Cremazione di resti mortali: un quesito – 2/2

A questo punto, prima di affrontare il tema dell’accesso alla cremazione delle spoglie mortali, appare utile richiamare l’attenzione su alcuni principi di portata generale in materia di disposizione delle spoglie mortali, non senza un breve cenno a definire queste ultime.
Il ricorso al termine “spoglie mortali” consente di considerare queste prescindendo dallo stato in cui si trovino (cadavere, resti mortali – per questi ultimi la sopra ricordata legge generale fornire una definizione non esattamente sovrapponibile con quella data da altre fonti “nazionali” – ossa, ceneri).
Il titolo, o, se lo si voglia, la legittimazione agli atti di disposizione delle spoglie mortali è ormai la risultanza di una elaborazione giurisprudenziale divenuta uniforme e consolidata, che è riassumibile nella formulazione: a) coniuge e, in difetto, b) parente più prossimo individuato secondo gli artt. 74 e sss. C.C. e, b.2) nel caso di concorrenza di più parenti nello stesso grado, da tutti gli stessi.
Rispetto a quest’ultima (b.2) indicazione, vi è una deroga (art. 3, comma 1, lett. b), n. 3 L. 30 maggio 2001, n. 130, che considera la maggioranza assoluta dei parenti nel grado più prossimo) che trova applicazione unicamente quando si tratti di cremazione di cadavere, cioè quella da eseguirsi nell’immediato post mortem.
Tuttavia, nel caso di specie e fermo restando il principio generale sopra esposto, non può evitarsi di richiamare alla previsione dell’art. 3, comma 1, lett. g) L. 30 marzo 2001, n. 130, per il quale: “”” g) l’ufficiale dello stato civile, previo assenso dei soggetti di cui alla lettera b), numero 3), o, in caso di loro irreperibilità, dopo trenta giorni dalla pubblicazione nell’albo pretorio del comune di uno specifico avviso, autorizza la cremazione delle salme inumate da almeno dieci anni e delle salme tumulate da almeno venti anni; “””
Questa disposizione va correlata, anche sotto il profilo delle competenze sia “funzionali” che “territoriali” (distinzione importante) con l’art. 3, commi 5 e 6 D.P.R. 15 luglio 2003, n. 254 che prevedono:
“”” 5. Per la sepoltura in cimitero o la cremazione di resti mortali, le autorizzazioni al trasporto, inumazione, tumulazione o cremazione sono rilasciate dal competente ufficio del comune in cui sono esumati o estumulati.
6. Per la cremazione di resti mortali non è necessaria la documentazione di cui ai commi 4 e 5 dell’articolo 79 del decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1990, n. 285
[*], recante regolamento di polizia mortuaria, e successive modificazioni. “””
[*] Oggi: art. 3, comma 1, lett. a) e b) L. 30 maggio 2001, n. 130, nonché art. 46, comma 1 L. R. (Veneto) 4 marzo 2010, n. 18 e s.m., osservandosi come l’art. 46, comma 2 stessa L.R. sia de facto sostanzialmente riproduttivo dell’art. 3, comma 6 D.P.R. 15 luglio 2003, n. 254.
In conclusione, essendosi in presenza di resti mortali (qui assumendo la definizione datavi dall’art. 6, comma 2 L. R. – Veneto – 4 marzo 2010, n. 18 e s.m.), il comune (anche alla luce dell’art. 40, comma 3 L. R. – Veneto – 4 marzo 2010, n. 18 e s.m. citata, può procedere nei termini di cui al sopra ricordato art. 3, comma 1, lett. g) L. 30 marzo 2001, n. 130, laddove il “previo assenso” non costituisce una manifestazione di volontà, ma un’adesione, anche passiva, se in atti o documenti in cui si chieda di esprimere tale consenso sia previsto che esso vada dato entro un dato termine il quale, ove inutilmente decorso, faccia sorgere la presunzione di assenso.

