Culti diversi: il tema, delicato, dei reparti speciali e separati – 2/2

Allo scopo, intenzionale, di sottrarci dalle suggestioni che parlare degli islam (quando ci si riferisca alle religioni, dovrebbe sempre utilizzarsi il plurale (cioè: i cristianesimi, i buddhismi, gli induismi, gli sciamanesimi, gli animismi e così via), per le loro “sfaccettature” interne, che talora sono molto di più che semplici “sfaccettature”, pare utile ricordare come molti culti siano stati originati per derivazione, per gemmazione da altri culti, ma altresì come non manchino culti auto-costruiti, alcuni anche “costruiti a tavolino”, magari utilizzando elementi di culti preesistenti.
Per questo, si prova a considerare la galassia delle chiese cattoliche ortodosse, dato che queste si caratterizzano, pressoché tutte (cosa che pare contrastare con la propria auto-qualificazione di “cattoliche” nel senso di universali) da elementi nazionali: alcuni esempi, anche correndo il rischio di omissioni: chiesa greco-ortodossa, chiesa russo-ortodossa (e la guerra iniziata il 24 febbraio 2022 ci ha portato a conoscere anche la chiesa ucraino-ortodossa), chiesa rumeno-ortodossa, chiesa serbo-ortodossa, ecc., fino ad arrivare alla chiesta ortodossa etiopica.
Ora, considerando come la Costituzione (art. 8) [2] affronti il tema delle confessioni religiose e, nella specie, di quelle diverse dalla cattolica, pare funzionale ricordare come, all’interno della galassia di queste confessioni religiose si abbia, al momento, una sola Intesa stipulata ai sensi dell’art. 8, comma 3 Cost., cioè quella che fa riferimento alla L. 30 luglio 2012, n. 126 “Norme per la regolazione dei rapporti tra lo Stato e la Sacra arcidiocesi ortodossa d’Italia ed Esarcato per l’Europa Meridionale, in attuazione dell’articolo 8, terzo comma, della Costituzione”, cui sono e rimangono estranee altre chiese ortodosse in quanto “nazionali”.
Questo riferimento pare importante perché consente di evidenziare come, se si prendessero le diverse chiese ortodosse presenti in Italia con propri appartenenti, senza queste sub-articolazioni, si potrebbe sostenere, e fondatamente, che la seconda religione (culto?) presente in Italia in termini di aderenti sia proprio quella ortodossa.
Di qui la rappresentatività, anche se a meri fini accademici, di considerare questi contesti. Ora la Sacra arcidiocesi ortodossa d’Italia ed Esarcato per l’Europa Meridionale (e, per quanto riguarda gli enti ortodossi, rinviandosi all’art. 14 della legge sopracitata) potrebbe tanto ottenere concessioni cimiteriali (o, meglio, potrebbero ottenerne gli enti, in possesso della personalità giuridica che vi fanno riferimento), mentre una mera “destinazione” negli più volte ricordati “reparti speciali e separati” di formulazione generica (es.: destinazione all’accoglimento di persone professanti culti ortodossi, o, meglio ancora, persone professanti culti diversi da quello cattolico, senza specificazioni di sorta) nulla apporterebbe rispetto all’appartenenza all’anzidetta Sacra arcidiocesi ortodossa d’Italia ed Esarcato per l’Europa Meridionale.
Giusto per ricorrere ad un esempio, il quotidiano “Avvenire” (la cui collocazione in ambito cattolico è di pubblica notorietà) del 20 settembre 2012, di pochi giorni successivo all’entrata in vigore (22 agosto 2012) della sopracitata L. 30 luglio 2012, n. 126, riportava un’indicazione specifica ed aggiuntiva, che si riporta, testualmente: “Alla nuova Intesa è estranea la Chiesa ortodossa romena, che aggrega in Italia circa 700mila fedeli, collegata alla “Metropolia romena dell’Europa occidentale e meridionale”. La comunità romena vanta, in particolare, una rete di parrocchie più estesa della Ortodossia regolata ora dalla legge 126/2012..

Questo consente di tornare al mondo islamico, dato che forse è abbastanza nota la presenza di articolazioni interne spesso non va oltre alla classica distinzione tra “sunniti” e “sciiti”, frequentemente neppure approfondendo quali elementi ne costituiscano il carattere (non senza tenere presenti le ulteriori e numerose sub-articolazioni di questi macro-gruppi), ma – generalmente – si ignorano non solo l’esistenza, ma perfino i nomi di altre sub-articolazioni, per altro presenti.
Per inciso, vi sono culti che da chi professi culto islamico (quale?) sono considerati “cristiani”, mentre da questi ultimi sono considerati “islamici” … Ma l’ampiezza dei fenomeni minoritari (o, più correttamente: diversi, diversificati, plurimi) va molto al di là di queste poche note, portando alla conseguenza che non è facile discernere (specie quando non li si conoscano) tra le diverse situazioni di appartenenza.
All’interno dei “reparti speciali e separati”, non essendo “cimiteri particolari”, e non essendo altresì, concessioni cimiteriali in senso tecnico (cioè quelle sussistenti sulla base di regolare atto di concessione, ai sensi dell’art. 90 D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285 e s.m.), ma un “reparto” sito all’interno del cimitero “generale” (si permetta questo termine) avente una specifica “destinazione” sotto il profilo dell’accoglimento dei feretri.
Ciò porterebbe al fatto che questi “reparti speciali e separati” siano, in via normale, destinati ad accogliere sepolture a sistema d’inumazione, quale pratica funeraria normale, ordinaria, di default, il ché non esclude, per altro, anche di formulare la piena possibilità che al loro interno, se ed in quanto previsto dal piano regolatore cimiteriale (art. 91 D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285 e s.m.), che possano aversi anche aree destinate anche alla concessione ai fini di realizzare sepolture a sistema di tumulazione, oppure impiantare campi a sistema d’inumazione, purché dotati di adeguato ossario (ovviamente, se ricorrano le condizioni “generali” della previsione nel piano regolatore cimiteriale congiuntamente alla titolarità della personalità giuridica del soggetto che richieda la concessione medesima, trattandosi di condizioni di portata del tutto generale).
Tuttavia, i riferimenti alle c.d. grandi religioni, vanno venire meno l’attenzione verso altre religioni, apparentemente meno diffuse (o meno diffuse in Italia), ma ciò non di meno da considerare.
Ad esempio, quando si parli di “animismo” (o: culti animistici), oppure quando si parli dei culti, a vario titolo ascrivibili alla categoria del c.d. “neo-paganesimo” (es: wicca), pochi sembrano porsi la questione di quali contenuti possano avere questi culti e come si possano collocare in questi contesti, avendo sempre presente il riferimento alle disposizioni dell’art. 100, comma 1 D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285 e s.m., cosa che consente di fornire una qualche giustificazione della preferenza già esposta per una “destinazione”, generica, anche se con qualificazione terminologicamente negativa (culti diversi da ….), anche se non piacciano le definizioni in sé negative, così come non piacciono i concetti di “separatezza”, in quanto non rispettose delle posizioni personali, sempre meritevoli di rispetto e riconoscimento della loro dignità.


[2] – Costituzione della Repubblica italiana – Art. 8
[I] Tutte le confessioni religiose sono egualmente libere davanti alla legge.
[II] Le confessioni religiose diverse dalla cattolica hanno diritto di organizzarsi secondo i propri statuti, in quanto non contrastino con l’ordinamento giuridico italiano.
[III] I loro rapporti con lo Stato sono regolati per legge sulla base di intese con le relative rappresentanze.

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Sereno Scolaro

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