Poiché la L. 30 marzo 2001, n. 130 è in vari aspetti abbastanza puntuale nell’individuare talune competenze in capo al alcune figure, con particolare riguardo alla competenza funzionale, non si può evitare di considerare come questa puntualità non sia altrettanto presente quando si tratti di valutare la competenza territoriale, aspetto non secondario dato che questi due livelli vanno considerati nel loro complesso.
Dal momento che, di seguito, si richiameranno funzioni che tale legge attribuisce alla figura dell’Ufficiale dello stato civile, sembra utile fare un richiamo all’art. 30 D.P.R. 3 novembre 2000, n. 396 e s.m., recante la rubrica: “Dichiarazione di nascita”, dove sotto il profilo della prima (competenza funzionale) sono considerate più figure (direzione sanitaria, Ufficiale dello stato civile), mentre sotto quello della seconda (competenza territoriale) sono presenti più previsioni:
(1) Ufficiale dello stato civile presso il comune nel cui territorio è avvenuto il parto (comma 4, 1° periodo);
(2) in alternativa (comma 4, 2° periodo): … “la dichiarazione … è trasmessa, ai fini della trascrizione, dal direttore sanitario
(2.a) all’ufficiale dello stato civile del comune nel cui territorio è situato il centro di nascita o, su richiesta dei genitori,
(2.b) al comune di residenza individuato ai sensi del comma 7 …”;
(3) (comma 5) “ 5. La dichiarazione non può essere ricevuta dal direttore sanitario se il bambino è nato morto ovvero se è morto prima che è stata resa la dichiarazione stessa. In tal caso la dichiarazione deve essere resa esclusivamente all’ufficiale dello stato civile del comune dove è avvenuta la nascita. ”;
(4) (comma 7) “ 7. I genitori, o uno di essi, se non intendono avvalersi di quanto previsto dal comma 4, hanno facoltà di dichiarare, entro dieci giorni dal parto, la nascita
(4.a) nel proprio comune di residenza.
(4.b) Nel caso in cui i genitori non risiedano nello stesso comune, salvo diverso accordo tra di loro, la dichiarazione di nascita è resa nel comune di residenza della madre. (In tali casi, ove il dichiarante non esibisca l’attestazione della avvenuta nascita, il comune nel quale la dichiarazione è resa deve procurarsela presso il centro di nascita dove il parto è avvenuto, salvo quanto previsto al comma 3 …;
(4.c) (comma 8) 8. L’ufficiale dello stato civile che registra la nascita nel comune di residenza dei genitori o della madre deve comunicare al comune di nascita il nominativo del nato e gli estremi dell’atto ricevuto. ”. Si può notare come le competenze funzionali dell’Ufficiale dello stato civile siano, nella fattispecie, variamente diversificate in ragione del territorio di … competenza. A differenza della dichiarazione di nascita le c.d. “formalità preliminari” alla celebrazione del matrimonio (Cfr.: artt. 94 e ss. C.C. ed art. 53 D.P.R. 3 novembre 2000, n. 396 e s.m.) collegano la competenza territoriale ad un comune ben individuato (coinvolgendone anche altro nei casi in cui vi siano residenze diverse), così come la celebrazione stessa (Cfr.: art. 106 C.C., nonché artt. 109, 110 e 111 per le possibili differenti situazioni). In materia di “dichiarazione di morte” (o, avviso di morte, nei casi considerati dal comma 3), il rinvio è all’art. 72, comma 1 stesso D.P.R. 3 novembre 2000, n. 396 e s.m., per il quale tale “dichiarazione” va fatta, nei termini stabiliti, “… all’ufficiale dello stato civile del luogo dove questa [A] è avvenuta o, [B] nel caso in cui tale luogo si ignori, del luogo dove il cadavere è stato deposto.”.
Si tratta di esempi in cui la competenza funzionale è indiscussa, mentre la competenza territoriale è affrontata tenendo conto di alcuni parametri ben predeterminati.
Ora l’art. 2 L. 30 marzo 2001, n. 130, che ha introdotto i commi 3 e 4 all’art. 411 C.P., è ben previso attorno alla competenza funzionale (oltre che al rispetto della volontà del defunto, anche per quanto riguarda le modalità), ma nulla dice attorno alla competenza territoriale.
Altrettanto può osservarsi in relazione al successivo art. 3 e, rimanendo sul tema della dispersione delle ceneri, si può constatare come (assunto che la competenza funzionale sorge per effetto del predetto art. 2) nulla si dica circa la competenza dell’Ufficiale dello stato civile sotto il profilo territoriale, per cui si sono determinate plurime linee interpretative.
E quando non vi sia univocità interpretativa, fosse anche per indefinitezza delle norme di riferimento è facilmente prevedibile la possibilità di soluzioni controverse, così come di comportamenti operativi tutt’altro che uniformi.
Non andrebbe sottovalutato come queste situazioni di indeterminazione trovino, talora, fonti in norme anche regionali, le quali presentano il vizio, finora non particolarmente sollevato, dell’incompetenza dal momento che
{i} che numerose statuizione nel campo della “cremazione”, per rimanere sul generale, attengono alla materia dell’”ordinamento civile” (materia considerata dall’art. 117, comma 2, lett. l) Cost. tra le materie di competenza – esclusiva – dello Stato) e, sugli aspetti qui considerati,
{ii} rientranti nella materia dello “stato civile”, altra tra le materie di competenza legislativa – esclusiva dello Stato, questa volta ai sensi della lett. i) del sopra citato art. 117, comma 2 Cost., cosa che porta a ricordare come il servizio dello stato civile costituisca un servizio di competenza statale per quanto “gestito” dai comuni (art. 14 T.U.E.L., D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e s.m., da ultimo), servizi che non attengono alle funzioni amministrative dei comuni (art. 13 stesso T.U.E.L.), tra cui rientrano le funzioni di polizia mortuaria.