D.P.R. 10 settembre 1990 n. 285: modifiche intervenute e/o promesse, ma ancora inattuate – 1/2

Nella transizione dal D.P.R. 21 ottobre 1975, n. 803 al D.P.R. 10 settembre 1990 vi è stata una modificazione, non marginale, per alcuni aspetti.
Con riferimento al fabbisogno cimiteriale (art. 58 in entrambi), il primo D.P.R. lo individuava prevedendo che l’ampiezza dei lotti di terreno destinati ai campi di inumazione dovesse essere tale da superare almeno di 1/10 l’area netta, destinata ad accogliere le salme per dieci anni, da calcolare sulla base dei dati statistici dell’ultimo decennio, corrispondente al normale periodo di rotazione.
Mentre il secondo D.P.R. prevede che la superficie dei lotti di terreno, destinati ai campi di inumazione, debba essere tale da superare di almeno la metà l’area netta, destinata ad accogliere le salme per il normale periodo di rotazione di dieci anni, da calcolare sulla base dei dati statistici delle inumazioni dell’ultimo decennio.

Apparentemente, le due disposizioni appaiono abbastanza simili, se non fosse che nella prima il riferimento “quantitativo” era riferito ai defunti (della popolazione locale, oppure accolti nel cimitero?), indipendentemente dalla pratica funeraria cui le famiglie si orientassero, mentre nella seconda esso prende in considerazione unicamente i dati delle inumazioni registrate nell’arco di un decennio, termine temporale collegato al turno ordinario di rotazione.
Con questa modifica, dal 27 ottobre 1990, il calcolo del “fabbisogno cimiteriale” non considera né i defunti per cui le famiglie abbiano optato per la tumulazione (o, per l’inumazione nei campi di cui all’art. 90, comma 2 D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285) né quelli destinati alla cremazione, pratica che all’epoca era ben meno diffusa che attualmente. Impostazione che non sempre è stata colta appieno.

Il D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285, oltretutto, si differenzia dai Regolamenti (nazionali) di polizia mortuaria per il fatto che, rispetto ai Regolamenti ad esso antecedenti (a ritroso: 1975, 1942, 1892, 1891), è stato variamente interessato a modificazioni, che suggeriscono sovente la prassi di citarlo aggiungendo alla fine il classico: “e s.m.”.
Queste modifiche oltretutto sono intervenute tutte per legge, cioè attraverso norme di rango primario e non norme di rango secondario e, dopo una premessa [1] le si riporterà in Nota [2] in calce.

[1] = Prima di enumerare le modifiche – legislative – va ricordata la pronuncia della Corte Costituzionale con sentenza n. 174 dell’8-22 aprile 1991, interessante gli art. 37, comma 2; art. 39, secondo periodo; art. 43, comma 1; art. 45, comma 2, ultimo periodo; art. 45, comma 3; art. 46, comma 1; art. 48; art. 51, comma 2; art. 83, comma 3; art. 86, comma 4; art. 88, comma 1; art. 88, comma 2; art. 94, comma 1, sentenza che, per altro (lo si ricorda), ha dichiarata l’illegittimità costituzionale – limitatamente – alla regione che aveva promosso il ricorso.
[2] = Art. 37, comma 2-bis, quale introdotto dall’art. 4, comma 4 L. 8 marzo 2017, n. 24; art. 40, comma 1 (e si veda, altresì, in proposito, l’art. 10, comma 1 L. 10 febbraio 2020, n. 10); art. 57, comma 3 (abrogato dall’art. 28, comma 2 L. 1° agosto 2002, n. 166); art. 57, comma 4 (abrogato dall’art. 28, comma 2 L. 1° agosto 2002, n. 166); art. 79, comma 2 (modificato l’introduzione dell’art. 36-bis D.-L. 21 marzo 2022, n. 21, convert., con modif., in L. 20 maggio 2022, n. 51 – “””Art. 36-bis (Misure urgenti in materia di semplificazione amministrativa). – 1. In considerazione dell’incremento delle attività richieste al personale amministrativo degli enti locali con riferimento alle attività di soccorso, accoglienza e assistenza alla popolazione ucraina in conseguenza della grave crisi internazionale in atto, nonché allo smaltimento delle pratiche pregresse accumulate a causa dell’emergenza epidemiologica da COVID-19, al fine di velocizzare e semplificare le attività dell’ufficiale di stato civile degli enti locali, all’articolo 79, comma 2, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1990, n. 285 , sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: “, ovvero da dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà ai sensi dell’articolo 47 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445.” “””).

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