Il c.d. subentro nelle concessioni cimiteriali – 2/5 – Il diritto di sepoltura nelle concessioni cimiteriali fatte a persone fisiche

Dato l’ambito scelto, il diritto di sepoltura nelle concessioni cimiteriali fatte a persone fisiche è riservato alle persone dei concessionari e dei loro familiari.

Se la questione dell’appartenenza alla famiglia del concessionario trovi (o dovrebbe trovare) quale fonte definitoria principale, se non esclusiva (i possibili contenziosi possono sorgere se ed in quanto la questione non sia puntualmente definita), nella peculiare fonte normativa, di rango secondario (art. 117, comma 6, 3° periodo Cost.), del Regolamento comunale di polizia mortuaria.
Questa fonte regolamentare dovrebbe regolare quali persone debbano – ai fini del diritto di essere accolte nel sepolcro – essere qualificate quali appartenenti alla famiglia del concessionario, ma anche quali possano assumere questa qualificazione, nel momento in cui il concessionario (qui inteso come “fondatore del sepolcro”) venga meno, dando luogo ad un c.d. “subentro”, situazione che il Regolamento comunale di polizia mortuaria può/potrebbe regolare conservando il “fondatore del sepolcro” quale unica persona rispetto a cui definire l’appartenenza alla famiglia, oppure prevedendo che i subentranti assumano a loro volta la qualificazione di “concessionario”.
Oltretutto, in tale secondo caso occorre anche definire, in sede regolamentare, quali persone abbiano titolo a subentrare quali “concessionari”.
Preliminarmente, appare necessario definire il concessionario, il fondatore del sepolcro, aspetto che, in linea di massima, appare abbastanza di agevole individuazione, potendosi fare riferimento alla persona che sia stata parte nella stipula di quello che è, od è stato, il regolare atto di concessione.

In tale sede, tuttavia, potrebbero esservi state persone intervenute non in conto proprio, ma quali procuratori, spesso procuratori speciali, di altra persona fisica, aspetto che non determina problematiche dal momento che la procura speciale conferita indica il soggetto (persona fisica) cui l’atto sia da imputare, giuridicamente. Non è una situazione molto diffusa, ma neppure assente.
Più frequenti sono i casi di soggetti che abbiano agito – di fatto – in nome e per conto o nell’interesse di terzi, dal momento che in tali situazioni potrebbe mancare, specie per concessioni cimiteriali risalenti, ogni riferimento al soggetto cui doveva riferissi il rapporto di concessione.
Ancor maggiormente frequente può essere il caso in cui (ciò in particolare quando aventi riguardo a concessioni cimiteriali sorte in occasione e connessione con il decesso di una persona) una persona abbia agito, magari sulla base di assensi informali, in rappresentanza di altri, spesso di sé stesso e di altri.

Il caso tipico può essere quello in cui, a seguito del decesso di una persona, un figlio di questi chieda, ed ottenga, una concessione cimiteriale per la famiglia del defunto. In tali casi, può essere stato anche frequente la situazione in cui agli oneri della concessione abbiano concorso altri familiari (es.: sorelle e fratelli della persona, materialmente, agente e “figurante” quale parte nella stipula del regolare atto di concessione), spesso contribuendo con l’apporto di risorse determinate di, più o meno, comune accordo. In tali casi, diventa, specie a distanza di tempo, difficile determinare, con inequivoca certezza, se la concessione sia stata fatta per la famiglia della persona defunta oppure per la famiglia della persona (materialmente) agente.

Ciò porta abbastanza spesso a contenziosi tra diverse persone, incidentalmente considerando come le “criticità endo-familiari” tendano ad emergere nel tempo, svolgersi su percorsi non sempre oggettivi, largamente influenzati da componenti soggettive, tanto che la parte nettamente prevalente della giurisprudenza nell’ambito della polizia mortuaria sia data proprio da conflitti endo-familiari.
Per semplicità espositiva, tralasciamo queste ultime situazioni e consideriamo solamente il caso in cui la persona (materialmente) agente nella stipula del regolare atto di concessione abbia agito in nome, ed interesse, proprio (e della propria famiglia), caso nel quale concessionario e fondatore del sepolcro costituiscono posizioni coincidenti.

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Sereno Scolaro

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