Gli effetti della rinuncia all’eredità sulla titolarità di cappella funeraria

Introduzione
Come spesso (sempre?) accade la realtà supera la fantasia. Una situazione concreta porta a considerare, o a cercare di considerare, una questione abbastanza poco considerata, cioè quali siano gli effetti di una rinuncia all’eredità rispetto alla titolarità di una cappella funeraria.
Nel caso di specie, si tratta di una concessione di area cimiteriale al fine della costruzione, da parte del concessionario, di un manufatto sepolcrale a sistema di tumulazione (art. 90 D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285 e s.m.), cappella funeraria in cui sono stati accolti defunti appartenenti alla famiglia del concessionario, nonché altri parenti (collaterali) che a stretto rigore non apparterebbero alla famiglia del concessionario, ma che il Regolamento comunale di polizia mortuaria ammette, con date modalità, possano esservi accolte a richiesta del concessionario.
Col decesso del concessionario/fondatore del sepolcro, gli eredi legittimi (coniuge e un figlio) procedono alla rinuncia dell’eredità, nelle forme del codice civile (artt. 519 e ss. C.C.).
Merita di ricordarsi (art. 520 C.C.) come la rinuncia all’eredità sia nulla se fatta: a) sotto condizione, b) a termine, c) o solo per parte.

L'”oggetto” cappella funeraria
È noto come l’’rt. 63, comma D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285 e s.m. preveda che i concessionari devono mantenere a loro spese, per tutto il tempo della concessione, in buono stato di conservazione i manufatti di loro proprietà, dove questo riferimento all’istituto della proprietà consente evidenziare alcune connotazioni di quanto costituisca la cappella funeraria, il cui “oggetto” è complesso.
Si parte da una concessione di area cimiteriale, area soggetta al regime dei bene demaniali, che sorge con un atto amministrativo, sostanzialmente di natura unilaterale (concessione), senza il quale non sussiste titolo d’uso, non essendo sufficienti “attività” preliminari quali (e.g.) il versamento del corrispettivo previsto dalle tariffe all’uopo fissate.
La concessione ha un fine, consistente nella costruzione, da parte del concessionario, di un manufatto sepolcrale a sistema di tumulazione (per ragioni di brevità, non consideriamo qui l’ipotesi dell’impianto di campi ad inumazione), manufatto che afferisce alla proprietà del concessionario.
Peraltro, tale fine della concessione è solo strumentale, rispetto ad altro fine, quello dell’accoglimento delle persone defunte che abbiano titolo ad esservi accolte.
Se ciò non avvenisse non si realizzerebbe neppure il fine ultimo della costruzione e, prima, della concessione dell’area cimiteriale, aspetto da cui consegue che la proprietà attorno al manufatto è strumentale all’accoglimento dei defunti aventine titolo.
Vi è qui un pressoché inestricabile mix tra diritto pubblico/concessione dell’area cimiteriale) e diritto privato (proprietà del manufatto sepolcrale sulla stessa eretto), dove la seconda componente è strumentale all’esercizio di diritti personali (secondo alcuni, personalissimi), dal momento che l’accoglimento dei defunti presuppone o la qualità di concessionario (che sorge dal titolo concessorio, non dalla proprietà del manufatto sepolcrale) oppure l’appartenenza alla famiglia di questi, appartenenza che si fonda su rapporti giuridici determinati e provabili documentalmente.
Si tratta di rapporti giuridici che, in genere (possono farsi eccezione dei rapporti di coniugio o partnership di unione civile tra persone dello stesso sesso), non vengono meno, quando si tratti di rapporti di parentela o affinità (ma per questi ultimi, si veda l’art. 78, comma 3 C.C.). In particolare, per richiamare un caso estremo, si consideri la fattispecie dell’indegnità a succedere (artt. 463 – 466 C.C.), fattispecie che incide sulla successione, ma non influisce sull’appartenenza alla famiglia dell’indegno.
In altre parole, il mix sopra rilevato evidenzia come attorno al sepolcro operino componenti “personali” e componenti “patrimoniali”, le quali ultime sono strumentali alle prime.

