Introduzione
L’input di questo intervento è individuabile in una segnalazione pervenuta, circa una comunicazione fatta a concessionari, (o, forse, a familiari di defunti) da parte di un comune (che, per carità di patria -riferita a chi ha formulato la segnalazione – non si indica, neppure genericamente), con la quale si informava di una prossima “estumulazione ordinaria“, in attuazione del programma di “estumulazioni ordinarie“, di salme “con permanenza nel tumulo comunale da oltre 20 anni“.
Essa indicava che “… tale intervento è a carico della S.V. che dovrà incaricare un’Impresa di Onoranze Funebri di sua fiducia, abilitata a tali operazioni nel rispetto delle leggi vigenti, … (omissis) …
È obbligo della S.V. tramite la Ditta incaricata per le operazioni, che i rifiuti da estumulazione dovranno essere smaltiti in impianti autorizzati in conformità alle prescrizioni elencate all’art. 12 del D.P.R. 254/2003 ed al momento del trasporto in discarica (sic!) autorizzata, dovranno essere accompagnati dal formulario di accompagnamento di cui al D.M. 145/98.
La relativa ricevuta di avvenuto smaltimento deve essere consegnata dalla S.V. all’Ufficio Servizi Cimiteriali del Comune. … ( omissis) … Si comunica che il giorno della estumulazione che verrà comunicato previo avviso sarà necessario fornire lenzuolo in fibra naturale “Cotone dimensioni cm 90 x 120” …”.
Non si entra nel merito di queste ultime prescrizioni, né sul fatto che si tratta di operazioni che spetterebbero al comune (o, se vi sia stato affidamento del servizio, con procedure ad evidenza pubblica, al gestore del cimitero), ma ci si pone la domanda se un’impresa di onoranze funebri debba – anche – essere gestore di rifiuti (cfr.: D. Lgs. 3 aprile 2006, n. 152 e s.m.), disponendo delle autorizzazioni a ciò necessarie …
Comunque sia, la segnalazione si meravigliava del fatto che, essendo “estumulazione ordinaria, vi fossero oneri per i familiari, questione che trova risposta, come si presume noto, nell’art. 1, comma 7-bis D.-L. 27 dicembre 2000, n. 392, convertito nella L. 28 febbraio 2001, n. 26 (in vigore dal 2 marzo 2001, trattandosi di statuizioni inserite in sede di conversione in legge), oneri che dovrebbero riguardare non solo il costo delle operazioni, ma altresì il corrispettivo delle attività di istruttoria e rilascio delle prescritte autorizzazioni.
Vi sono “estumulazioni ordinarie” ed “estumulazioni straordinarie”?
Per quanto la formula sia presente nel linguaggio comune, spesso per mere ragioni di brevità espressiva, merita di sottolinearsi come costituiscano espressioni del tutto improprie quelle che usano i termini: estumulazione ordinaria ed estumulazione straordinaria.
Infatti, l’art. 86, comma 1 D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285 e s.m., al pari delle norme corrispondenti anteriormente vigenti, prevede che “Le estumulazioni, quando non si tratti di salme tumulate in sepolture private, a concessione perpetua, si eseguono allo scadere del periodo della concessione e sono regolate ….”, per cui – fatto salvo l’inciso che fa riferimento alle tumulazioni in sepolture private, a concessione perpetua – si ha una prima “regola”, quella delle estumulazioni da eseguire alla scadenza della concessione.
Il successivo art. 88 prevede che possano autorizzarsi “… dopo qualsiasi periodo di tempo ed in qualunque mese dell’anno, l’estumulazione di feretri destinati ad essere trasportati in altra sede a condizione che …”, con ciò derogandosi, anche ampiamente, purché siano rispettate le condizioni poste o si faccia ricorso ai rimedi del caso (comma 2), prevedendo la possibilità di estumulazioni prima della scadenza della concessione.
Queste semplici citazioni, portano a dover considerare che i termini propri da utilizzare dovrebbero essere: estumulazioni alla scadenza della concessione, ovvero, verificandosene le condizioni, estumulazioni prima della scadenza della concessione, anche se siano più estesi rispetto a quanto, talvolta (spesso), viene di fatto detto in termini di linguaggio comune.