VERSIONE B
(nota importante: il testo tiene conto della consultazione del Regolamento comunale di polizia mortuaria del comune di riferimento)
Il regolamento (in copertina è riportato che è stato variato il 30/9/2008) pare non sia stato adeguato alle norme regionali del Veneto intervenute dopo la sua approvazione (diverse dal 2010 in avanti), che laddove intervengano su punti trattati dal regolamento comunale e statale precedentemente (come data), prevalgono (essendo le ultime come data di emanazione a vincere su quelle più datate).
In ogni caso il regolamento comunale … prevede l’obbligo (che la norma regionale non cambia), entro un certo tempo, di segnalare al comune dopo il decesso del concessionario originale chi subentra nella sepoltura.
Per cui occorre che i 2 figli del concessionario fondatore segnalino (se non già fatto) il decesso all’ufficio di polizia mortuaria del comune … e manifestino la volontà di subentrare nella concessione.
Nel caso di fratello e sorella il subentro è al 50%. E, conseguentemente, si hanno obblighi di mantenimento (ordinario e straordinario) della tomba, indipendentemente dal contenuto di spoglie mortali ivi presenti.
Si può anche non accettare il subentro nella intestazione della concessione, perdendo però il diritto di divenirne concessionario, non avendo più il dovere di mantenerla. Se nessuno degli aventi diritto accetta il subentro, si creano le condizioni per la pronuncia da parte del comune della decadenza della concessione (e ci sono regole in tal senso nel regolamento comunale).
Il diritto di movimentare spoglie mortali da una qualsiasi sepoltura (come è la estumulazione per trasferimento ad altra sede o per la cremazione) non compete al concessionario della sepoltura stessa, ma a chi ha vincoli familiari prevalenti e cioè: in primis il coniuge, in assenza del coniuge tutti gli ascendenti e discendenti di pari grado.
E quindi, nel caso dei nonni del richiedente risposta a quesito, essendovi in vita solo una sorella (figlia del defunto nonno) 90enne la competenza è solo di questa sorella.
Analogamente nel caso dei 2 fratelli del padre del richiedente risposta a quesito.
La sorella novantenne, ancora in vita, ha un livello di parentela che le permette di decidere il da farsi su quelle salme.
Per cui, fino al decesso della zia 90enne, il richiedente risposta a quesito (assieme alla di lui sorella) potrebbe unicamente richiedere la cremazione del feretro di suo padre (più di 20 anni di sepoltura [decesso nel 1989] e quindi con le procedure semplificate previste per la cremazione di un resto mortale).
Potrebbe anche chiedere la cremazione del feretro di sua madre (ma non essendo ancora passati 20 anni dalla tumulazione [decesso nel 2007] occorre seguire procedure più complesse, previste dalla normativa.
Conviene così attendere lo scadere dei 20 anni, tra circa 6 d’anni, e chiedere la cremazione come resto mortale dopo tale data.
È però sempre possibile, e utilizzando qualunque loculo sito nella tomba, collocarvi una (o più, se dimensionalmente vi stanno) urna cineraria (paragrafo 13.3 circolare Min. sanità del 24/6/1990, n. 24, che se non andiamo errati è stata anche ripresa come contenuto nella normativa regionale veneta).
Concludendo:
1) il richiedente risposta a quesito ha titolo (d’accordo con sua sorella) a movimentare alcune della spoglie mortali presenti nella tomba, per i vincoli di sangue che vanta, ma non altre salme per le quali ha titolo la sua zia novantenne e questo indipendentemente dalla intestazione della concessione perpetua di sepoltura.
2) se il richiedente risposta a quesito è concessionario pro-quota (50%, essendo la sorella contitolare, se accetta il subentro) della tomba è tenuto alla manutenzione.
E quindi è il richiedente risposta a quesito che effettua ogni intervento anche per ispezionare e riparare eventuali infiltrazioni d’acqua.
Ma la riparazione non dà titolo ad effettuare operazioni sulle salme contenute.
È possibile lo spostamento temporaneo in camera mortuaria del cimitero per eseguire le riparazioni, ma poi si ripristina la situazione precedente. E la zia novantenne non può opporsi.

Conclusioni
Da un esame comparativo delle due “VERSIONI” si può giungere a considerare come – sotto il profilo della sostanza – esse pervengano ad esiti abbastanza tra loro conformi, anche quanto emergano elementi di differenziazione.
Si osserva che la “VERSIONE A potrebbe essere stata ridotta e semplificata, esponendo unicamente le conclusioni cui perviene, cosa che avrebbe limitato l’aspetto motivazionale, argomentativo.
Va considerato, in via generale, come ogni qual volta siano formulati “quesiti” occorra tenere presente che le risposte che ne conseguono sono altamente condizionate dai termini (e dalla completezza degli elementi) con cui sono formulati, ma anche dal soggetto che sia chiamato a dare riscontro, senza che ciò possa essere assunto ad “oracolo”, per cui la lettura delle risposta deve tenere in debito conto le argomentazioni cui sia fatto ricorso.

Written by:

Sereno Scolaro

486 Posts

View All Posts
Follow Me :

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

Questo sito usa Akismet per ridurre lo spam. Scopri come i tuoi dati vengono elaborati.