Cremazione di resti mortali: un quesito – 1/2

Premessa introduttiva
Con una certa frequenza sono sollevate questioni per cui vengono richieste indicazioni, meglio se in termini semplici ed immediati. Vi è stato il caso di una richiesta di soluzione di “quesito” (usiamo questo termine per brevità), abbastanza chiara nei suoi elementi da considerare, che, per evenienze diverse, è stata affrontata da due Autori, i quali hanno affrontato l’esame con ottiche diverse.
Ciò è in qualche modo fisiologico poiché è normale che gli “angoli di visuale” possano portare a visioni diverse.
Questo non significa che vi siano sempre contrasti o contraddizioni, ma solamente che variando l’”angolo di visuale” possa esservi maggiore attenzione per certi aspetti piuttosto che per altri.
Per questo, pare opportuno proporre le due soluzioni per come elaborate, distinguendole in “VERSIONE A” e “VERSIONE B”, dove la sequenza tiene conto solo della successione temporale di formulazione, raffronto che consente approfondimenti ulteriori.
La comparazione apporta, o almeno lo si auspica, un contributo alle argomentazioni, sottraendosi ad un mero riscontro in termini “bianco/nero”, essendo la realtà decisamente “a colori”, nonché consente di far emergere quanto spesso si debbano affrontare aspetti complessi.

La questione proposta
La situazione è questa: Nel 1969 mio padre, quarto figlio di quattro maschi e quattro femmine, acquisisce in un comune nella regione Veneto, dietro un corrispettivo, un’area perpetua di mq. 6,00, per sé ed eredi, per costruire una tomba di famiglia (atto di cessione in possesso, il quale all’Art. 3 recita: “il diritto di uso proveniente dall’attuale concessione, fatta eccezione per gli eredi del concessionario, non si potrà in nessun modo e per nessun titolo cedere ad altri“, altri vincoli non ci sono, a parte il rispetto del Regolamento comunale di Polizia Mortuaria per la realizzazione del manufatto).
Attualmente sono tumulate 6 salme, i genitori di mio padre (1970 e 1974), un fratello (1974) sposato senza figli e la moglie deceduta, un fratello (1984) celibe e senza figli, oltre a mio padre e mia madre, rispettivamente 1989 e 2007.
Dopo l’ultima tumulazione non è più possibile farne altre, per mancanza di spazio, anche se la capienza originaria era di 9 salme. Io e mia sorella, per non abbandonare la tomba al degrado e avere la possibilità di fare altre tumulazioni, volevamo procedere con la cremazione di 4 salme, i due nonni paterni e i due zii, riposizionando poi le urne cinerarie all’interno della tomba stessa, al momento è in vita una sola figlia della famiglia, una zia ultra90enne che è il parente più prossimo dei 4 defunti, le ho chiesto gentilmente di poter fare le cremazioni con spese a carico nostro (circa 5.000 euro), ma si è rifiutata di firmare il nulla osta alla cremazione per motivi di rancore (anche lei ha provveduto alla cremazione dei resti mortali di un suo figlio, quindi non è contraria alla pratica della cremazione).
La domanda in sostanza è questa: Possibile che non possa utilizzare un bene che mi è stato tramandato da mio padre perché ci sono delle salme di suoi parenti? Come opporsi anche al solo fatto che non è possibile neanche ispezionare la tomba per vedere se ci sono infiltrazioni di acqua o altro?

