I sepolcri abbandonati – 3/3

Le situazioni di abbandono non comportanti pericolo
Nel caso in cui non vi siano situazioni, attuali o potenziali, di pericolo, lo stato di abbandono può consentire al comune di avviare il procedimento consistente nel richiamare i soggetti obbligativi a provvedere all’adempimento degli obblighi di assicurare nel tempo il buono stato di conservazione dei manufatti di proprietà afferenti al sepolcro, invito che, se previsto dal Regolamento comunale di polizia mortuaria, potrebbe portare alla dichiarazione di decadenza dalla concessione con rientro della stessa nella disponibilità del comune (e per le concessioni aventi avuto l’oggetto nelle disposizioni dell’art. 90, comma 1 D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285 e s.m., altresì l’acquisizione del manufatto al demanio cimiteriale, per effetto dell’art. 935 C.C.)., cosa che comporta che le persone obbligate debbano, nei termini stabiliti dal comune e comunicati nelle forme di rito, a dare altra destinazione alle spoglie mortali accoltevi, con oneri a totale ed integrale loro carico. Infatti, trattandosi di sepolcri considerati dal Capo XVIII D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285 e s.m., ogni onere connessovi o conseguente non può, in alcun caso, essere di aggravio al bilancio comunale.

Le comunicazioni, in via generale
Sotto il profilo delle forme di comunicazione, va osservato come in via generale debbano valere i principi generali previsti dalla L. 7 agosto 1990, n. 241, nonché dall’art. 32 L. 18 giugno 2009, n. 69, avendosi presente come alcuni atti richiedano la c.d. data certa, in particolare quelli che riguardino termini di adempimento o dal cui ricevimento decorrano determinati effetti giuridici.
In particolare, nel caso di manufatti pericolanti il sopra ricordato art. 63, comma 2 D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285 e s.m. prevede altresì che l’atto di diffida a rimuove, entro il termine dato, la situazione di pericolo possa avvenire anche per “pubbliche affissioni”, situazione alla quale si può ricorrere quando proprio non sia stato possibile individuare i destinatari. In un certo qual senso il già ricordato art. 32 L. 18 giugno 2009, n. 69 ne costituisce una forma, anche se non ci si sente di argomentare che questa modalità “sostituisca” la pubblicazione all’albo pretorio, cui andrebbe aggiunta, in ambito cimiteriale, l’opportunità che questa venga reiterata con pubblicazioni agli ingressi dei cimiteri, magari preferendo, se non vi siano ragioni di urgenza specifiche, che queste ultime avvengano nella prossimità della ricorrenza della Commemorazione dei defunti, in ragione del fatto che in questa fase vi è una maggiore affluenza.

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Sereno Scolaro

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