Disponibilità delle concessioni, sub-concessioni dei sepolcri: una curiosità destinata a rimanere senza risposta

Il R.D. 21 dicembre 1942, n. 1880 prevedeva, all’art. 71 [1] alcuni gradi (e modalità, nonché effetti in capo agli originari concessionari, di disponibilità dei sepolcri o, più esattamente: delle concessioni cimiteriali.
Detto R.D. era entrato in vigore il 1° luglio 1943 ed espressamente abrogato con effetto dal 10 febbraio 1976 [2].
Tale disposizione, allora di rango primario, si colloca successivamente all’entrata in vigore del C.C., avvenuta il 14 aprile 1942 (in realtà, il Libro III del C. C. era già entrato in vigore il 20/2/1941) ed altresì successivamente all’entrata in vigore del T.U.LL.SS., R.D. 27 luglio 1934, n. 1265, avvenuta il 24 agosto 1934.
Meriterebbe citarsi anche la Relazione del Guardasigilli al C.C. (cioè al R.D. che riunisce i diversi Libri che lo compongono), oggetto di pubblicazione sulla G.U. n. 79 del 4 aprile 1942, in cui i §§ 392, 393, 394 e 395, altrove pubblicati, illustrano la volontà del Legislatore, con riferimento all’art. 824, comma 1 C.C.
Queste annotazioni non paiano accademia. L’abrogazione di una disposizione comporta la cessazione dell’efficacia di questa.
A volte, potrebbe presentarsi la necessità di valutare se gli effetti di una disposizione abrogata possano continuare nel tempo, fino a quando ed a quali (eventuali) condizioni, nonché quale possa essere, dopo l’abrogazione, la regolazione di rapporti giuridici sorti in precedenza, cioè prima dell’abrogazione.

Con riguardo al tema delle concessioni cimiteriali (che possono avere caratteristiche plurime):
(a) concessioni di aree cimiteriali ai fine della costruzione, da parte del concessionario, di un manufatto sepolcrale a sistema di tumulazione,
(b) concessioni di aree cimiteriali al fine dell’impianto di campi a sistema d’inumazione, purché dotati di adeguato ossario,
(c) concessione del diritto di usare, ai fini della tumulazione, manufatti sepolcrali realizzati dal comune o, comunque, nella sua disponibilità [3]),
si potrebbero individuare due linee interpretative i cui effetti sono divergenti. Nello specifico:
Linea 1: una volta sorto, il rapporto giuridico che ne deriva rimane regolato dalle norme vigenti al momento originario;
Linea 2: una volta sorto, il rapporto giuridico è assoggettato alle disposizioni originarie, ma, quando queste vengano successivamente a modificarsi, le concessioni cimiteriali sono soggette alle disposizioni successive.
Rispetto alla “Linea 2” si potrebbero richiamare, ex plurimis (anche se si tratta di un richiamo riduttivo stante la pluralità di pronunce conformi a quest’impostazione): Consiglio di Stato, Sez. II, 12 aprile 2021, a cui si è richiamata anche la successiva sentenza del TAR Emilia-Romagna, Bologna, Sez. II, 7 febbraio 2024, n. 91 (entrambe reperibili per gli Abbonati PREMIUM alla Sezione SENTENZE).
Sulla “Linea 1”, e sempre plurimis</>, si può citare: TAR Campania, Napoli, Sez. IV, 13 marzo 2024, n. 1705.
Per altro, anche se si sia detto: “ex plurimis”, sorge, almeno nelle persone curiose ed avide di approfondimenti, una (appunto) curiosità, cioè quale possa essere la motivazione per la quale le pronunce (e, prima i contenziosi relativi e, prima ancora, i comportamenti pratici – atti di compravendita, attività notarile per questi, richieste/omissioni delle notifiche preventive, entro 1 mese, ecc.) siano pressoché unicamente localizzati in una specifica area geografica. Si tratta di una curiosità destinata a rimanere senza risposta.

Tuttavia, anche (teoricamente, per mere ragioni di scuola) aderendo alla “Linea 1”, se questa cedibilità / trasmissibilità, va sollevata la questione della portata della disposizione per cui essa “…. lascia inalterati gli obblighi imposti … all’originario titolare …”.
In altre parole, quest’ultimo “vende” (si usi il termine per semplicità, per quanto del tutto improprio) il diritto di uso, mentre gli obblighi derivanti dalla posizione di originario titolare (es.: quelli di cui, oggi, all’art. 63 D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285 e s.m.) rimangono in carico all’originario titolare (e, venendo questi meno, agli eredi di questo). Sembrano effetti anomali rispetto ad una compravendita.
Vi è, infine, un altro aspetto che merita di essere considerato, seppure, come sempre, caso per caso, cioè se oggetto della cessione/trasmissione sia il rapporto sorto tra comune ed originario titolare, oppure se sia la titolarità del manufatto sepolcrale costruito da questo ultimo, titolarità (del manufatto) che non sempre, né necessariamente si coniuga con il diritto (si tratta di una “riserva”) di accoglimento nel sepolcro de quo.


[1 – R.D. 21 dicembre 1942, n. 1880 –
Art. 71.
[I] Il diritto di uso delle sepolture private è riservato alla persona del concessionario e a quelle della propria famiglia ovvero alle persone regolarmente iscritte all’ente concessionario.
[II] Il diritto di uso di cui al comma precedente, sia totalmente che parzialmente, può essere ceduto ovvero trasmesso, tanto per atto tra i vivi quanto per atto di ultima volontà, a terzi, salvo che la cedibilità o la trasmissibilità, in tutto o in parte, non sia incompatibile con il carattere del sepolcro secondo il diritto civile, e sempre che i regolamenti comunali ed i singoli atti di concessione non dispongano altrimenti.
[III] La cessione o trasmissione lascia inalterati gli obblighi imposti dal comune all’originario titolare della concessione.
[IV] In ogni caso, ove sussistano ragioni di pubblico interesse, il comune può non riconoscere come nuovo concessionario l’avente causa del titolare della concessione. A tal fine gli interessati devono preventivamente notificare ogni atto di cessione o trasmissione al comune, il quale, entro il termine perentorio di un mese, potrà dichiarare il proprio voto alla cessione o alla trasmissione.
[2] – D.P.R. 21 ottobre 1975, n. 803
Art. 109.
[I] Il regolamento di polizia mortuaria approvato con regio decreto 21 dicembre 1942, n. 1880, è abrogato.
[II] È abrogata altresì, ogni disposizione contraria o comunque incompatibile con le disposizioni del presente regolamento.
[III] Rimangono ferme le disposizioni contenute nel regio decreto-legge 9 dicembre 1926, n. 2389, convertito nella legge 15 marzo 1928, n. 883, e nel relativo regolamento, approvato con decreto ministeriale 15 dicembre 1927, per quanto riguarda la polizia mortuaria in caso di disastri tellurici o di altra natura.
[3] – A titolo di memoria, si rammenta che si tratta di situazione non prevista da norme di legge o regolamento (nazionale), ma di amplissima prassi, pressoché generalizzata.

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Sereno Scolaro

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