Effetti delle durate delle concessioni cimiteriali nelle ipotesi di loro rinnovabilità – 1/4

Introduzione
Le concessioni cimiteriali sono oggetto di concessione a tempo determinato, entro il limite dei 99 anni (art. 92 D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285 e s.m.), senza qui, volutamente, fare riferimento alle situazioni precedenti all’entrata in vigore del D.P.R. 21 ottobre 1975, n. 803, che potevano essere sia a tempo determinato (e, allora, senza la limitazione alla durata di 99 anni), sia a tempo indeterminato (c.d. perpetue). La determinazione della durata discende (e discendeva) dalle statuizioni del Regolamento comunale di polizia mortuaria e debitamente “rappresentata” nell’atto di concessione.
La determinazione della durata è spesso (ma non sempre) fissata in modo differenziato a seconda della tipologia dei sepolcri privati, nei cimiteri oggetto di concessione, nel senso di rilevarsi una tendenza a concessioni di maggiore durata per quelle tipologie, che presentino un maggiore numero di posti feretro (capienza), dato che in tali casi vi è la possibilità di una fruizione per un più ampio numero di persone, appartenenti alla famiglia del concessionario (art. 91 D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285 e s.m.), mentre il ricorso a durata minori (rispetto a quella massima ammissibile) si rinviene, in genere, per le concessioni cimiteriali monoposto o, al più, biposto.
Nei casi in cui la durata delle concessioni cimiteriali sia stabilita in misura minore di quella massima, la durata temporale è fissata, in sede locale, frequentemente più sulla base di usi e tradizioni, che non di valutazioni in qualche modo tecniche – di gestione – come potrebbe essere la “stimabilità” del tempi di completamento dei processi trasformativi cadaverici, variabili a seconda della pratica funeraria impiegata in quella data concessione cimiteriale; principalmente l’inumazione oppure la tumulazione, pratiche funerarie in cui i tempi stimabili del completamento di tali processi trasformativi è ben diversa.
Ciò in quanto, se alla scadenza della concessione cimiteriale, essi vengano a risultare non ancora completati, si determinerebbe l’esigenza di adottare misure, eventualmente comprendenti un prolungamento, per così dire, dell’uso del sepolcro e, quindi, della concessione cimiteriale stessa, anche se tali misure potrebbero essere (ma raramente vi si ricorre) anche di altra natura [1].
Le questioni attorno ai tempi per il completamento dei processi trasformativi cadaverici non si pongono, come ovvio, per le concessioni cimiteriali destinate all’accoglimento di quelle tipologie di spoglie mortali [2] in cui essi siano già avvenuti, oppure non da prendere in considerazione, come è nel caso delle cellette ossario, oppure delle cellette, nicchie cinerarie.
Accanto alle questioni concernenti la durata delle concessioni cimiteriali, con una certa frequenza, è presente l’istituto della loro rinnovabilità, in genere (o, molto spesso) per un periodo di tempo pari a quello della durata iniziale.
Anche la rinnovabilità trova fonte nel Regolamento comunale di polizia mortuaria, con la precisazione che esso, per quanto rimesso ad un’espressa richiesta del concessionario da proporre prima della scadenza della concessione cimiteriale, costituisce – sempre – una facoltà per l’amministrazione comunale (o per il soggetto gestore se la gestione sia stata affidata, con le procedure del caso, ad altri soggetti), fatte salve due sole eccezioni: quelle considerate dall’art. 16 L. 8 marzo 1989, n. 101 “Norme per la regolazione dei rapporti tra lo Stato e l’Unione delle Comunità’ ebraiche italiane“, o dall’art. 27 L. 30 luglio 2012, n. 127 “Norme per la regolazione dei rapporti tra lo Stato e la Chiesa di Gesù Cristo dei Santi degli ultimi giorni, in attuazione dell’articolo 8, terzo comma, della Costituzione” (noti anche col termine di Mormoni).


[1] Risulta (e.g.) che in realtà in cui sono tradizionalmente presenti concessione di aree cimiteriali ad enti (confraternite o altre denominazioni assimilabili), la durata del diritto d’uso stabilito dall’ente per i defunti appartenetevi sia limitata ad un periodo del tutto inferiore a quello ordinariamente stimabile per il completamento dei processi trasformativi cadaverici (es.: posti feretro a sistema di tumulazione, con durata del diritto d’uso decennale), con la conseguenza che, perento il diritto d’uso, il feretro viene di necessità soggetto ad inumazione e (nella fattispecie) per la sua durata ordinaria, in termini di rotazione.
Si trascura che, dopo una tumulazione di tale durata, vi possono essere molto spesso condizioni del cadavere tali da far sì che neppure una inumazione decennale, pari alla durata del turno ordinario di rotazione, possa essere sufficiente per far constare il completamento dei processi trasformativi cadaveri e la raccolta delle ossa per le successive destinazioni.
[2] Si usa il termine di “spoglie mortali”, in luogo di altri, per evitare ogni confusione terminologica, sia per le passi locali di denominare alcuni stati in modo diverso da zona a zona, sia per sottrarsi dalla distinzione tra cadavere e resti mortali (termine quest’ultimo che, accanto ad una definizione nazionale, ha visto ri-denominazioni su base regionale. In sostanza, il termine cui qui si fa ricorso consente di ricomprendervi il corpo della persona defunta, indipendentemente dallo stato (di trasformazione, se del caso) in cui si trovi.

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Sereno Scolaro

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