A volte, specie nelle concessioni cimiteriali maggiormente risalenti nel tempo, si rende necessario esaminare le relazioni di parentela, con la loro distinzione tra linee rette e linee collaterali (si dovrebbero considerare anche quelle ascendenti e discendenti, anche se in materia di ius sepulchri rileva il c.d. fondatore del sepolcro, per cui è maggiormente frequente che rilevino le linee discendenti) e, in alcuni casi, vanno considerate anche le relazioni di affinità.
Per fare riferimento ad un caso concreto, si prende lo spunto da un’ordinanza presidenziale (ordinanza, non sentenza) della Corte di Cassazione, Sez. VI civ., 22 marzo 2021, n. 8020, che ha riguardato la sussistenza, o meno, dello ius sepulchri in relazione ad un sepolcro di famiglia (o, gentilizio, che in questo contesto ne è sinonimo), di persona defunta, che era nuora della sorella del fondatore del sepolcro.
Ora, l’art. 93, comma 1 D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285 (ma anche disposizioni corrispondenti a questo previgenti) individua lo ius sepulchri rispetto al concessionario (fondatore del sepolcro) e alle persone appartenenti alla famiglia di questi.
Ovviamente, nel tempo, anche il fondatore del sepolcro può morire, questione che solleva la questione dell’individuazione delle persone che debbano, dopo questo evento, essere qualificate quali “concessionario”, materia questa propria del Regolamento comunale di polizia mortuaria, che potrebbe regolare queste situazioni mantenendo come “concessionario” sempre il fondatore del defunto, oppure individuando persone che vengano ad assumere tale qualità.
Si tratta del c.d. istituto del subentro, e delle figure che potremmo chiamare “a concessionario fisso” (prima ipotesi) oppure “a concessionario scorrevole” (seconda ipotesi).
Appare ictu oculi come la scelta tra la prima, oppure la seconda ipotesi produca effetti differenti.
Per altro, non è questa la sede in cui si intenda approfondire la questione del “subentro”, puntando piuttosto a cogliere l’abbrivio dal caso concreto assunto come input per parlare affrontare il tema delle relazioni tra le persone di una “famiglia”. In altre parole, si vogliono qui affrontare le disposizioni del Libro I, Titolo V del C.C. [1]
[1] – Il Codice Civile è stato approvato (nella sua interezza) con il R.D. 19 marzo 1942, n. 262. Si è precisato “nella sua interezza” per il fatto che i suoi Libri I e II (per quanto qui interessa) erano già stati adottati ed entrati in vigore il 1° gennaio 1940, come traspare dal fatto che le premesse (e l’art. 1) del sopracitato R.D. di approvazione recitano:
REGIO DECRETO 16 marzo 1942-XX, n. 262. “Approvazione del testo del Codice civile”.
VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D’ITALIA E DI ALBANIA
IMPERATORE D’ETIOPIA
Visti i Regi decreti 12 dicembre 1938-XVII, n. 1852, 26 ottobre 1939-XVII, n. 1586, 30 gennaio 1941-XIX, n. 15, 30 gennaio 1941-XIX, n. 16, 30 gennaio 1941-XIX, n. 17 e 30 gennaio 1941-XIX, n. 18, che danno facoltà al Governo di provvedere alla riunione ed al coordinamento dei libri del Codice civile delle persone, delle successioni per causa di morte e delle donazioni, della proprietà, delle obbligazioni, del lavoro e della tutela dei diritti, approvati con gli stessi Regi decreti;
Vista la legge 30 gennaio 1941-XIX, n. 14, sul valore giuridico della Carta del Lavoro;
Udito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Nostro Guardasigilli, Ministro Segretario di Stato per la grazia e giustizia;
Abbiamo decretato e decretiamo:
Art. 1.
È approvato il testo del Codice civile, il quale, preceduto dalle disposizioni sul valore giuridico della Carta del Lavoro, dal testo della Carta del Lavoro, approvato dal Gran Consiglio del Fascismo il 21 aprile 1927-V, e dalle Disposizioni sulla legge in generale, avrà esecuzione a cominciare dal 21 aprile 1942-XX, sostituendo da questa data i libri del Codice stesso, approvati con i Regi decreti 12 dicembre 1938-XVII, n. 1852, 26 ottobre 1939-XVII, n. 1586, 30 gennaio 1941-XIX, n. 15, 30 gennaio 1941-XIX, n. 16, 30 gennaio 1941-XIX, n. 17, e 30 gennaio 1941-XIX, n. 18. [Nota]
Nota
Il D.Lgs. Luogotenenziale 14 settembre 1944, n. 287 ha disposto (con l’art. 2, comma 1) che “La legge 30 gennaio 1941, n. 14, sul valore giuridico della Carta del Lavoro è abrogata, rimanendo soppressa, nell’art. 1 del R. decreto 16 marzo 1942, n. 262, che approva il testo del Codice civile, la menzione delle disposizioni sul valore giuridico della Carta del lavoro e del testo della Carta del lavoro medesima.“