VERSIONE A
Si ritiene di iniziare dalla questione delle modalità di esercizio del diritto d’uso, in particolare considerando la saturazione della capienza.
Come prima cosa si rappresenta come non siano stati indicati i motivi per cui la saturazione della capienza si sia realizzata con l’accoglimento di 6 feretri, mentre la capienza fosse (o almeno, lo fosse formalmente) di 9 posti: ciò potrebbe essere dovuto al fatto che i posti per feretri fossero stabiliti in 6, mentre gli ulteriori 3 fossero (forse?) previste per l’accoglimento di cassette ossario.
Ma è solo una illazione, sin qui astratta. Poiché fino al 9 febbraio 1976 non era ancora presente una disposizione quale quella successivamente ed ora, presente per la quale nell’atto di approvazione dei progetti di costruzione dei manufatti sepolcrali a sistema di tumulazione debba essere indicato il numero di salme che possono essere accolte, si può presumere che la costruzione del manufatto, anche in relazione alla data di concessione, sia avvenuta in precedenza.
Da quali elementi risulti quell’indicazione di capienza e, occorrendo, se essa sia stata differenziata per tipologie di accoglimenti (feretri, cassette ossario), non risulta in quanto non sono stati forniti elementi, ma ciò risulta poco influente, per quanto qui di seguito considerato.
L’ipotesi di cremazione di alcuni feretri comporta, come prima cosa, che questi feretri possano essere oggetto di estumulazione. Tale operazione è considerata all’art. 86 D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285 e s.m., rilevando, in particolare, che il comma 1 recita:
“””1. Le estumulazioni, quando non si tratti di salme tumulate in sepolture private, a concessione perpetua, si eseguono allo scadere del periodo della concessione e sono regolate dal sindaco. “””.
Tale disposizione detta una “regola” data dalla previsione dell’estumulazione alla scadenza della concessione, “regola” che non trova applicazione nei casi di tumulazioni in concessioni perpetue, il ché porta ad escludere l’ammissibilità nel caso specifico.
Comprensibilmente, tale disposizione presenta elementi abbastanza evidenti di “inefficienza”, nel senso di portare all’inutilizzabilità del sepolcro una volta raggiunta la saturazione della capienza, cosa che presenta particolare criticità a mano a mano che decorra il tempo raggiunta la saturazione della capienza, tanto più che le persone titolari (siano essi il c.d. fondatore del sepolcro, oppure le persone da questi aventi causa) sono tenute, e senza limiti temporali, ad adempiere agli obblighi di mantenimento a proprie spese, per tutto il tempo della concessione, in buono stato di conservazione i manufatti costituenti il sepolcro (art. 63 D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285 e s.m.).
Evidentemente, la propensione all’adempimento di questi obblighi (adempimento che non può essere derogato e costituire motivo dichiarativo della decadenza) viene meno se ed in quanto il sepolcro non sia utilizzabile, specie quando dall’ultima tumulazione sia decorso termine rilevante.
Per questo ed anche per prevenire il crearsi di situazioni di incuria ed abbandono dei sepolcri, in molti Regolamenti comunali di polizia mortuaria sono presenti disposizioni volte a consentire l’estumulazione anche dai sepolcri in concessione perpetua (oppure in concessioni a tempo determinato di durata particolarmente lunga) una volta decorso un certo tempo dalla singola tumulazione.
Ciò favorisce un ri-uso dei posti nei diversi sepolcri e per questo favorisce anche la cura degli stessi. Nel caso, si tratta di verificare se e quanto preveda in proposito il Regolamento comunale di polizia mortuaria.
Alle disposizioni sopra ricordate fa eccezione quanto previsto dall’art. 88 D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285 e s.m., il cui testo si riporta:
“”” 1. Il sindaco può autorizzare, dopo qualsiasi periodo di tempo ed in qualunque mese dell’anno, l’estumulazione di feretri destinati ad essere trasportati in altra sede a condizione che, aperto il tumulo, il coordinatore sanitario constati la perfetta tenuta del feretro e dichiari che il suo trasferimento in altra sede può farsi senza alcun pregiudizio per la salute pubblica.
2. Qualora la predetta autorità sanitaria constati la non perfetta tenuta del feretro, può ugualmente consentire il trasferimento previa idonea sistemazione del feretro nel rispetto del presente regolamento.
“””
Ora l’estumulazione ai fini della cremazione appare non essere equiparabile al “trasferimento in altra sede”, in particolare quando la cremazione sia finalizzata al ri-collocamento dell’urna contenente le ceneri nella medesima sede in cui si trovava il feretro di cui sia richiesta l’estumulazione.
Certo, potrebbe operarsi un percorso strumentale alternativo, come la richiesta di estumulazione per il collocamento in altra sede (es.: altro loculo nello stesso comune o in comune terzo), questa volta in concessione a tempo determinato, ma anche in questo caso l’estumulazione dovrebbe avvenire alla scadenza della concessione e, a questo punto, procedere alla cremazione col successivo collocamento dell’urna cineraria nel sepolcro in concessione perpetua, se vi sia lo spazio.
Oltre all’insincerità di quest’ipotesi, essa comporta oneri non rispondenti a principi di proporzionalità ed effetti non immediati.
Ma si veda quanto di seguito.
L’art. 40 L. R. (Veneto) 4 marzo 2010, n. 18 e s.m. prevede, analogamente a quanto già osservato attorno all’art. 86 D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285 e s.m., che le estumulazioni si eseguano allo scadere della concessione.
Nell’ipotesi, a questo punto accademica, che la legge regionale avesse altrimenti regolato questi aspetti, quest’ultima avrebbe prevalso non solo per motivi di rango normativo, ma altresì per i criteri che regolano la successione delle norme nel tempo.
Ovviamente la legge regionale non ha considerato la questione delle concessioni perpetue, dato che ciò afferisce senza alcun dubbio alla materia dell’ordinamento civile, materia che rientra nella competenza legislativa – esclusiva – dello Stato (art. 117, comma 2, lett. l) Cost.).
Se il già citato art. 88 D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285 e s.m. costituisca, come si è visto, una sorta di “eccezione” alla “regola” risultante dall’art. 86 attorno al principio delle estumulazioni da eseguirsi alla scadenza della concessione, non può ignorarsi il successivo art. 89 per il quale alle estumulazioni si applichino le disposizioni previste per le esumazioni dall’art. 83 di cui si riporta il contenuto:
“”” 1. Le salme possono essere esumate prima del prescritto turno di rotazione per ordine dell’autorità giudiziaria per indagini nell’interesse della giustizia o, previa autorizzazione del sindaco, per trasportarle in altre sepolture o per cremarle.
2. Per le esumazioni straordinarie ordinate dall’autorità giudiziaria le salme devono essere trasportate in sala autoptica con l’osservanza delle norme da detta autorità eventualmente suggerite.
3. Tali esumazioni devono essere eseguite alla presenza del coordinatore sanitario dell’unità sanitaria locale e dell’incaricato del servizio di custodia.
”””
Trascurando le prescrizioni dei commi 2 e 3 e comunque ogni riferimento ai casi in cui vi sia l’intervento dell’Autorità Giudiziaria, emerge che anche per le estumulazioni possa provvedersi, prima della scadenza della concessione, quando ciò sia richiesto a) per trasportarle in altra sepoltura (ipotesi che richiama quella dell’art. 88 già considerata) o b) per cremarle.
Ma su ciò qualche criticità si ha in relazione all’art. 40, comma 3 L.R. (Veneto) 4 marzo 2010, n. 18 e s.m. che su questo punto appare meno chiaro ed esposto ad interpretazioni non uniformi o, in ogni caso, di tenore nettamente grossolano, anche se una delle interpretazioni possibili potrebbe essere quella di considerare, più o meno, sostenibile che questa formulazione non abbia apportato deroga alle disposizioni di cui all’art. 89 (con suo rinvio all’art. 83) D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285 e s.m., quanto meno sotto il loro profilo sostanziale.

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Sereno Scolaro

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