Cosa porta a cercare di approfondire gli effetti dell’abrogazione dell’art. 12 C.C. ?
E largamente noto come l’art. 79, comma 3 d.P.R. 10 settembre 1990, n. 285 e s.m. prima e successivamente anche l’art. 3, comma 1, lett. b), n. 2 L. 30 marzo 2001, n. 130 considerino le associazioni riconosciute che abbiano tra i propri fini statutari quello della cremazione dei cadaveri dei propri associati (termine che per ragioni di operatività può essere “abbreviato” in SO.CREM., dove proprio l’elemento del riconoscimento (leggi: riconoscimento della personalità giuridica) costituisce il fattore di qualificazione ai fini delle disposizioni appena richiamate. Ora se le associazioni riconosciute anzidette abbiano ottenuto il riconoscimento in epoche abbastanza risalenti la loro qualificazione, legittimazione a certificare l’iscrizione dei propri associati ai fini del rilascio dell’autorizzazione alla cremazione del cadavere della persona iscrittavi non sorgono generalmente particolari difficoltà, mentre quelle il cui riconoscimento sia intervenuto dopo l’entrata in vigore del d.P.R. 10 febbraio 2000, n. 361 (che, si è già indicato essere avvenuta il 22 dicembre 2000), o, in altri termini, dopo l’abrogazione dell’art. 12 C.C., pone questioni specifiche, nel senso che il riconoscimento della personalità giuridica di un’associazione disposto in contesto regionale comporta che il riconoscimento non produca effetti al di fuori del territorio della regione che abbia provveduto al riconoscimento de quo. Potremmo anche porci la questione se, nel passato, abbia eventualmente trovato applicazione l’art. 12, comma 2 C.C. (fino a che vigente), ma evitiamo questi riferimento (che ridurrebbe il riconoscimento come avente efficacia al solo ambito provinciale) non avendo notizie di sorta che vi siano state deleghe governative ai prefetti in questa materia. Di maggiore interesse riprendere il richiamo all’art. 14 d.P.R. 24 luglio 1977, n. 616 che “sposterebbe all’indietro” la data, il termine temporale di riferimento di questa “regionalizzazione” della titolarità ad adottare provvedimenti di riconoscimento della personalità giuridica per le SO.CREM.: a questo proposito va tenuto presente come la delega di cui al sopra citato art. 14 d.P.R. 24 luglio 1977, n. 616 (e citato altresì dall’art. 7 d.P.R. 10 febbraio 2000, n. 361) abbia a riguardo i soggetti che operano esclusivamente nelle materie di cui al presente decreto e le cui finalità si esauriscono nell’ambito di una sola regione, per cui, trascurandosi la questione del territorio di operatività, ben si può concludere che le materie su cui “operano” (per mantenere il termine della norma) le SO.CREM. esulano da quelle del d.P.R. 24 luglio 1977, n. 616. Di qui, la conseguenza finale cui si può pervenire è quella di considerare unicamente il 22 dicembre 2000, in quanto data di entrata in vigore del d.P.R. 10 febbraio 2000, n. 361. Per quanto informalmente noto, in alcuni ambienti della cremazionisti si ha coscienza di questi effetti (sulla “efficacia” territoriale del riconoscimento) dell’abrogazione dell’art. 12 C.C., cosa che sembra non sempre essere presente in SO.CREM, per quanto aventi ottenuto il riconoscimento della personalità giuridica, non siano aderenti alla F.I.C.
E’ stato citato il D. Lgs. 3 luglio 2017, n. 117 e s.m. “Codice del Terzo settore”, osservando inizialmente come il suo ambito di applicazione sia definito all’art. 3 e precisandosi come rientrino tra gli enti del terzo settore (art. 4) le organizzazioni di volontariato, le associazioni di promozione sociale, gli enti filantropici, le imprese sociali, incluse le cooperative sociali, le reti associative, le società di mutuo soccorso, le associazioni, riconosciute o non riconosciute, le fondazioni e gli altri enti di carattere privato diversi dalle società costituiti per il perseguimento, senza scopo di lucro, di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale mediante lo svolgimento, in via esclusiva o principale, di una o più attività di interesse generale in forma di azione volontaria o di erogazione gratuita di denaro, beni o servizi, o di mutualità o di produzione o scambio di beni o servizi, ed iscritti nel registro unico nazionale del Terzo settore, mentre non vi rientrano le amministrazioni pubbliche, le formazioni e le associazioni politiche, i sindacati, le associazioni professionali e di rappresentanza di categorie economiche, le associazioni di datori di lavoro, nonché gli enti sottoposti a direzione e coordinamento o controllati dai suddetti enti, ad esclusione dei soggetti operanti nel settore della protezione civile. Per altre esclusioni si fa rinvio all’art. 4, comma 2, secondo e terzo periodo e per gli enti religiosi, il rinvio è allo stesso art. 4, comma 3. Si richiama l’attenzione sul fatto che all’art. 4, comma 1 (e si veda anche l’art. 20) vi è un riferimento specifico: … , le associazioni, riconosciute o non riconosciute,…” che fa riemergere la distinzione fondato sul “riconoscimento” che riporta all’(abrogato) art. 12 C.C., cioè ad significato proprio del termine associazioni riconosciute>/i>. Sotto questo profilo (ed effetti) l’art. 22 del D. Lgs. 3 luglio 2017, n. 117 e s.m. prevede (art. 1, comma 1) che le associazioni e le fondazioni del Terzo settore possono, in deroga al d.P.R. 10 febbraio 2000, n. 361, acquistare la personalità giuridica mediante l’iscrizione nel registro unico nazionale del Terzo settore (così tornando alla valenza nazionale di questa modalità di riconoscimento, quanto meno per le associazioni che possano avvalersi di questa deroga dalle disposizioni del citato d.P.R. 10 febbraio 2000, n. 361).