Efficacia delle “cessioni” di sepolcro (fino a che siano state ammissibili) – 1/2

Introduzione
Vigente il R.D. 21 dicembre 1942 (entrato in vigore il 1° luglio 1943 e fino al 9 febbraio 1976), il suo art. 71 prevedeva:
Art. 71.- [I] Il diritto di uso delle sepolture private è riservato alla persona del concessionario e a quelle della propria famiglia ovvero alle persone regolarmente iscritte all’ente concessionario.
[II] Il diritto di uso di cui al comma precedente, sia totalmente che parzialmente, può essere ceduto ovvero trasmesso, tanto per atto tra i vivi quanto per atto di ultima volontà, a terzi, salvo che la cedibilità o la trasmissibilità, in tutto o in parte, non sia incompatibile con il carattere del sepolcro secondo il diritto civile, e sempre che i regolamenti comunali ed i singoli atti di concessione non dispongano altrimenti.
[III] La cessione o trasmissione lascia inalterati gli obblighi imposti dal comune all’originario titolare della concessione.
[IV] In ogni caso, ove sussistano ragioni di pubblico interesse, il comune può non riconoscere come nuovo concessionario l’avente causa del titolare della concessione. A tal fine gli interessati devono preventivamente notificare ogni atto di cessione o trasmissione al comune, il quale, entro il termine perentorio di un mese, potrà dichiarare il proprio voto alla cessione o alla trasmissione.
Si evidenzia subito che la normativa in materia precedente, fin dall’Unità d’Italia, non affrontava questi aspetti.
Il comma 1, trova oggi corrispondenza nell’art. 93, comma 1 D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285 e s.m., senza che sia necessario citare la norma corrispondente del D.P.R. 21 ottobre 1975, n. 803 (art. 94), in quanto sovrapponibile.
I commi successivi prevedevano che il diritto d’uso delle sepolture private (Cfr.: Capo XVIII D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285 e s.m.) potesse – totalmente o parzialmente – essere oggetto di cessione o di trasmissione a terzi (rispetto al concessionario/fondatore del sepolcro), sia per atto, sia mortis causa.
Una tale ammissibilità presentava alcune caratteristiche e condizioni.
a) non ammissibile se ne derivasse incompatibilità – in tutto od in parte – con i caratteri del sepolcro, secondo il diritto civile;
b) purché i regolamenti comunali non disponessero diversamente, oppure:
c) purché i singoli atti di concessione non disponessero altrimenti.
Inoltre,
d) la cessione o trasmissione così realizzata lasciava inalterati gli obblighi imposti al fondatore del sepolcro,
e) la cessione o trasmissione era soggetta ad un riconoscimento (condizione di efficacia, nei riguardi del comune (quale P.A. “concedente” l’uso di un manufatto realizzato sul demanio cimiteriale), riconoscimento che poteva essere denegato per ragioni di pubblico interesse.
Per ottenere questo riconoscimento i soggetti interessati erano chiamati ad uno specifico procedimento, consistente nella notifica (cioè a mezzo ufficiale giudiziario, secondo le norme generali del C.P.C.) al comune, necessariamente preventiva, di ogni atto di cessione o trasmissione, notifica da faceva sorgere in capo al comune, il dovere di pronunciarsi, favorevolmente o negativamente (nei casi della precedente lett. e) entro un mese (termine perentorio) [1].
Si tratta di ipotesi che sembrano essere state maggiormente presenti in alcune aree geografiche del Paese, piuttosto che in altre, almeno considerandosi la giurisprudenza, in materia, tanto che si registrano anche recentemente contenziosi in materia.
Oltretutto, non mancano, attualmente (rectius: anche dopo la cessazione dell’efficacia del R.D. 21 dicembre 1942, n. 1880), anche indirizzi interpretativi che riterrebbero ancora applicabile la disposizione qui richiamata.
Può essere utile richiamare, altresì, la pronuncia del Consiglio di Stato, Sez. V, 21 gennaio 2021, n. 654, che, tra l’altro, ribadisce come la natura demaniale, con quanto ne consegua, risale all’entrata in vigore del C.C., questione che potrebbe far sollevare, accademicamente, anche l’illazione che il R.D. 21 dicembre 1942, n. 1880 sia intervenuto senza molto tenere conto di questo. Ma si tratta di questione che non può ormai essere sollevata.

Alcune situazioni particolari
È già stato precedentemente osservato come questi istituti siano stati presenti nel periodo di efficacia del R. D. 21 dicembre 1942, n. 1880, nonché il fatto che la normativa di settore a questo antecedente non regolasse queste fattispecie.
Come noto, la L. 17 luglio 1892, n. 6972 “Norme sulle istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza“, c.d. “Legge Crispi”, regolava le II.PP.AA.BB., le cui norme sono state oggetto di vari interventi legislativi, oltre che qualche pronuncia della Corte Costituzionale, fino al D. Lgs. 4 maggio 2001, n. 207.
Numerose di queste Istituzioni presentavano finalità, funzioni anche in più materie, e, per quelle che assicurassero, tra le altre funzioni, anche quella dell’esercizio di ospedali, vi è stata la “separazione” di quest’ultima funzione dalle altre, per effetto della L. 12 febbraio 1968, n. 132 (c.d. “legge ospedaliera”.
Questo cenno solo per rammentare come presso alcuni ospedali siano ancora presenti, in genere, agli ingressi, lapidi richiamanti i “benefattori”, fenomeno che comunque può essere presente in altri “stabilimenti” di queste istituzioni in cui si svolevano, o si svolgono ancora, altre funzioni.
Tra queste, si pensi alle funzioni rivolte ai minori, magai orfani, ai poveri, alle “orfanelle povere” (in alcuni casi, chiamate “zitelle” in senso ottocentesco), agli istituti di mendicità, agli istituti di ricovero di persone anziane, ed altro.
Poteva accadere che persone, più o meno benestanti, specie quando rimaste prive di persone di famiglia, istituissero a proprio erede, a volte anche universale, una qualche IPAB, talora anche “descrivendo” il patrimonio legato, includente talora un qualche sepolcro, a volte non andando oltre all’istituzione quale erede universale di un patrimonio che, accidentalmente, comprendeva anche qualche sepolcro.
In tali ultimi casi, anche se il sepolcro fosse stato eretto originariamente gentilizio (o di famiglia, essendo i due termini sinonimi in questo contesto), vi era la trasformazione in sepolcro ereditario.


[1] Una sorta di “anticipazione” delle norme sull’obbligo di conclusione dei procedimenti amministrativi e suoi termini, di seguito avutesi con la L. 7 agosto 1990, n. 241 e s.m.

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Sereno Scolaro

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