Efficacia delle “cessioni” di sepolcro (fino a che siano state ammissibili) – 2/2

A quali persone può essere riconosciuto il “titolo” di accoglimento nel sepolcro?
Si tratta di situazioni, sorte frequentemente ante R.D. 21 dicembre 1942, n. 1880, in cui merita di affrontarsi la questione dell’individuazione delle persone cui possa essere riconosciuto un “titolo” (usiamo “titolo” e non “diritto”, per le motivazioni che emergeranno di seguito) ad essere accolti nello specifico sepolcro, una volta divenuto patrimonio dell’IPAB istituita ad erede.
Da un lato, si tratta di fattispecie in cui le persone già accolte nel sepolcro conservano il “diritto” a permanervi, senza che possano essere estumulate (salvo il caso di concessioni cimiteriali a tempo determinato, dove opera pur sempre l’istituto della scadenza), men che meno che l’IPAB (probabilmente oggi trasformata in soggetto diverso, sulla base delle modifiche legislative, statali e/o regionali, successivamente intervenute) abbia titolo di sorta a chiederne l’estumulazione.
Restano, ovviamente, fermi gli obblighi manutentivi, in capo al soggetto proprietario del manufatto sepolcrale ed, incidentalmente, si rammenta che la titolarità a disporre delle spoglie mortali non è riferibile alla titolarità del sepolcro, quanto alle persone appartenenti alla famiglia (salva, ovviamente, coincidenza).
Ora, se il diritto d’uso sia divenuto in capo all’IPAB, la questione del “titolo” di accoglimento rimane indecisa. Infatti, se l’IPAB (quale ne sia oggi la natura giuridica) avesse avuto (e.g.) tra i propri scopi fondativi l’accoglimento delle “orfanelle povere”, magari con l’aggiunta dello scopo di “provvedere all’istruzione nei lavori donneschi, con la messa a disposizione di dote, costituita da … lenzuola, .. cuscini, ecc.” (termini risalenti che si riportano testualmente), la situazione de quo non comprendeva la sepoltura.
Neppure il sepolcro, se la sua capienza lo permetta, può essere utilizzato per altre figure (e.g. amministratori, o ex, dell’IPAB, altri “poveri”, o comunque altre persone.
Infatti, si tratterebbe di persone che non sono riconducibili al concetto di “regolarmente iscritte all’ente concessionario” (o, richiamando la formulazione dell’art. 93 D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285 e s.m., “… contemplate dal relativo ordinamento e dall’atto di concessione … “, per il fatto, elementare, che, in genere, queste condizioni – concorrenti – non prendevano in considerazione il diritto di accoglimento nel sepolcro (e, a maggiore ragione, nei caso in cui il sepolcro fosse sorto originariamente quale sepolcro gentilizio).

Conclusioni
Se ne ricava che in queste situazioni, in particolare quelle assunte ad esempio in precedenza, difettando la possibilità di individuare persone che abbiano “titolo” all’accoglimento nel sepolcro, non vi è la possibilità di fruizione dello stesso, per i posti che la capienza del sepolcro ancora possa permettere di utilizzare. Il ché non è proprio ottimale.

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Sereno Scolaro

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