Funzioni dello stato civile & funzioni comunali – 3/3

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E = Tra le possibili “destinazioni” delle ceneri vi sono (il riferimento è all’art. 3, comma 1, lett. e) L. 30 marzo 2001, n. 130, citata per il suo incipit, nel rispetto della volontà espressa dal defunto (da tenere sempre presente), alternativamente, E-1 la tumulazione, E-2 l’interramento o E-3 l’affidamento ai familiari.
Attorno allo E-2 interramento, è aperta la questione se questa “destinazione” abbia natura “conservativa” oppure quella “dispersiva”, magari argomentandosi per la possibilità di seguire l’una o l’altra delle opzioni “nel rispetto della volontà del defunto”, dove la tesi “conservativa” si fonda sul fatto che la disposizione parla di “modalità di conservazione”, mentre la tesi opposta sull’argomento per cui l’uso di questo termine sia dovuto unicamente all’esigenza di distinguerla dalla “dispersione” quale regolata dalla precedente lett. c).
Anche per questa tipologia di “destinazioni” delle ceneri, è opportuno astenersi da ogni considerazione che coinvolga norme regionali, in relazione a quanto osservato attorno alla portata oggettiva dell’art. 117, comma 2, lett. l) Cost.
Per quanto riguarda E-3 l’affidamento ai familiari dell’urna cineraria, sempre nel contesto del riparto di competenze tra funzioni dell’Ufficiale dello stato civile (che non significa sempre del “servizio dello stato civile”!) e funzioni comunali, a prima vista sembrerebbe istituto che non presenta elementi espliciti per collocarlo all’interno delle titolarità dell’art. 13 oppure dell’art. 14 T.U.E.L., D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e s.m.
In realtà, questa indicazione ( …. a prima vista … ) trova una soluzione sufficientemente argomentabile nel fatto che la citata lett. e) che l’enumera, prevede (come visto) che si tratti di “destinazioni” delle ceneri tra loro alternative ( … alternativamente … ), cosa che consente di poter sostenere che queste tre … alternative non possano che venire affrontate con la medesima impostazione.
A questo punto, ponendo la domanda se l’autorizzazione alla tumulazione delle ceneri (non del feretro!), oppure l’interramento (che alla fin fine è un’inumazione, quale ne sia la natura) delle ceneri (non del feretro!) rientri tra le funzioni comunali, oppure tra le funzioni dell’Ufficiale dello stato civile, non può che conseguire che rientri tra le funzioni comunali e non tra le seconde: a questa affermazione potrebbe contrastarsi con un improvvido richiamo all’art. 74 D.P.R. 3 novembre 2000, n. 396 e s.m.: improvvido per il fatto che quest’ultima disposizione riguarda i cadaveri, non le ceneri.
Anzi, il fatto che l’art. 74, comma 3 sottragga la cremazione dalle titolarità delle altre 2 pratiche funerarie (inumazione, oppure tumulazione), prova che, una volta autorizzata la cremazione (ed eseguitala) non si ha più una tumulazione, un’inumazione di cadavere.
È radicalmente mutato l’oggetto della “destinazione”. Per questo, non rimane che collocare l’atto con cui si dispone per l’affidamento dell’urna ai familiari all’interno di quelle “funzioni amministrative che riguardano la popolazione ed il territorio comunale, precipuamente nei settori organici dei servizi alla persona e alla comunità,”.

Operate queste valutazioni, è ormai possibile prendere in considerazione anche un ulteriore aspetto, cioè la possibilità, l’ammissibilità di operare in sede locale scelte specifiche in termini di gestione del servizio cimiteriale e di cremazione, avendo presente come le funzioni attribuite alla figura dell’Ufficiale dello stato civile trovino una precisa regolazione, in termini di legittimazione, nell’art. 1, commi 2 e 3 D.P.R. 3 novembre 2000, n. 396, dove il primo qualifica chi per legge sia (sia, non svolga) Ufficiale dello stato civile, mentre il secondo regoli, nel primo periodo, quali posizioni possano essere delegate e, nel secondo periodo, le limitazioni, precisandone le tipologie di atti, che possono essere delegabili a figure onorarie (cioè, diverse dai dipendenti a tempo indeterminato e, in caso di esigenze straordinarie e temporalmente limitate, a tempo determinato del comune, previo superamento di apposito corso, o al presidente della circoscrizione ovvero ad un consigliere comunale che esercita le funzioni nei quartieri o nelle frazioni, o al segretario comunale).
Da questo si ricava che le funzioni di Ufficiale dello stato civile non siano delegabili, se non nei limiti dalla norma qui citata e, quindi, non delegabili a soggetti che non abbiano uno specifico rapporto col comune, debitamente qualificato (se per il personale dipendente – aggiungendovi anche il segretario comunale – non occorra spendere molte parole, per figure onorarie (consigliere comunale) non è sufficiente la posizione di funzionario onorario, ma è richiesto qualche cosa d’altro, l’esercizio di funzioni nei quartieri/frazioni, esercizio che richiede una delega “interna” promanante dal sindaco).
Diverse le considerazioni che possono farsi per l’espletamento delle funzioni amministrative rientranti nell’art. 13 T.U.E.L., D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e s.m., per le quali i comuni hanno ampia possibilità di individuare modalità operative e di regolarle, sia in attuazione dell’autonomia loro riconosciuta dall’art. 5 Cost. sia delle disposizioni del più volte sopra citato T.U.E.L., non solo prevede forme associative (si veda, incidentalmente, il comma 2 dell’art. 13 T.U.E.L.) ma anche la Parte I, Titolo V “Servizi e interventi pubblici locali, che specificatamente prevede possibilità abbastanza estese per la gestione dei servizi pubblici locali, dove la scelta di una data forma di gestione e, a valle, la “regolazione” del rapporto intercorrente tra il comune, titolare della funzione (o del servizio, ecc.), e il soggetto eventualmente affidatario trova fonte nell’atto di affidamento e nel contratto di servizio.
Si tratta di aspetti rispetto ai quali i comuni sanno come muoversi, al fine di assicurare al meglio la rispondenza dei servizi ai bisogni e necessità della popolazione e del territorio, intesi quali “comunità locali”.

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Sereno Scolaro

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