro vincolo (inalienabilità), che non solo limita, anch’esso, il concetto stesso di proprietà, quasi a negarla [14], ma solleva criticità quando, come nel caso della successione mortis causa (sempre non considerando le differenze tra successioni legittime e successioni testamentarie), passi ad altra persona.
In via interpretativa ed a titolo personale (per quanto valga), si esprime l’avviso che, qualora la successione conservi le aree su cui tali vincoli sono stati imposti nell’ambito delle famiglie all’origine richiedenti, il vincolo conservi la propria efficacia, ovviamente conservandosi anche le titolarità di accoglimento nel sepolcro, considerando che il venire meno di uno, od entrambi questi vincoli, comporta di diritto che i titolari delle concessioni decadono dal diritto di uso delle cappelle (private, di famiglia – comma 3 del medesimo art. 104).
Conclusioni
Allorquando si considera il c.d. ius sepulchri, sembra ben poco sostenibile affermare che, sotto il profilo strettamente privatistico, un istituto regolamentato integralmente dalla consuetudine, in questo caso, acquisisca valore suppletivo (cosiddetta consuetudine praeter legem).
Sembra, tuttavia, corretto riportare anche la disciplina del diritto di sepolcro ai principi generali del diritto privato ed ai valori costituzionali …, dato che il porre l’accento solo “sotto il profilo strettamente privatistico” (che, si osserva, non attiene al rapporto che sorge tra il comune (concedente) ed il concessionario (a), né nelle relazioni giuridiche, su cui si fonda il titolo all’accoglimento in un dato sepolcro (c), mentre potrebbe sussistere, in presenza di determinate condizioni, nella componente (b), limitatamente in relazione a soggetti terzi ..) rimuove il fatto che esso poggia su ben tre piedistalli, le tre componenti, o aspetti, enunciati in premessa con le lettere (a, b, c), dovendosi piuttosto tenere sempre conto, e distinguendoli, di questi tre aspetti che concorrono, tal volta si sovrappongono.


[13] Auto-imposizione dei vincoli che necessariamente deve precedere l’istanza di concessione, poiché la prova dell’avvenuta trascrizione (art. 2643 C. C.) è essenziale corredo dell’istanza stessa, dato che la sua assenza non consentirebbe di procedere all’istruttoria preliminare, alla luce di quanto stabilito dal comma 3 del citato art. 104 D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285 e s,m.
[14] Il modo maggiormente estremo di “godere e disporre delle cose in modo pieno ed esclusivo, …” non è forse proprio quello di privarsene, alienandole (o distruggendole, per le “cose” potenzialmente distruggibili)?

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Sereno Scolaro

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