Effetti delle durate delle concessioni cimiteriali nelle ipotesi di loro rinnovabilità – 2/4

La questione del rinnovo
Poco sopra è stato fatto cenno come l’eventuale richiesta, da parte del concessionario, debba essere presentata (ed accolta) prima della scadenza della concessione cimiteriale, aspetto che merita un lieve approfondimento.
Infatti, una volta intervenuta la scadenza della concessione cimiteriale, è venuto meno ogni titolo, da parte del concessionario, di uso del sepolcro al punto che, almeno in termini di legittimità dell’azione amministrativa, si potrebbe argomentare che l’amministrazione comunale, o il soggetto gestore, abbia pieno titolo ad assegnare l’uso della concessione cimiteriale a terzi, fin dal giorno successivo alla scadenza della concessione, cosa che comporta che essa sia resa a ciò fruibile, a cura, diligenza ed onere del (precedente) concessionario, non solo con il dare altre destinazione alle spoglie mortali accoltevi, ma altresì abbia provveduto agli interventi od opere, incluse pulizie e sanificazioni, che consentano una tale concessione a terzi.
In realtà, con elevata frequenza la questione dell’eventuale rinnovo della concessione cimiteriale e quanto ne consegua, anche in caso di mancato rinnovo (o perché non richiesto dal concessionario o perché non concesso dall’amministrazione), viene affrontata successivamente alla scadenza della concessione cimiteriale.
Per altro, in molti casi alla scadenza della concessione cimiteriale ben può configurarsi la fattispecie per cui il concessionario non sia “presente”, magari per il fatto di essere pre-deceduto al momento della scadenza della concessione, caso tanto più probabile quanto maggiore sia stata l’età del concessionario, al momento del sorgere della concessione cimiteriale, e maggiore sia la durata della concessione stessa (il caso più estremo è ravvisabile nelle concessioni cimiteriali rilasciate con la durata massima ammissibile (99 anni), durata che evidentemente eccede la durata stimabile della vita [3].
Per altro, tale fattispecie può presentarsi anche per concessioni di durata ben inferiore a quella massima ammissibile: si faccia l’esempio della concessione cimiteriale fatta a persona titolare di trattamento pensionistico e che abbia durata di 25 – 30 anni, ipotesi, frequenti, in cui, alla scadenza della concessione, ben potrebbe aversi l’avvenuta premorienza (rispetto alla scadenza della concessione) [4].
Oltretutto, potrebbero (dovrebbero?) valutarsi anche le condizioni, sotto il profilo della capacità di agire, del concessionario al momento in cui si approssimi la scadenza della concessione.
Questa ipotesi di non “presenza” del concessionario porta direttamente a considerare come, e con quali effetti, il Regolamento comunale di polizia mortuaria regoli, oppure neppure regoli, l’istituto del c.d. subentro, ciò degli effetti che si determinino in conseguenza del decesso del concessionario. Qui potrebbero aversi che al concessionario, fondatore del sepolcro, subentrino i discendenti (o, meglio, il coniuge o assimilato [5], se vi sia, e i discendenti), nei casi di sepolcro di famiglia (quale di norma si presume essere, in difetto di specifica esplicitazione nell’atto di concessione oppure in caso di sopravvenuta trasformazione di sepolcro di famiglia (o, gentilizio, che ne è sinonimo) in ereditario; Cfr., ex plurimis, Corte di Cassazione, Sez. Un. Civ., ordinanza 28 giugno 2018, n. 17122) e non ereditario.
Subentro che può, in relazione alle disposizioni del Regolamento comunale di polizia mortuaria, far assumere alle persone subentranti nella qualità di concessionario, oppure, rimanendo fermo quale concessionario, il fondatore del sepolcro riconoscere loro un qualche titolarità dispositiva, anche se tale distinzione nulla muta rispetto alle componenti passive (es.: oneri manutentivi) derivanti e conseguenti alla sussistenza della concessione cimiteriale.
Nelle due ipotesi, vi è una differenza rispetto all’accoglibilità, nel senso che, nel primo caso, può modificarsi, ampliandosi, il panel di persone accoglibili nel sepolcro, in quanto appartenenti alla famiglia del concessionario, mentre, nel secondo caso, questo potenziale ampliamento (ferma, sempre, la capienza del sepolcro) non si produce. Per altro, la differenza di effetti non si limita a questo, riflettendosi anche sulla legittimazione, titolarità a richiedere un eventuale rinnovo della concessione cimiteriale [6]. Non sottovalutando i casi in cui le persone aventi titolo rimangano inerti e non provvedano (magari nei termini, se questi siano previsti) a richiedere un riconoscimento della loro qualificazione.


[3] Posto che il concessionario, per stipulare l’atto di concessione, deve godere della capacità di agire (art. 2 C.C.), allo stato attuale appare poco probabile che siano raggiungibili i 117 anni di età … (non senza considerare le condizioni, in termini di capacità, in cui la persona possa trovarsi una volta compiuti i 117 anni). br>
[4] Intenzionalmente, evitando di affrontare l’ipotesi di una qualche irreperibilità del concessionario.
[5] Art. 1, comma 20 L. 20 maggio 2016, n. 76.
[6] Non insistendosi mai a sufficienza sulla rilevanza del fatto che il Regolamento comunale di polizia mortuaria disciplini adeguatamente l’istituto del subentro, eventualmente anche con differenziazioni tra tipologie diverse di concessioni cimiteriali. Infatti, esso può, o potrebbe essere, regolato diversamente a seconda che l’oggetto delle concessioni cimiteriali sia sepolcro pluriposto, magari di lunga durata, rispetto al caso della tipologia di concessioni cimiteriali monoposto, o anche biposto, di durata maggiormente limitata. Per le quali ultime spesso le problematiche si incentrano sulle misure da adottare al momento della loro scadenza (o, se ammesso, sulle modalità e procedure di rinnovo).

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Sereno Scolaro

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