La pandemia da Covid-19, tutt’altro che “archiviata” pur dopo la cessazione dello stato di emergenza, ha riportato l’attenzione sui morti da malattie infettive e diffusive di cui allo specifico Elenco pubblicato dal Ministero della salute, situazioni, in precedenza, erano abbastanza rarefatte.
Questa attenzione porta a richiamare non solo gli artt. 18 e 25 D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285 e s.m., ma altresì il successivo art. 84, in particolare la sua lett. b), che ammette la possibilità di esumazioni straordinarie quando trattasi della salma di persona morta di malattia infettiva contagiosa, a meno che (i) siano già trascorsi due anni dalla morte e (ii) il coordinatore sanitario dichiari che essa può essere eseguita senza alcun pregiudizio per la salute pubblica.
Dato che si considera l’esumazione straordinaria e, anche per gli effetti del citato art. 25, diventa necessario considerare anche l’ipotesi dell’estumulazione prima della scadenza della concessione (rinviando all’art. 86, comma 1 D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285 e s.m., tanto più che questa disposizione (commi 2 e ss.), unitamente all’art. 58, comma 2, comporta un’inumazione, cosa che ulteriormente porta a richiamare l’art. 75, comma 2, ed art. 86, comma 2: questa serie di rinvii non si esaurisce in quanto l’art. 89 prevede che alle estumulazioni si applichino le disposizioni previste per le esumazioni dell’art. 83, il cui comma 1 prevede che “Le salme possono essere esumate prima del prescritto turno di rotazione per ordine dell’autorità giudiziaria per indagini nell’interesse della giustizia o, previa autorizzazione del sindaco, per trasportarle in altre sepolture o per cremarle”.
A questo punto torniamo all’art. 84, lett. b) D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285 e s.m., che, come visto, pone due condizioni, la prima delle quali è quella temporale (l’avvenuto decorso di 2 anni dalla morte).
Sui termini merita una puntualizzazione di ordine generale: ogni qualvolta vi siano termini in ambito di polizia mortuaria (in questo caso, 2 anni, ma anche 10 anni per il turno ordinario di rotazione (o 5, quando “ridotto”, art. 86, comma 3), oppure 10 [1] o 20 [2] o più anni fino ai 99 (e per le concessioni cimiteriali sorte fino al 9 febbraio 1976, anche a tempo determinato di durata superiore, oppure anche in perpetuo) occorre sempre tenere conto che si tratta di periodi compiuti, tanto più che in genere le esumazioni e/o le estumulazioni sono eseguite sulla base di atti di regolazione adottati dopo il compimento del periodo caso per caso da considerare, spesso anche molto dopo il suo compimento.
[1] – Questa durata può apparire anomala, ma risultano sussistere concessioni fatte ad enti in cui, per il proprio ordinamento, è prevista la tumulazione decennale, aspetto che non attiene al rapporto di concessione tra comune ed ente, ma esclusivamente al rapporto tra l’ente e le persone a questo appartenenti.
[2] – Queste durate sono presenti nell’art. 3, comma 1, lett. g) L. 30 marzo 2001, n. 130 e nell’art. 3, comma 1, lett. b) D.P.R. 15 luglio 2003, n. 285, che, pur nell’(accidentale) identità dei termini temporali, attendono a situazioni del tutto distinte e in nessun caso sovrapponibili.