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Apparentemente maggiormente complessa la valutazione attorno all’art. 46, comma 2 D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285 e s.m. attorno alla pratica dell’imbalsamazione (che in altri Paesi è definita anche con diversi termini, a volte equivocati da quel “conservazione temporanea”; Cfr.: Termini e definizioni, n. 3.20 dello standard CEN EN UNI 15017:2019, definizione che riproduce, senza variazioni di sorta, la sua versione precedente), valutazione che, per altro, porta anch’essa a far trovare applicazione all’art. 107, comma 3, lett. f) D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e s.m.
Per quanto riguarda l’art. 51 D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285 e s.m. il riferimento va fatto all’art. 50, comma 1 D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e s.m., ma ciò comporta che alcuni specifici atti attuativi delle funzioni del comune in materia di manutenzione, ordine e vigilanza sui cimiteri rientrino tra le competenze di cui al sopra ricordato art. 107, comma 3 D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e s.m., del quale, qui, non si richiamano singole lettere, data la varietà dei possibili atti attuativi di questa competenza comunale.
Medesime considerazioni con riguardo all’art. 78, comma 1 D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285 e s.m., dato che questa “vigilanza” rientra in quella già vista al precedente art. 51, comma 1. L’art. 52, comma 2 D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285 e s.m. porta a richiamare l’art. 107, comma 3, lett. h) D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e s.m.
In materia di esumazioni l’art. 82, comma 4 D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285 e s.m., così come di estumulazioni parimenti l’art. 86, comma 1 stesso D.P.R. prevedono che queste operazioni siano regolate dal sindaco, cosa che appare anomala (salvo non ricondurle ad un concetto di manutenzione e ordine ex art. 51, comma 1) dal momento che questa “regolazione” costituisce attività tipicamente di gestione del cimitero, la quale non coinvolge, ne è esercitata, dal capo dell’amministrazione comunale.
Qualche maggiore approfondimento potrebbe richiedere il successivo art. 83, comma 1 per le esumazioni di cui sia richiesta l’esecuzione prima del decorso del turno ordinario di rotazione (e, per le estumulazioni, il successivo art. 88), che comunque trova soluzione nel fatto che si ha un’autorizzazione (rientrante nel contesto dell’art. 107, comma 3, lett. f) D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e s.m.), che richiede unicamente la verifica delle condizioni (incluse quelle di cui all’art. 84) per il relativo rilascio. Anche qui si tratta di attività gestionale.
In relazione al Capo XVIII D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285 e s.m., per una scelta intenzionale, non si interviene molto, anche se vi sarebbero aspetti da approfondire, ma in questa pare del Regolamento di polizia mortuaria entrano in gioco numerose competenze, che coinvolgono più soggetti (organi dei comuni propriamente detti, figure c.d. “burocratiche” con proprie competenze, a volte esclusive (o, non derogabili se non per espressa previsione di legge), così come il ruolo degli strumenti sia regolamentari, sì di indirizzo politico-amministrativo (rientranti in competenze di organi differenti).
Ma in questo contesto meriterebbe un qualche approfondimento la previsione dell’art. 91, concernente la natura ed il ruolo del piano regolatore cimiteriale (P.R.C.), strumento indefettibile e di rilevantissima portata, che può essere impostato come mero strumento in qualche modo solo tecnico, strumentale (l’art. 54 parla di “planimetrie”), ma altresì come uno strumento sostanzialmente di programmazione, di “regolazione” delle diverse fasi della gestione, anche nella prospettiva di individuare, prevedere, programmare interventi, anche in termini manutentivi, che, caso per caso, si rendano necessari od opportuni.
Ora, individuare nel P.R.C. una natura attuativa del Regolamento comunale di polizia mortuaria, porterebbe a definire una competenza consiliare, ma se lo si imposti come atto d’indirizzo politico amministrativo vedrebbe entrare in funzione la competenza della giunta comunale, ma anche, quando si giunga all’attuazione di tali atti di indirizzo politico-amministrativo, le competenze delle figure dirigenziali (ricordando come nei comuni che siano privi di figure dirigenziali in senso proprio, occorre tenersi presente quanto disposto dall’art. 109 D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e s.m.).