La rinuncia all’eredità e suoi effetti sulla cappella funeraria
La rinuncia all’eredità fa venire meno gli aspetti propriamente patrimonialistici del sepolcro, ma non incide sulle componenti “personali” del diritto d’uso.
Mantenendo accademicamente distinte le due componenti, con la rinuncia all’eredità verrebbe (forse) meno la proprietà del manufatto sepolcrale, con ciò facendo (ancora, forse) venire meno gli obblighi del mantenimento in buono stato di conservazione del sepolcro. Ma è proprio così?
Accedendo a questa linea d’interpretazione, conseguirebbe che le persone appartenenti alla famiglia del concessionario continuerebbero ad conservare il titolo per esservi accolti, ma non vi sarebbe alcuno che sia subentrato negli obblighi di cui all’art. 63, comma 1 D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285 e s.m. (col concreto rischio che nel futuro più o meno prossimo sorga la fattispecie dell’art. 63, comma 2 D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285 e.m., situazione di evidente criticità mancando le persone cui rivolgere, se corrente, diffida a provvedere al mantenimento in buono stato del manufatto sepolcrale.
Anzi se possa aversi l’incuria, ben potrebbe non aversi l’abbandono del sepolcro, continuando questo ad essere fruito dagli aventi titolo e ciò renderebbe impercorribile la via indicata dall’art. 63, comma 2 sopra citato.
A questo punto, torna necessario riprendere l’impostazione antecedente per cui le componenti patrimoniali del sepolcro non abbiano autonomia propria ed indipendente, ma rispondano del tutto strumentalmente ed inscindibilmente alla funzione propria del sepolcro, cioè all’accoglimento dei defunti che ne abbiano titolo (col solo limite, ovviamente, della sua capienza).
Se ne ricava che queste conseguenze non siano in contrasto con le ipotesi di nullità della rinuncia all’eredità, di cui all’art. 520 C.C., non solo per il fatto che non costituiscano condizione, né termine, ma soprattutto per il fatto che il sepolcro non è parte dell’eredità.
Al punto che, in tutti i casi in cui vi sia accettazione di eredità, il sepolcro (e i diritti nonché i doveri che lo riguardano) neppure viene enumerato tra i beni costituenti l’asse ereditario. Assenza di enumerazione che traspare significativa, anche se questa assenza di enumerazione nell’asse ereditario possa trovare motivo anche nel fatto che, in ambito catastale è riconosciuta [1] la classificazione: E/8 – Fabbricati e costruzioni nei cimiteri, esclusi i colombari, i sepolcri e le tombe di famiglia, laddove l’esclusione riguarda per l’appunto quanto qui espressamente considerato.

Ulteriore conseguenza
Da quanto precede, emergono anche altre conseguenze, la prima, principale delle quali è quella che riguarda l’improprietà dell’uso di termini quali “erede” per riferirsi alle persone che, in qualche modo, derivino una propria posizione dal concessionario/fondatore del sepolcro, fatto salvo il caso dei sepolcro ereditario, sia che questa sua natura origini dall’atto di fondazione, sia che essa consegua da una trasformazione in tal senso di un sepolcro di famiglia (o gentilizio, termine che ne è in questo contesto sinonimo).
Anche qui vale la duplice presenza (co-presenza) degli elementi “personali” concorrenti con gli elementi “patrimoniali” del sepolcro, i primi rilevanti sotto il profilo dei diritti di utilizzo del sepolcro, i secondi strumentalmente finalizzati e condizionati a tale esercizio.
Semmai, la qualificazione di erede può rilevare sotto il profilo degli obblighi di cui al più volte richiamato art. 63 D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285 e s.m., anche nei casi (e non mancano) in cui la titolarità delle posizioni “patrimoniali” attorno al sepolcro (rectius: manufatto sepolcrale) venga a coinvolgere persone che non hanno titolo, in quanto non appartenenti alla famiglia del concessionario, quale definita dal Regolamento comunale di polizia mortuaria, all’accoglimento nel sepolcro.


[1] R.D.-L. 13 aprile 1939, n. 652, convertito in L. 11 agosto 1939, n. 1249 e s.m., anche in: link

Written by:

Sereno Scolaro

488 Posts

View All Posts
Follow Me :

2 thoughts on “Gli effetti della rinuncia all’eredità sulla titolarità di cappella funeraria

  1. Per punti:
    1 ) in via ordinaria, una concessione cimiteriale non è “novabile”, nel senso che rimane quale sorta fino alla sua scadenza. Diversa la situazione di una variazione della sua intestazione, in seguito alla morte del cocessionario (c.d. “subentro”), che è oggetto di regolazione unicamente da parte del Regolamento comunale di polizia mortuaria, sia per i termini entro cui provvedervi, sia per le persone che ne possano essere interessate.
    2 ) va tenuto presente che quando si parli di “cappella funeraria”, si è in presenza di 2 “elementi”: a) la concessione dell’area cimiteriale, al fine della costruzione del sepolcro, b) il manufatto costruito sull’area avuta in concessione. Per altro, il fine della costruzione è un fine intermedio, dato che il fine ultimo è quello dell’accoglimento dei feretri delle persone che, in quanto appartenenti alla famiglia del concessionario, hanno titolo ad esservi accolte. Anche se il manufatto è oggetto di proprietà del concessionario, un (teorico) pignoramento resterebbe senza frutti dal momento che esso non potrebbe far sorgere il diritto – personalissimo – di sepoltura, che discende dall’appartenenza alla famiglia (e, oltretutto, che il pignorante verrebbe ad assumere tutti gli oneri, inclusi quelli della conservazione in buono stato, del manufatto sepolcrale.

  2. Buongiorno Sereno,
    Grazie per l’articolo veramente utile.
    Nel caso in cui l’eredità non venisse accettata:
    1) gli eredi dovrebbero richiedere un cambio di concessione, prima dell’imminente morte?
    2) l’ edificio situato sopra la concessione, potrebbe essere pignorabile nel caso in cui esistessero debiti verso terzi?

    Ringrazio in anticipo per il supporto

    Un caro saluto
    David

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

Questo sito usa Akismet per ridurre lo spam. Scopri come i tuoi dati vengono elaborati.