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L’applicazione dell’Ordinanza del Capo Dipartimento per la Protezione Civile presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri n. 664 del 18 aprile 2020 hanno trovato efficacia fino al termine dello stato di emergenza, con la conseguenza che, dal 1° gennaio 2022, ne è venuta a cessare l’applicazione, per cui, sotto il profilo normativo, sono ritornate ad essere applicabili le diverse disposizioni oggetto delle “deroghe” così disposte.
Si è trattato di una fase in cui non tutti hanno colto la portata di questo effetto, o, almeno, non immediatamente. Tuttavia vi è stato chi si è mosso, non senza difficoltà, nella direzione di una sorta di “ripresa” di quell’impianto, che ha portato all’emanazione dell’Ordinanza del Capo Dipartimento per la Protezione Civile presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri n. 892 del 16 maggio 2022, il cui art. 2 ha riproposto il testo dell’art. 1 della sopra citata Ordinanza n. 664 del 18 aprile 2020, anche se col limite dell’efficacia temporale al 31 dicembre 2022.
Altri si sono mossi con altro approccio (e probabilmente vi sono stati plurimi interventi, non coordinati, ed orientati laddove apparire possibile), portando all’introduzione (avvenuta in sede di conversione in legge) dell’art. 36-bis D.-L. 21 marzo 2022, n. 21, convertito, con modificazioni, in L. 20 maggio 2022, n. 51 “Misure urgenti per contrastare gli effetti economici e umanitari della crisi ucraina”, disposizione che si riporta (senza considerazioni di sorta attorno alla rubrica del D.L. utilizzato quale veicolo):
“Art. 36-bis (Misure urgenti in materia di semplificazione amministrativa).
– 1. In considerazione dell’incremento delle attività richieste al personale amministrativo degli enti locali con riferimento alle attività di soccorso, accoglienza e assistenza alla popolazione ucraina in conseguenza della grave crisi internazionale in atto, nonché allo smaltimento delle pratiche pregresse accumulate a causa dell’emergenza epidemiologica da COVID-19, al fine di velocizzare e semplificare le attività dell’ufficiale di stato civile degli enti locali, all’articolo 79, comma 2, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1990, n. 285, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: “, ovvero da dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà ai sensi dell’articolo 47 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445.“.
Questa modifica all’art. 79, comma 2 D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285 e s.m. è esposta a valutazioni del tutto critiche per il fatto che essa lascia trasparire come (anche tra cui si sia mosso in questa direzione) non sia stata del tutto “digerita” (o abbia prodotto una sensazione di rigetto) la successiva (al D.P.R.) entrata in vigore della L. 30 marzo 2001, n. 130, con gli effetti che essa ha determinato sulle disposizioni in materia di cremazione precedentemente presenti nel D.P.R., unitamente alla non presa di coscienza che la legge è norma di rango primario, cosa che non è riconoscibile nel D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285 e s.m.
Infatti, se per modificare l’art. 79, comma 2 di questo ultimo è stato fatto ricorso a norma di rango primario, non può evitarsi di chiedere perché un testo in qualche modo sostanzialmente analogo non sia stato utilizzato per modificare l’art. 3, comma 1, lett. b) L. 30 marzo 2001, n. 130, cioè mutando la norma con altra di pari rango (e contenuto, dal punto di vista sostanziale), senza costruire impostazioni equivoche.