Forme di manifestazione della volontà alla dispersione ceneri: un caso che stimola approfondimenti

È stata prospettata una situazione “stimolante”, nel senso che due figlie di un defunto, dopo aver richiesto la cremazione e successiva tumulazione dell’urna del defunto padre in apposito loculo, sono venute in possesso di una dichiarazione di volontà rilasciata in forma scritta alla SO.CREM. e risalente all’anno 2003 con la quale il padre chiedeva di essere cremato con successiva dispersione in natura delle ceneri.
Tuttavia, le figlie hanno raccontato come il padre, negli ultimi anni, avesse sempre chiesto oralmente di essere tumulato nel loculo di cui sopra, loculo che peraltro è stato da lui appositamente rinnovato.
Inoltre, all’interno di un successivo testamento olografo datato 2008, le figlie hanno trovato una serie di istruzioni scritte di proprio pugno dal padre nel quale lo stesso non faceva alcuna menzione alla dispersione e descriveva il tipo di lastra funeraria da lui gradita.
Ora, posto che i parenti devono rispettare le volontà di cremazione ed eventuale dispersione delle ceneri dei propri cari estinti, è possibile che a fronte di una dichiarazione scritta di volontà di dispersione e di un successivo comportamento contrario alla stessa prevalga quest’ultima?
Per la cremazione, la legge 130 del 2001 è chiara quando parla della presenza di una eventuale dichiarazione autografa contraria alla cremazione e successiva alla disposizione testamentaria, mentre per la dispersione non si dice nulla.
E in ogni caso, anche volendo applicare per analogia le norme sulla cremazione alla dispersione delle ceneri, nel caso di specie la volontà contraria non deriva da una dichiarazione autografa come previsto dalla legge 130/2001 ma piuttosto da un comportamento concludente.

Come si vede la situazione si presta a più ordini di considerazioni.
Come prima cosa va ricordato, per quanto dalla descrizione della situazione, traspaia come ciò sia ben noto, l’art. 3, comma 1, lett. b), n. 2 L. 30 marzo 2001, n. 130 preveda che l’iscrizione a SO.CREM. venga a “cedere” nei casi nei casi in cui i familiari presentino una dichiarazione autografa del defunto fatta in data successiva a quella dell’iscrizione: si tratta di un’indicazione che, nella fattispecie, appare non rilevante, in quanto
(a) la persona defunta abbia conservato (sembra) l’orientamento alla cremazione (parrebbe di capire che nel testamento olografo del 2008, questa non venga posta in discussione, ma solo riguardi la destinazione dell’urna cineraria in termini di sua tumulazione e non più di dispersione delle ceneri: su questo aspetto si ritorna successivamente),
(b) tale indicazione della legge riguarda l’accesso alla pratica funeraria della cremazione e non la dispersione delle ceneri, pratica questa seconda oggi regolata dall’art. 2 della stessa legge o, meglio, dall’art. 411, commi 3 e 4 C.P., quale da questa disposizione integrato.
Ora, il particolare l’art. 411, comma 3 C.P. prevede che non costituisca reato la dispersione delle ceneri di cadavere autorizzata dall’ufficiale dello stato civile sulla base di espressa volontà del defunto.

Fino a qui questo richiamo normativo è poco rilevante, dal momento che la dispersione non è avvenuta, dal momento che l’adesione alla SO.CREM., includente anche la manifestazione della volontà alla dispersione delle proprie ceneri, risulta venuta a conoscenza dei familiari aventi titolo a disporre (per la cremazione) in epoca successiva alla cremazione stessa.
Questa tardività potrebbe trovare attuazione, anche successivamente alla tumulazione. Per altro, dato che dalla descrizione fatta della situazione di specie, non è (o, non sembra) del tutto esplicito se la persona defunta abbia conservato col testamento olografo del 2008 l’orientamento alla cremazione (in precedenza solo ipotizzato: “parrebbe”); nell’ipotesi in cui in questo atto risultasse meglio chiaro che la persona defunta aveva espresso una volontà diversa, cioè non più quella della cremazione, bensì quella della tumulazione (di feretro) si determinano alcune conseguenze:
1) la tumulazione di feretro non è più attuabile, essendo già intervenuta la cremazione,
2) anche se ciò fosse (del tutto accademicamente) ammissibile, per dare esecuzione al testamento olografo del 2008 è imprescindibile la sua pubblicazione (art. 620, comma 5 C.C.).
Dal punto 1) discende l’ulteriore conseguenza che una tale pubblicazione non abbia particolari effetti (tanto più che un rispetto della volontà del defunto per un dato tipo di lastra funeraria ben può trovare osservanza in termini di comportamento di fatto da parte dei familiari.
Ma anche, che la volontà del defunto su questi aspetti non è normativamente qualificata, ma rientra al più tra i doveri “morali” dei familiari, senza obblighi (giuridici) predeterminati.

Sul quesito (chiamiamolo così) vero e proprio (“è possibile che a fronte di una dichiarazione scritta di volontà di dispersione e di un successivo comportamento contrario alla stessa prevalga quest’ultima?”) va osservato che la risposta dovrebbe essere negativa, dato che l’art. 411, comma 3 C.P: richiede una “espressa volontà del defunto”.
Su questo punto, ricordo che vi è un’unica (stante l’unicità, appare utile la sottolineatura) sentenza, quella del TAR Sardegna, Sez. II, 5 febbraio 2014, n. 100 in cui si legge:
“… al riguardo il Collegio condivide … secondo i quali non esisterebbe alcuna norma vigente che subordini la dispersione delle ceneri del defunto alla presentazione di una manifestazione di volontà manifestata per iscritto da parte del defunto”, cui segue un’analisi della normativa pertinente, proseguendo con la considerazione:
Pertanto tale disposizione nulla precisa in ordine alle modalità formali di espressione e di dimostrazione della scelta del de cuius in ordine alla dispersione delle proprie ceneri, dal che consegue -se non altro in base ai fondamentali principi civilistici di “libertà di forma negoziale” e di “salvaguardia della volontà del de cuius”- che deve considerarsi valida anche una volontà verbalmente espressa ai propri familiari e da questi “attestata” con propria dichiarazione conforme, come nel caso di specie.
Nello stesso senso depone, inoltre, la sopra descritta disciplina sulla cremazione, la quale consente espressamente che la relativa scelta sia comunicata al comune dai familiari dell’interessato, mentre non si vede per quale ragione una disciplina più restrittiva dovrebbe applicarsi alla dispersione delle ceneri”.

In questa pronuncia, unica (si ripete) attorno alla questione della forma con cui può aversi un’”espressa volontà del defunto” porta ad escludere il mero comportamento.
Per non dire che, nel caso, non vi è stato un comportamento (del defunto), quanto un testamento olografo (non posto in esecuzione, neppure tardivamente) e l’(eventuale) sua esecuzione tardiva non apporta alcunché (come visto in precedenza), testamento olografo che, a questo punto, è riconducibile ad un indirizzo sulla destinazione delle spoglie mortali, indirizzo che può trovare osservanza quale rispetto di obblighi morali in capo ai familiari.

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Sereno Scolaro

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