Funzioni dello stato civile & funzioni comunali – 2/3

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B = Dal momento che per l’effettuazione della pratica funeraria – caso per caso richiesta – il cadavere necessita di essere trasportato dal luogo di decesso o, se lo si ignori (art. 72, comma 1 D.P.R. 3 novembre 2000, n. 396 e s.m.), di deposizione, e fatta salva l’eventualità considerata, in termini di potestà dispositiva presente nella parte finale dell’art. 76 D.P.R. 3 novembre 2000, n. 396 e s.m., al luogo in cui debba effettuarsi la pratica funeraria richiesta – cimitero o impianto di cremazione, a propria volta all’interno di cimitero (art. 78, comma 1 D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285 e s.m.), quale essa sia ed indipendentemente che questo luogo sia nel medesimo di comune quale competente alla formazione dell’atto di morte, come prima cosa va osservato il fatto che il D.P.R. 3 novembre 2000, n. 396 e s.m. non intervenga minimamente attorno a questo necessario trasporto, in quanto materia regolata dagli artt. 23 e ss. D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285 e s.m.
La cosa porta a dover richiamare quelle “funzioni amministrative che riguardano la popolazione ed il territorio comunale, precipuamente nei settori organici dei servizi alla persona e alla comunità,” che costituiscono il contenuto oggettivo dell’art. 13 T.U.E.L., D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e s.m.
Semmai, le appena richiamate disposizioni degli artt. 23 e ss. D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285 e s.m. si prestano a dover considerare come la competenza soggettiva (sindaco) “soffra”, al pari di numerose altre disposizioni presenti nel D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285 e s.m., della successiva evoluzione normativa intervenuta in materia di esercizio delle funzioni comunali, dovendosi richiamare, dapprima la L. 8 giugno 1990, n. 142 e, successivamente, il T.U.E.L., D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e s.m.
In questo contesto normativo, le funzioni del sindaco sono date dagli artt. 50 e 54, mentre all’art. 107 sono definite le funzioni e responsabilità della dirigenza, anche con l’espressa attribuzione di funzioni (comma 3), avendo sempre presente altresì il comma 5, per il quale: “5. A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente testo unico, le disposizioni che conferiscono agli organi di cui al capo I titolo III l’adozione di atti di gestione e di atti o provvedimenti amministrativi, si intendono nel senso che la relativa competenza spetta ai dirigenti, salvo quanto previsto dall’articolo 50, comma 3, e dall’articolo 54.”.
Si tratta di disposizioni che sollevano l’esigenza di una valutazione delle singole disposizioni presenti nel D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285 e s.m. ai fini di individuare quali persistano nella competenza sindacale e quali spettino alle figure dirigenti, ricordando, all’occorrenza, la disposizione dell’art. 109, comma 2 T.U.E.L., D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e s.m.

C = Come primissima cosa, merita di ricordarsi come l’art. 79, comma 1 D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285 e s.m. (così come norme corrispondenti previgenti) attribuisse la competenza ad autorizzare la cremazione alla figura del sindaco (Cfr.: supra, B, considerazioni finali), senza citare l’Ufficiale dello stato civile, figura emersa con la L. 30 marzo 2001, n. 130.
Infatti, con detta legge, all’art. 3, comma 1, lett. a) l’autorizzazione alla cremazione è attribuita all’Ufficiale dello stato civile del comune di decesso (altrettanto alla successiva lett. g), anche se qui senza una specificazione della competenza territoriale, cosa che ha indotto alcuni a considerare la competenza territoriale come applicabile anche in tale fattispecie, mentre altri, avendo presente anche l’art. 3, comma 5 D.P.R. 15 luglio 2003, n. 254, hanno adottato linee interpretative di maggiore raziocinio.
Ne discende che dal 4 maggio 2001, l’art. 79, comma 1 D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285 e s.m., almeno per l’aspetto dell’attribuzione della competenza al sindaco per il rilascio dell’autorizzazione alla cremazione, va considerato come modificato (anche sulla considerazione che la legge, norma primaria, prevale sul regolamento (norma secondaria)) nel senso che la competenza al rilascio dell’autorizzazione alla cremazione spetta all’Ufficiale dello stato civile.

D = Una volta autorizzata la cremazione, vanno prese in considerazione le diverse prospettive circa le destinazioni delle ceneri che ne risultano.
Per inciso, anche in questo caso, a seconda della “destinazione”, si pongono questioni per altre autorizzazioni, quali quelle per il trasporto dell’urna cineraria, necessaria quale sia la “destinazione” scelta, quanto meno per il tratto dall’impianto di cremazione alla “destinazione” finale, cosa che vale anche quando questa sia quella della dispersione nelle aree a ciò appositamente destinate all’interno del cimitero, quando questo coincida con quello al cui interno sia allocato l’impianto di cremazione utilizzato (l’art. 3, comma 1, lett. e) L. 30 marzo 2001, n. 130 inizia con: “fermo l’obbligo di sigillare l’urna, …”).
Ecco che accanto all’autorizzazione alla cremazione (Cfr.: supra, C), emergono altre tipologie di autorizzazioni, autonome avendo differente oggetto, come l’autorizzazione alla dispersione delle ceneri, l’autorizzazione al loro trasporto alla “destinazione finale”, per quest’ultima richiamando lo stesso art. 3, comma 1, lett. f) L. 30 maggio 2001, n. 130 (che, nella sostanza, fa ricordare l’art. 36, comma 1 D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285 e s.m.).
Importante osservare che queste ulteriori autorizzazioni hanno autonomia e non possono essere considerate come l’una ricompresa in altra, cosa che non pregiudica la possibilità della loro contestualità, fermo restando il principio per cui ogni singolo “oggetto” di autorizzazione deve necessariamente trovare inequivoca enunciazione, ma anche che la contestualità richiede la sussistenza della medesima competenza (e.g.: nel caso dell’autorizzazione, con un unico decreto, considerata all’art. 26 D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285 e s.m., non vi può essere contestualità, dato che l’Ufficiale dello stato civile, competente per il rilascio dell’autorizzazione alla cremazione (e, quando possibile, anche alla dispersione delle ceneri), non ha alcuna competenza a rilasciare autorizzazioni al trasporto).
Tra l’altro, in materia di autorizzazione alla dispersione delle ceneri, occorre ricordare come questa sia attribuita all’Ufficiale dello stato civile dall’art. art. 2 L. 30 marzo 2001, n. 130, con cui sono stati aggiunti 2 commi all’art. 411 C.P.
Per altro, queste integrazioni alla norma penale hanno lasciato aperta la questione della competenza territoriale, pur avendo definito chiaramente quella funzionale, cosa che ha già dato adito a pronunce della giustizia amministrativa, tra l’altro in una caso in cui il decesso era avvenuto in una data città, di data regione, e la dispersione delle ceneri era intesa avvenire in altra città di tutt’altra regione (T.A.R. Toscana, Sez. 2^, 4 dicembre 2009, n. 2583).
Va considerato come la diversità di regione potrebbe essere non particolarmente rilevante (dal momento che eventuali regolazioni dell’istituto della dispersione delle ceneri attengono alla materia dell’ordinamento civile, si hanno seri dubbi se possa individuarsi la sussistenza di una qualche competenza legislativa regionale concorrente, avendosi presente l’art. 117, comma 2, lett. l) Cost., aspetto che sembra nessuno rilevi, tante sono le norme regionali intervenute), mentre la diversità tra comune di decesso, comune di cremazione, comune di intesa dispersione delle ceneri appare un fenomeno largamente probabile, se non anche, forse, maggioritario.

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Sereno Scolaro

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