Guidare in retromarcia senza guardare lo specchietto retrovisore – 7/7

L'articolo è parte 7 di 7 nella serie Post maturità del DPR 285/1990
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La vicenda non si è conclusa così, dal momento che vi è stata l’emanazione del D.P.R. 10 febbraio 2023, n. 47 “Regolamento recante norme in materia di disposizione del proprio corpo e dei tessuti post mortem a fini di studio, di formazione e di ricerca scientifica”, in vigore dal 13 maggio 2023.
Già all’art. 1, comma 2 si precisa che sono escluse dall’applicazione di questo regolamento le attività di prelievo e trapianto degli organi e dei tessuti di cui alla L. 1° aprile 1999, n. 91 “Disposizioni in materia di prelievi e di trapianti di organi e di tessuti, che sono garantite nel rispetto delle condizioni stabilite con priorità temporale rispetto a quelle discendenti dall’atto di disposizione previsto dalla L. 10 febbraio 2020, n. 10 “Norme in materia di disposizione del proprio corpo e dei tessuti post mortem a fini di studio, di formazione e di ricerca scientifica”.
Non si entra nel merito, se non per osservare come ne conseguano fattispecie distinte, con due modalità e procedure a seconda dei casi, questione che potrebbe interessare quanti optino per entrambe. Tra l’altro, la sopra citata L. 10 febbraio 2020, n. 10 prevede (art. 3) che l’atto di disposizione del proprio corpo o dei tessuti post mortem avvenga mediante una dichiarazione di consenso all’utilizzo dei medesimi redatta nelle forme previste dall’art. 4, comma 6 L. 22 dicembre 2017, n. 219, relativa al consenso informato e alle disposizioni anticipate di trattamento, dichiarazione che è consegnata all’A.S.L. di appartenenza cui spetta l’obbligo di conservarla e di trasmetterne telematicamente i contenuti informativi alla banca dati di cui all’art. 1, comma 418 L. 27 dicembre 2017, n. 205.
L’art. 3 del regolamento individua le cause di esclusione dall’utilizzo ai fini di studio, di formazione e di ricerca scientifica i corpi, prevedendo, altresì (comma 2) i casi in cui il centro di riferimento abbia la facoltà di rifiutare il corpo, dandone immediatamente informazione al medico che ha accertato il decesso.

Gli artt. 4 e 5 presentano aspetti che meritano qualche attenzione. Non tanto per il fatto che all’art. 4, comma 3, ultimo periodo si legge: “L’Azienda sanitaria locale del luogo del decesso invia al comune dove la stessa ha sede la copia dell’autorizzazione alla destinazione del corpo e richiede, nel rispetto delle disposizioni previste dal regolamento di polizia mortuaria di cui al decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1990, n. 285, e da eventuali norme regionali, il rilascio dell’autorizzazione al trasporto del corpo presso il centro medesimo, dandone contestualmente comunicazione all’ufficiale dello stato civile ai fini degli adempimenti di cui all’articolo 5.”, dove non si comprende il coinvolgimento del comune dove abbia sede l’ASL, anziché il comune di decesso.
A parte che la formulazione si potrebbe adattare alle sole ASL pluri-comunali, le funzioni qui considerate operano sulla base della competenza (territoriale) del comune di decesso.
Non solo, ma (art. 5, comma 1) nella fattispecie l’”autorizzazione al trasporto” (presso il centro di riferimento), poco prima definita “autorizzazione alla destinazione del corpo”, viene differita … al temine dell’utilizzo del corpo, o dei suoi organi o tessuti.
Si tratta di quelle maldestre formulazioni che possono anche intervenire in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano dove i diversi presenti, ed intervenienti, possono anche avere professionalità non strettamente pertinenti.

Ricordando come l’art. 6 L. 10 febbraio 2020, n. 10 sia rubricato: “Restituzione del corpo”, per il quale i centri di riferimento sono tenuti a restituire il corpo stesso alla famiglia in condizioni dignitose entro dodici mesi dalla data della consegna, nonché (comma 2) che gli oneri per il trasporto del corpo dal momento del decesso fino alla sua restituzione, le spese relative alla tumulazione, nonché le spese per l’eventuale cremazione siano a carico dei centri di riferimento, che provvedono nell’ambito delle risorse destinate ai progetti di ricerca, l’art. 4, comma 8 ne dà attuazione, prevedendo, altresì, che, nel caso in cui la famiglia non richieda (al centro di riferimento) la restituzione del corpo, esso “provvede alla sepoltura ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica n. 285 del 1990, o alla cremazione, nel caso in cui il defunto abbia espresso una volontà in tal senso, ai sensi dell’articolo 79 del predetto decreto n. 285 del 1990, nonché delle norme regionali di attuazione della legge 30 marzo 2001, n. 130, recante la disciplina della cremazione e dispersione delle ceneri.
In entrambi i casi, il responsabile del centro di riferimento inoltra al comune del luogo ove è avvenuto il decesso la relativa richiesta di trasporto del corpo
”.
Si coglie qui come per la volontà alla cremazione (e alle sue possibili forme) non si faccia cenno alcuno alla L. 30 marzo 2001, n. 130 per questi aspetti, ma unicamente all’art. 79 D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285 e s.m., anche se la L. 30 marzo 2001, n. 130 non è ignorata, quanto citata: “… nonché delle norme regionali di attuazione della legge 30 marzo 2001, n. 130”, il ché fa sobbalzare considerando quanto poco spazio possano avere le norme regionali nella materia regolata da tale legge, in cui – semmai – occorre fare riferimento alla materia dell’”ordinamento civile”, che attiene alle potestà legislativa – esclusiva – dello Stato, ai sensi dell’art. 117, comma 2, lett. l) Cost.
In altre parole, sembrerebbe che questa materia sia principalmente regolata dal D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285 e s.m. (norma di rango secondario) e, in via del tutto secondaria o marginale, dalla L. 30 marzo 2001, n. 130 (norma di rango primario)!

