Un’ipotesi di legittimazione di terzi ai fini della richiesta di rinnovo della concessione cimiteriale
Il fatto che, in prossimità della scadenza di una concessione cimiteriale, non vi sia la “presenza” del concessionario, sia per un’eventuale sua premorienza, oppure per l’assenza di persone ad esso subentrate nella qualità di concessionari (quale ne sia la ragione, dato che non solo potrebbe aversi il caso dei discendenti – o, meglio, coniuge ed assimilato, se vi sia, e discendenti – che non vengano assumere, a propria volta la qualità di concessionario, ma altresì che non vi siano proprio tali persone), può portare ad affrontare una questione di particolare delicatezza, cioè quella se il concessionario, fondatore del sepolcro, possa, magari per previdenza collegata, o meno, alla coscienza che, in prossimità della scadenza della concessione cimiteriale, potrebbero non esservi persone aventi titolo a richiedere il rinnovo della concessione cimiteriale, possa, per così dire, “istituire” un soggetto terzo, quale legittimato ad operare per la richiesta di rinnovo della concessione cimiteriale.
Si pensi alla persona, più o meno anziana, che viva da sola e che non abbia figlie e figli o altri parenti più o meno prossimi (anche in termini, se lo si voglia, geografici oltreché giuridici) che sia concessionario, magari in età abbastanza anziana, appunto, di una concessione cimiteriale la cui durata si rappresenti come eccedente alla c.d. speranza di vita o, oltre a questa, alla ragionevolmente stimabile durata di una vita umana.
Di primo acchito, si potrebbe pensare alla sostenibilità dell’ipotesi se e quanto il concessionario, eventualmente già fin dalla stipula dell’atto di concessione, possa, legittimamente, richiedere che in tale atto di concessione possa essere inserita una clausola che legittimi un soggetto terzo a richiedere, in prossimità della scadenza della concessione cimiteriale, il rinnovo della stessa.
Si esclude che possa provvedersi in questo senso, in un momento successivo alla stipula dell’atto di concessione, dato che questo comporterebbe una sua novazione, tendenzialmente da escludere (anche se, ammettendo l’ipotesi di una tale legittimazione di terzi, potrebbe valutarsi se e quanto possa essere ammissibile che una tale novazione possa essere fatta oggetto di specifiche previsioni nel Regolamento comunale di polizia mortuaria; la questione di fondo non sta nella fattispecie della novazione, quanto, in radice, sull’ammissibilità di una tale istituzione di una legittimazione a terzi).
La delicatezza della fattispecie così ipotizzata sta tutta nella valutazione della natura della titolarità in capo al concessionario, fondatore del sepolcro, e dalla valutazione se si sia in presenza di esercizio di diritti (più o meno) disponibili o di diritti della personalità, per cui non operino istituti di rappresentanza, tanto più che non va mai obliterata la previsione dell’art. 823, comma 1 C.C. In altre parole, quale è, o può essere, il grado di ampiezza riconosciuto, o riconoscibile, al concessionario, fondatore del sepolcro, in sede di formazione dell’atto di concessione?
Si parte dal considerare come, in sede di formazione dell’atto di concessione sia abbastanza ritenuto ammissibile ed in opposto che il concessionario, fondatore del sepolcro, possa ampliare, o restringere, l’ambito delle persone appartenenti alla famiglia che abbiano diritto di accoglimento nel sepolcro (anche qui escludendosi ogni ammissibilità di novazione, cioè di introdurre tali, eventuali ampliamenti o restrizioni, in momento successivo alla stipula dell’atto di concessione).
Parimenti, non sono ravvisabili limiti a che il concessionario, fondatore del sepolcro, in sede di formazione dell’atto di concessione richieda di costituire un sepolcro avente carattere ereditario (in tal caso, ab origine), e non un sepolcro gentilizio (o, di famiglia, essendo il termine sinonimo, come già esplicitato in precedenza). In quest’ultima ipotesi, si ripropone la questione, giù vista, degli effetti del subentro, in tale evenienza, da parte degli eredi, anche se qui essa potrebbe essere maggiormente solubile applicandosi le regole del diritto successorio, anche se la eventuale pluralità di eredi potrebbe condurre ad una comunione (più o meno) indivisa, ed indivisibile. Per ragioni di semplificazione espositiva, si rimane nell’ipotesi del sepolcro avente carattere di sepolcro di famiglia.
