L’art. 456 C.C.
L’art. 456 C.C. prevede, testualmente, che La successione si apre al momento della morte, nel luogo dell’ultimo domicilio del defunto.
Si trascura, ora, ogni considerazione circa il “luogo” di apertura della successione, aspetto per cui si sottolinea solo il rinvio al domicilio del defunto (art. 43, comma 1, C.C., nonché successivi artt. 44 e 45), e non alla sua residenza (art. 43, comma 2 C.C.).
Interessa qui maggiormente il “momento” dell’apertura della successione, dalla norma fatto corrispondere col momento della morte.
Ne deriva l’affermazione di un principio di continuità tra i rapporti giuridici sussistenti prima della morte e quelli che sono interessati dalla successione, principio di continuità che opera senza considerare quelli che siano i tempi previsti affinché gli effetti della successione si producano e trovino prova.
È noto infatti come con l’apertura della successione possano aversi differenti, a seconda dei casi singoli, tempi e procedure (es., per citare solo alcuni aspetti: gli atti c.d. conservativi, l’accettazione con beneficio d’inventario, la rinuncia all’eredità, fino all’accettazione dell’eredità e alla dichiarazione di successione).
In ogni caso, il principio di continuità, sopra considerato, fa sì che i rapporti giuridici caso per caso in gioco non rimangano acefali, ma, seppure non immediatamente, si determini l’effetto che essi, nelle loro competenze positive e/o negative, trovino sempre quanti ne abbiano titolarità, anche qui sia essa positiva come negativa.
Ma è sempre così?
Quanto precede attiene agli aspetti generali della successione o, meglio, degli effetti della successione per causa di morte.
Tuttavia, vi sono rapporti giuridici che hanno un proprio carattere di specialità, tra i quali quelli afferenti alle concessioni cimiteriali.
Come noto, l’art. 823, comma 1 C.C., prendendo in considerazione i beni che fanno parte del demanio pubblico (o che sono assoggettati al medesimo regime, come è nelle ipotesi di cui all’art. 824, comma 2 C.C.) non solo siano inalienabili e, per questo, sottratti ad istituti quali la successione, ma, altresì, possano essere oggetto di diritti a favore di terzi, se non nei modi e nei limiti stabiliti dalle leggi che li riguardano, spettando all’autorità amministrativa la tutela dei beni che fanno parte del demanio pubblico, la quale autorità amministrativa ha facoltà sia di procedere in via amministrativa, sia di valersi dei mezzi ordinari a difesa della proprietà e del possesso regolati dal presente codice.
Sottolineiamo subito che il parlare di proprietà, riferendosi ai beni facenti parte del demanio pubblico (o assoggettati al medesimo regime), è abbastanza improprio, pur accogliendo la formulazione in termini di analogia.
Infatti, va osservato come già l’inalienabilità (aggiungeremmo anche l’inusucapibilità) costituisce un carattere contrastante con la definizione stessa di proprietà (art. 832 C.C. ), dal momento che il diritto di disporre delle cose in modo pieno ed esclusivo, per quanto entro i limiti e con l’osservanza degli obblighi stabiliti dall’ordinamento giuridico, trova/troverebbe la sua massima espressione proprio nell’alienazione.
Il demanio non è un proprietario, quanto piuttosto il titolare di diritti, e di particolare natura, sui beni appartenenti al demanio pubblico stesso.
Pare importante riprendere la previsione citata dell’art. 823, comma 1 C.C. per la quale i beni appartenenti al demanio pubblico possano essere oggetto di diritti a favore di terzi, se non nei modi e nei limiti stabiliti dalle leggi che li riguardano: nel caso delle concessioni cimiteriali, con l’atto di concessione, sorgono in capo al concessionario diritti d’uso, con un rapporto che non è paritario tra le parti (consistenti nel comune/concedente e nel concessionario), quanto un rapporto “squilibrato”, nel senso che il concessionario, che con la concessione viene a trovarsi in posizione, per molti versi (ma non totalmente), ad essere, più o meno, approssimabile a quella di un proprietario nei confronti su soggetti ulteriormente terzi (o, solamente: terzi, se si considera il rapporto giuridico dato dalla concessione cimiteriale), rispetto al comune/concedente trova quei limiti che la norma citata richiama, con un rinvio alla lex specialis, al punto che (art. 823, comma 2 C.C., già citato) la pubblica amministrazione può contare sia sulla legittimazione a ricorrere a mezzi amministrativi, che a mezzi ordinari (in qualche modo, il C.C., sul punto, ha “anticipato”, se sia permesso, previsioni introdotte in via generale, con l’art. 1, comma 1-bis L. 7 agosto 1990, n. 241 e s.m.).
La successione nelle concessioni cimiteriali
Nelle concessioni cimiteriali, proprio per la loro natura di rapporti giuridici speciali (e non generali), la successione non ha riguardo al rapporto giuridico in termini immutati, immodificabili, ma può comportare tanto la traslazione da un soggetto ad altro (o, ad altri) del medesimo rapporto giuridico, così come una modificazione del rapporto stesso.
Infatti, il Regolamento comunale di polizia mortuaria, che nella fattispecie costituisce la fonte principale, quando non anche esclusiva, di regolazione del rapporto di concessione, potrebbe stabilire che quindi succedano al concessionario acquisiscano a propria volta la qualità di concessionari, oppure che non l’acquisiscano, per quanto rimangano titolari, in senso positivo e/o negativo, di diritti e/o doveri derivanti dalla concessione.
In genere, affrontando il tema della successione delle concessioni cimiteriali, questa “regolazione” viene indicata col termine di “subentro”, che consente di esplicitare come non si tratti di una successione secondo i concetti generali che questa comporterebbe (ancora una volta, sottolineandone la specialità).
Alcune conseguenze
Il fatto che la successione mortis causa decorra dal momento della morte, unitamente al fatto che i tempi e le procedure conseguenti si proiettino, per così dire, successivamente, comporta anche la ragionevolezza delle norme di più Regolamenti comunali di polizia mortuaria, i.e. la lex specialis pertinente, che prevedano come, a seguito della morte del concessionario, debba provvedersi entro un tempo (fissato dal medesimo Regolamento) a dare una qualche “comunicazione” del fatto e all’”aggiornamento” delle correlate registrazioni.
Circa gli effetti di questa comunicazione, occorre prendere atto come questi siano retti dalle disposizioni del Regolamento comunale di polizia mortuaria, così come il contenuto sostanziale di essa: potrebbe essere una “comunicazione” in senso proprio, un’istanza volta ad ottenere un provvedimento, in genere consistente nell’effettuazione delle variazioni sulle debite registrazioni, ecc.
Questo porta anche a dover segnalare sull’importanza di queste ultime, nel senso che ogni corretta, e funzionale, gestione delle concessioni cimiteriali non può prescindere dalla qualità con cui questa registrazioni vengono attuate, unitamente alle strumentazioni di cui si avvalgano.