Situazione in parte simile all’art. 5, rubricato: “Raccordo con l’ordinamento dello stato civile”, dove proprio in questa rubricazione si oblitera come non possa (dopo il D.P.R. 3 novembre 2000, n. 396 e s.m.) parlarsi, propriamente di “Ordinamento dello stato civile” (norma di rango primario, legge), bensì di “Regolamento per la revisione e la semplificazione dell’ordinamento dello stato civile, a norma dell’articolo 2, comma 12, della legge 15 maggio 1997, n. 127”: non si tratta di nominalismo, quanto di avere presente le differenze tra norme di rango primario e norme di rango secondario.
Passando dalla rubrica al testo, il comma 1, ricollegandosi all’art. 4, comma 3, prevede che, giunta a esecuzione la destinazione del corpo, l’Ufficiale dello stato civile differisca gli adempimenti relativi alle autorizzazioni all’inumazione alla tumulazione alla cremazione (art. 74 D.P.R. 3 novembre 2000, n. 396 e s.m.) al temine dell’utilizzo del corpo, o dei suoi organi o tessuti, cioè non vi provveda, ma rinviandoli al momento in ci sia terminato l’utilizzo del corpo, in sostanza quando vi sia la sua restituzione alla famiglia.
Qui torna (comma 2) la precisazione per cui per l’autorizzazione all’inumazione, alla tumulazione e alla cremazione si fa rinvio alle disposizioni previste dall’art. 74 D.P.R. 3 novembre 2000, n. 396 e s.m., dall’art. 79 D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285 e s.m., nonché dalla L. 30 marzo 2001, n. 130 e … relative norme regionali di attuazione.
Ancora una volta ad un osservatore letterale sembra che la L. 30 marzo 2001, n. 130 non abbia inciso minimamente sulle disposizioni dell’art. 79 D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285 e s.m.!
Impostazione ulteriormente ribadita nei commi 3 e 4, che si riportano, con alcuni incisi in neretto, ai soli fini di consentire immediatamente di cogliere quanto dal testo consegua/conseguirebbe:
3. Qualora il corpo venga restituito alla famiglia o nel caso in cui il corpo non sia stato accolto da nessun centro di riferimento nelle ipotesi di cui all’articolo 3, comma 2, la relativa richiesta è avanzata dai congiunti del disponente (a) all’ufficiale dello stato civile, nel caso di inumazione e di tumulazione, o (b) al Sindaco-ufficiale dello stato civile, nel caso di cremazione, del comune ove ha avuto luogo il decesso del disponente.
4. Nell’ipotesi in cui la famiglia non richieda la restituzione del corpo, il responsabile del centro di riferimento formula apposita istanza (a) all’ufficiale dello stato civile, nel caso di inumazione e di tumulazione, o (b) al Sindaco-ufficiale di stato civile, nel caso di cremazione, del comune ove ha avuto luogo il decesso del disponente.
”.
Per altro, l’indicazione “Sindaco (trattino) ufficiale dello stato civile” non pregiudica la delegabilità (art. 1, comma 3 D.P.R. 3 novembre 2000, n. 396 e s.m.).

Si tratta di percorsi testuali dei quali non si possono non denunciare le incoerenze, le contraddizioni, dolendosi che nelle diverse fasi in cui tutti questi processi di formazione normativa non vi siano state figure che le abbiano rilevato (o, magari, qualcuno può anche averlo fatto, senza che ciò sia stato preso in considerazione).
Ponendosi dalla parte di chi debba alla fine dare attuazione ai diversi corpora nomativi non si può non cogliere le difficoltà, ma anche la lontananza di questi testi dalle persone (ed, anche, operatori professionali con professionalità non necessariamente giuridiche), le quali spesso credono che le norme siano chiare, uniformi e di agile applicazione.
Quanta smemoratezza e pulsioni ad un (lontano) passato.

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Sereno Scolaro

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