Per altro, le due considerazioni fatte in relazione all’ampiezza dei poteri “dispositivi” che il concessionario, fondatore del sepolcro, possa attivare in sede di formazione dell’atto di concessione, potrebbero anche portare ad argomentare per l’ammissibilità dell’ipotesi secondo cui il concessionario possa, in tale sede ed esclusivamente in tale sede, “istituire” un terzo (rispetto alla famiglia del concessionario, cioè terzo rispetto alle persone appartenenti alla famiglia del concessionario, queste ultime interessate all’istituto del subentro, con le sue possibili differenziazioni per quanto riguarda gli effetti), quale legittimato a richiedere il rinnovo della concessione cimiteriale o, se lo ritenga, a non provvedervi, cosa che fa sorgere l’ulteriore questione sulla legittimazione della legittimazione alle disposizioni concernenti la successiva destinazione delle spoglie mortali (ricordando la specificazione data, in nota, circa l’uso di questo termine) accolte nella concessione cimiteriale.
Rispetto a quest’ultima situazione va subito data una risposta ben precisa, consistente nel fatto che gli atti di disposizione delle spoglie mortali sono, e restano, sempre, quelle ben note e “riassunte” nell’art. 79, comma 1 D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285 e s.m., che altro non fa se non “sintetizzare” mirabilmente, in una formula esplicita, breve e chiara, il compendio della giurisprudenza, uniforme e consolidata, nel tempo pronunciatasi in proposito [7].
Ne consegue che l’ipotesi fatta non può che restringersi se non all’eventuale istituzione di un terzo, quale legittimato alla richiesta di rinnovo della concessione cimiteriale, senza potersi estendere agli atti di destinazione delle spoglie mortali in essa accolti.
Se il concessionario, fondatore del sepolcro, sia o possa essere “abilitato”, legittimato, in sede di formazione dell’atto di concessione, a introdurre specifiche clausole circa il diritto d’uso della concessione cimiteriale, quali l’ampliamento o la restrizione del diritto di esservi accolti rispetto all’appartenenza alla famiglia oppure, anche, alla istituzione del sepolcro quale ereditario in luogo di sepolcro di famiglia, la fattispecie della legittimazione alla richiesta di rinnovo della concessione cimiteriale sembra atteggiarsi diversamente: infatti, in prossimità della scadenza della concessione, il concessionario, fondatore del sepolcro, si trova nella condizione di … concessionario (o, occorrendo, di potenziale concessionario), cioè di parte in un atto negoziale, per quanto questo possa essere squilibrato, essendone parti da un lato la pubblica amministrazione, dall’altro un soggetto di diritto privato, i cui diritti possono formarsi, sorgere se non nei modi e nei limiti stabiliti dalle leggi che li riguardano (per utilizzare una citazione testuale).
Trattandosi di diritti sostanzialmente soggettivi (e che spesso la giurisprudenza colloca nel contesto dei diritti reali, trattandosi di diritto d’uso), consegue che non si è, qui, in presenza di un qualche diritto ascrivibile alla categoria dei diritti della personalità (a differenza di quello che è lo ius sepulchri per l’uso di sepolcro di famiglia, consistente nel titolo di accoglimento collegato all’appartenenza alla famiglia del concessionario, quando non anche, ed a maggior ragione, nel titolo di accoglimento in quanto concessionario).
Non avendosi così, in questa fase (formazione dell’atto di concessione), l’esercizio di diritti della personalità, siano essi diritti personali oppure diritti personalissimi, viene meno la possibilità di escludere un eventuale ricorso ad istituti di rappresentanza, ben potendosi così avere che la (materiale) sottoscrizione dell’atto di concessione possa essere attribuita, nelle forme del diritto privato, ad un soggetto terzo, rappresentante del soggetto in nome e conto del quale l’atto di concessione fa sorgere diritti, ed obbligazioni, in primis quello afferente allo ius sepulchri.
Del resto, in proposito non può non richiamarsi l’art. 1, comma 1-bis L. 7 agosto 1990, n. 241 e s. m., aspetto che, peraltro, permea tutto il sistema di regolazione dei rapporti tra concedente e concessionario nell’ambito delle concessioni cimiteriali, al punto che frequentemente l’atto di concessione è qualificato con la denominazione di contratto (cosa che si aveva anche prima dell’introduzione della norma qui testé richiamata).
[7] Incidentalmente, dovendosi rammentare come il criterio della maggioranza assoluta considerato dall’art. 3, lett. b), n. 3 L. 30 marzo 2001, n. 130 (a volte, variamente declinato anche da norme regionali) trovi applicazione, unicamente, per la fattispecie della cremazione, dei cadaveri e/o nei casi considerati successivamente dalla lett. g) della medesima disposizione qui richiamata.