Defunti da malattie infettive e diffusive – 2/2

Dopo questo inciso, sorgono due fattori da considerare:
A – individuazione dei casi in cui l’art. 84, lett. b) si applichi, cioè quando si tratti di defunti per malattia infettiva e diffusiva, nonché
B – quando siano decorsi i 2 anni dalla morte.
Come già rilevato altrove, questo secondo fattore non risulta, a rigore, dai registri cimiteriali di cui all’art. 52 D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285 e s.m., dato che le “notizie” che il suo comma 2 richiama sono l’età, ma non la data di morte, anche se a questa può porsi un certo quale rimedio tenendo conto del fatto che, tra le “notizie”, vi è il luogo e data di nascita del defunto, dati che correlati all’età possono portare a individuare una data di morte collocata tra due anni consecutivi.
In realtà la questione è abbastanza agevolmente superabile, considerando che, sempre tra le “notizie” (se si vuole: “dati”), vi è anche il richiamo all’”atto di autorizzazione di cui all’art. 6 (o, altrimenti, oggi all’art. 74 D.P.R. 3 novembre 2000, n. 396 e s.m., autorizzazioni ben più complete in termini di date e di “dati”).
Qui ritorna la considerazione già formulata in altre occasioni per la quale l’art. 52 citato ha una formulazione risalente e, soprattutto, non ha uno standard uniforme, né univoco, ma si tratta di prodotti commerciali variamente utilizzati (alcuni dei quali possono, più o meno indebitamente, riportare indicazioni anche sulla causa di morte).
In altre parole, a stretto rigore non vi è una fonte documentale, una registrazione “cimiteriale” specifica da cui risulti l’informazione de quo e, quando questa accidentalmente vi sia, essa andrebbe riconosciuta come borderline.
È ben vero che, limitatamente ai decessi da Covid-19, la circolare del Ministero della salute, Direz. Gen. Prev. Sanit., n. 818 dell’11 gennaio 2021 (citiamo solo questa e non le sue antecedenti) abbia introdotto l’indicazione di procedere con l’annotazione della lettera ”Y” proprio nei registri di cui all’art. 52 D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285 e s.m., apposizione che permarrà anche dopo che tale circolare non è più in attuazione, ma ciò non rileva per le altre malattie infettive e diffusive inserite nell’apposito Elenco pubblicato dal Ministero della salute.

Tuttavia, le autorizzazioni di cui all’art. 74 D.P.R. 3 novembre 2000, n. 396 e s.m. non riportano (o, forse, si dovrebbe dire che non dovrebbero riportare …) indicazioni sulla causa di morte, ma unicamente “dati” presenti nell’atto di morte, tanto più che questa (la cui denuncia è regolata dall’art. 1 D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285 e s.m. e la “forma” è regolata dal comma 6 di questo art. 1) “notizia” rientra tra i dati sensibili di natura sanitaria.
Ora, dopo le parziali abrogazioni del D. Lgs. 30 giugno 2003, n. 196 da parte del D. Lgs. 10 agosto 2018, n. 101 “Disposizioni per l’adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati)”, ogni riferimento in proposito va fatto al sopraricordato regolamento (UE) 2016/679 (generalmente abbreviato come: GDPR), rinviando all’art. 9 di questo ultimo (in particolare alle lett. h), i), nonché ai Considerando [3] (C35), (C45), (C52), (C53) e (C54).

Quanto precede non dà ancora una risposta ai fini dell’eventuale individuazione della sussistenza del fattore A, cioè sulla morte dovuta a malattia infettiva e diffusiva.
Vi è comunque una possibilità per acquisire l’informazione (in positivo o in negativo) senza eccedere, ma in modo pertinente, consistente nel richiedere all’ASL di decesso (il luogo di decesso, oltre che la sua data) risulta dai “dati” dell’autorizzazioni di cui all’art. 74 D.P.R. 3 novembre 2000, n. 396 e s.m.) se il defunto di cui sia richiesta l’esumazione straordinaria sia deceduto per malattia infettiva e diffusiva, richiedendo unicamente un riscontro unicamente in termini di “SI/NO”, senza alcuna altra valutazione sulla specifica malattia infettiva diffusiva, in caso di risposta “SI”, cosa che assicura adeguata tutela ai dati personali sanitari del defunto.
Apparentemente, questo “percorso” può sembrare insufficiente, dal momento che la figura sanitaria chiamata a dichiarare che l’esumazione straordinaria può essere eseguita senza alcun pregiudizio per la salute pubblica (Cfr.: precedente (ii)), ha, a questo fine, necessità di conoscere anche queste notizie, in quanto vi sono patologie che a volte presentano caratteristiche di durata nel tempo.
Ma questa figura sanitaria da un lato ne sarebbe allertata dalla risposta “SI”, dall’altro ha piena legittimazione per richiedere, a propria volta, all’ASL in cui si è avuto il decesso ogni ulteriore specificazione ed approfondimento, in applicazione dei Considerando (C52) e (C53) del GDPR.


[3] – Vengono sottolineati i Considerando di maggiore interesse rispetto al tema affrontato.

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Sereno Scolaro

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