Culti diversi: il tema, delicato, dei reparti speciali e separati – 1/2

Sta crescendo una particolare domanda, quella della costituzione di cimiteri per un qualche dato culto, specificato dai richiedenti.
All’art. 100 D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285 e s.m. è previsto: “1. I piani regolatori cimiteriali di cui all’art. 54 possono prevedere reparti speciali e separati per la sepoltura di cadaveri di persone professanti un culto diverso da quello cattolico.” (comma 1), nonché (comma 2) “2. Alle comunità straniere, che fanno domanda di avere un reparto proprio per la sepoltura delle salme dei loro connazionali, può parimenti essere data dal sindaco in concessione un’area adeguata nel cimitero.
Ignoriamo, del tutto la portata del comma 2, per più ordini di considerazioni:
a) si tratta di concessioni cimiteriali, riconducibili alla fattispecie dell’art. 90 D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285 e s.m. (in tutti i casi, come in via generale, subordinate alle previsioni del piano regolatore cimiteriale),
(b) operano “su domanda”,
(c) si tratta di soggetti destinatari la cui qualificazione è chiaramente pre-definibile e comprovabile, riferendosi a persone aventi una determinata cittadinanza (unico fattore rilevante).
Per altro, quanto meno nel passato, non sono mancate situazioni in cui una denominazione riferita alla cittadinanza (a volte denominata: nazionalità, senza approfondire più di tanto la differenza tra cittadinanza e nazionalità, in quanto qui ininfluente) nella pratica è stata utilizzata per destinazioni cimiteriali di persone professanti culti differenti da quello cattolico od ebraico. Giungendo a determinare la “curiosità” (sotto il profilo terminologico) del “Cimitero degli Inglesi” di Firenze, cimitero particolare preesistente al T.U.LL.SS. (Art. 104, comma 4 D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285 e s.m.) che è nella titolarità della Chiesa evangelica riformata svizzera, che aveva acquistato (1827) il terreno per realizzare un cimitero internazionale ed ecumenico, anche per i russi ed i greco-ortodossi ed, eventualmente altri.
La “curiosità” non è solo linguistica, ma anche riferibile ad una pluralità di soggetti, variamente qualificabili a volte con riguardo alla cittadinanza, altre volte a fattori di culto.

La rimozione di ulteriori considerazioni attorno al comma 2, consente di incentrare l’attenzione sul comma 1, sul fatto che il piano regolatore cimiteriale, strumento sempre imprescindibile, possa “prevedere reparti speciali e separati per la sepoltura di cadaveri di persone professanti un culto diverso da quello cattolico”, impostazione testuale che porta a considerare come non entri in gioco alcuna richiesta, ma si tratti di una scelta discrezionale amministrativa, sostanzialmente autonoma e non sindacabile.
In altre parole, non richiede alcun in put promosso dall’esterno. Ovviamente, quest’opzione non può essere astratta, ma piuttosto tenere conto della presenza, in sede locale, di una qualche, più o meno consistente, presenza di popolazione professante questo o quel culto, oppure una pluralità di culti.
A parte la considerazione, tutta di merito, sulla coerenza di una separazione (pare critico parlare di “separazione” …, e sulla base di situazioni personali) basata sulla sola professione di culto, il concetto di “reparti speciali e separati” non comporta che ne conseguano “reparti” tali da essere “cimiteri particolari” (istituto non più ammissibile dopo l’entrata in vigore del T.U.LL.SS.), ma unicamente una loro “destinazione” ad accogliere persone aventi determinata qualificazione, data dalla professione di un culto.
Da ciò consegue altresì che non vi sia una “riserva[1] di accoglimento (come si ha nelle ipotesi dell’art. 93, comma 1 D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285 e s,m.), quanto una mera “destinazione”…, per cui (es.) una persona professante ad un culto che sia destinatario della fruizione di tali “reparti speciali e separati” ben potrebbe essere accolta in altri “reparti” a destinazione generale.
Oltretutto, e in parte ne è stato fatto cenno, questi “reparti speciali e separati”.

Il tema di maggiore delicatezza è altro, cioè quello dell’individuazione del culto (o, dei culti, ove questi siano considerati in termini di pluralità, cioè per tutti quelli che siano “diversi da quello cattolico”, senza una precisa pre-individuazione, nominalistica, rispetto ad uno specifico culto, o più culti), dato che non mancano casi in cui le persone che ne possano interessante (anche in negativo) possono avere “percezioni”, od “auto-percezioni”, tali da porre in primo piano la propria personale situazione, non accogliendo, accettando visioni differenti.
Vi è un atteggiamento che non può mai essere assente, il rispetto. Rispetto per le persone, sia come singole, sia come appartenenti ad aggregazioni, quali siano i fattori aggreganti.
Ora parlare di culti, oggi espone ad un rischio (di qui la delicatezza del tema) di superficialità o di sintesi incongrue, dato che i diversi culti hanno spesso loro diversità interne e solo una non conoscenza può indurre a vederli come se fossero un unicum. Ma anche nel mondo cattolico non mancano articolazioni, a volte chiamate “riti”, altre volte costituenti linee di pensiero.
Ma, ciò sembra far dimenticare come “cattoliche” siano anche le chiese che si autodefiniscono ortodosse (tuttavia vi è di mezzo, storicamente, uno scisma). Il primo pensiero, oggi, attorno a culti diversi da quello cattolico non va più al culto ebraico (anche questo al proprio interno ricco di differenziazioni), come era storicamente in epoche passate (viene alla memoria una normativa di Stato pre-Unitario che nel regolare il sistema cimiteriale, prevedeva alcune disposizioni, prevedendo, separatamente, che analoghe operassero per le persone professanti il culto ebraico).
Quell’indicazione: “oggi” può portare al culto islamico, che, altrettanto, al proprio interno, “segmentazioni” la cui portata spesso è incognita, almeno da parte della maggioranza delle persone.
Ma anche all’interno della maggiori “segmentazioni” sono presenti altresì ulteriori articolazioni, raramente note, se non alle persone più o meno direttamente interessate. Tuttavia il richiamo a questo culto (si dovrebbe dire: culti, al plurale) non può evitare la considerazione come in questo ambiente difetti una qualche “struttura (più o meno) organizzata” che abbia titolo a fornire elementi di qualificazione della professione di culto (che potrebbe essere la prova per l’accoglimento o meno nei “reparti speciali e separati”).
Esistono, al contrario, aggregazioni (variamente denominate o denominabili (associazioni, centri culturali, altre definizioni) che aggregano persone sulla base di un qualche culto, ma queste difettano di quel carattere di “struttura organizzata”, potendo, al più, quando abbiano acquisito la personalità giuridica ai sensi del D.P.R. 10 febbraio 2000, n. 361 (o, prima di questo, dell’art. 12 C.C., da questo abrogato), poter chiedere e, piano regolatore cimiteriale prevedendolo, ottenere una concessione cimiteriale ai sensi dell’art. 90 D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285 e s.m.


[1] – Si ha una “riserva” quando persone che si trovino in una data posizione soggettiva hanno titolo e – contemporaneamente – vi sia l’esclusione delle persone che non si trovino in quella predeterminata posizione soggettiva.

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Sereno Scolaro

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