Si tratta di aspetti che potrebbero meritare un qualche approfondimento mirato.
Di maggiore interesse, in funzione di iniziare ad affrontare aspetti sin qui, intenzionalmente, rinviati, cioè quelli che ruotano attorno alla materia regolata dal Capo XVI D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285 e s.m. (Cremazione), risulta l’art. 94 D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285 e s.m., il quale recita: “Art. 94.- 1. I singoli progetti di costruzioni di sepolture private debbono essere approvati dal sindaco su conforme parere della commissione edilizia e del coordinatore sanitario dell’unità sanitaria locale competente.”, almeno nel testo originario (la figura del “coordinatore sanitario” è stata dapprima interessata alla pronuncia della Corte Costituzionale con la sentenza n. 174 dell’8 aprile 1991, quindi venuta meno).
Qui andrebbe affrontata la questione se, e quanto, la competenza attribuita al sindaco per l’approvazione dei “singoli progetti di costruzioni di sepolture private” persista o meno (tra l’altro, non dimenticando che il Regolamento di polizia mortuaria è norma di rango secondario e non di legge), richiamandosi, ancora una volta alle lett. f) e g) del comma 3 del più volte citato art. 107 D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e s.m. Si potrebbe citare, per quanto di pertinenza, anche l’art. 228 T.U.LL.SS., R.D. 27 luglio 1934, n. 12654 e s.m., pur osservandosi che in questo caso di ha riguardo a “singoli progetti di costruzione di sepolture private”, cioè manufatti che sono “all’interno del cimitero” (salvi i casi di cui al Capo XXI D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285 e s.m.), oppure l’art. 8 D.Lgs. 6 giugno 2001, n. 380, anche in questo caso facendo attenzione al fatto che si tratta di costruzioni realizzande, di norma (con le eccezioni appena viste), “all’interno dei cimiteri”.
Ma questa disposizione pare non congruente con quella che emerge dal precedente art. 78, comma 3 D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285 e s.m., per il quale: “3. I progetti di costruzione dei crematori sono deliberati dal consiglio comunale, affermazione che porta a sollevare la questione se questi progetti (di costruzione dei crematori) possano inquadrarsi tra gli “atti fondamentali” considerati all’art. 32, comma 2, L. 8 agosto 1990, n. 142 (oggi, art. 42, comma 2 D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e s.m.). Di nuovo, torna la questione del fatto che si tratta di costruzioni da realizzare “all’interno dei cimiteri” (art. 78, comma 1 D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285 e s.m.), anche se tecnicamente l’impianto di cremazione non abbia proprio natura di “sepoltura privata”, quanto ben altra, cioè di impianto tecnologico e strumentale finalizzato all’accesso alla pratica funeraria della cremazione, dato che “all’interno del cimitero” possono esservi anche altre “costruzioni”, quali il “deposito di osservazione e l’obitorio” (art. 14, comma 1 D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285 e s.m.), oppure tutti gli edifici, compresa la cappella, adibiti ai servizi cimiteriali o a disposizione del pubblico e degli addetti al cimitero (art. 59 D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285 e s.m.), oppure, ancora più interessante sotto questo profilo, basterebbe richiamare l’art. 56, comma 2 stesso D.P.R. per il quale: “2. Tale relazione deve contenere la descrizione dell’area, della via di accesso, delle zone di parcheggio, degli spazi e viali destinati al traffico interno, delle eventuali costruzioni accessorie previste quali deposito di osservazione, camera mortuaria, sale di autopsia, cappelle, forno crematorio, servizi destinati al pubblico e agli operatori cimiteriali, alloggio del custode, nonché impianti tecnici”, citazione in cui si sottolineano due parole, inequivoche.