I sepolcri abbandonati – 1/3

Introduzione
Il termine di “abbandonati” si rinviene all’art. 63, comma 2 D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285 e s.m., collegato all’immediatamente precedente comma 1, per il quale i concessionari devono mantenere a loro spese, per tutto il tempo della concessione, in buono stato di conservazione i manufatti di loro proprietà.
Il sopra citato comma 2 oltretutto parla sì di abbandono, specificando “per incuria” oppure “per morte degli aventi diritto”.
Il richiamo ai “manufatti di loro proprietà” porta a considerare inizialmente il caso regolato dall’art. 90 D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285 e s.m., per cui è ammesso che possa farsi luogo a concessione di aree cimiteriali per la costruzione, da parte del concessionario, di manufatti sepolcrali a sistema di tumulazione (comma 1), oppure (comma 2) per l’impianto di campi a sistema d’inumazione, purché dotati di adeguato ossario.
In tale ultima evenienza il manufatto è proprio tale ossario, che può essere integrato da eventuali monumenti, lapidi o simili (art. 62), mentre nel primo caso il riferimento è all’intera costruzione, unitamente ad eventuali altri elementi, ad esempio quelli a valenza decorativa od altro.
Anche se difetti una previsione normativa, che consideri la fattispecie, non si può ignorare, tanto più essendo pratica ampiamente diffusa, talora perfino prevalente quando non esclusiva, in cui siano, o siano stati, i comuni (o, se vi sia stato affidamento del servizio a terzi, il gestore del cimitero) a realizzare manufatti sepolcrali a sistema di tumulazione, procedendo quindi alla concessione del diritto di uso, tanto individualmente che per famiglie o collettività (non si considerano qui le eventuali realizzazioni avvenute ricorrendo alla finanza di progetto, sia perché l’istituto è abbastanza recente, ma, soprattutto, per il fatto che anche in tal caso le relative concessioni sono, per quanto qui interessa, riconducibili alle precedenti).
In tali casi i manufatti sepolcrali a sistema di tumulazione sono nella proprietà del comune (o di chi altri li abbia realizzati, almeno fino che permanga il rapporto che ha legittimato all’attività dei terzi), ma ciò non esclude che non vi siano “manufatti di proprietà dei concessionari”, come si ha (e.g.) nel caso delle iscrizioni, fotoceramiche, vasi portafiori, punti di illuminazione od altri elementi decorativi e di ricordo che ben possono essere presenti anche in concessioni di loculi mono-posto e sono pressoché sempre presenti per le concessioni pluri-posto per famiglie o collettività.

Il concetto di abbandono
È già stato ricordato come l’abbandono di un sepolcro possa aversi sulla base di due presupposti, l’incuria o la morte degli aventi diritto.
Serve a poco valutare la cause per cui può aversi l’incuria, non andando oltre ad indicazioni generiche.
Ad esempio, vi possono essere comportamenti volontari, oppure il concessionario (e/o la sua famiglia) si siano trasferiti altrove, oppure ne siano mutate le condizioni sussistenti al sorgere della concessione, fino a pervenire alle situazioni apparentemente estreme, ma non escludibili, per cui il concessionario o la sua famiglia abbiano, nel tempo perfino “dimenticato” la titolarità del sepolto, non senza trascurare la possibilità che il sepolcro abbia saturato la propria capienza così ché, trascorso un certo tempo in genere non breve, è venuto meno l’interesse a fruirne, né trascurare la possibilità che situazioni di incuria trovino origine, in tutto od in parte, nei rapporti interpersonali, non sempre idilliaci a volte anche controversi, tra i diversi componenti (o rami) della famiglia.
Il secondo presupposto considera la morte degli aventi diritto sulla concessione, il ché può portare a considerare il caso della c.d. estinzione della famiglia le cui persone che abbiano titolo ad esservi accolte, il ché può aversi anche nel caso in cui non sia già stata raggiunta una piena occupazione dei posti disponibili.
In entrambi i casi, è presumibile che si tratti di concessioni risalenti nel tempo, spesso ampiamente risalenti, cosa che comporta che debbano porsi in essere attività di accertamento e valutazione, frequentemente anche laboriose.

Cosa è opportuno fare?
Nel caso di sepolcri abbandonati il comune (concedente) è tenuto a diffidare i soggetti tenutivi ad adempiere agli obblighi cui sono soggetti, in conseguenza della titolarità della concessione a provvedere entro un certo tempo a rimuovere lo stato di abbandono e, in caso di sepolcri pericolanti, anche a rimuovere gli elementi pericolanti, ricorrendo anche alla modalità, se occorrente, delle pubbliche affissioni dell’atto di diffida, ai componenti della famiglia del concessionario.
In genere, i Regolamenti comunali di polizia mortuaria, non si limitano a prevedere la sola rimozione degli elementi pericolanti, ma integrano tale previsione con la previsione della pronuncia di decadenza dalla concessione.

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Written by:

Sereno Scolaro

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