Il termine di fabbisogno evoca (Dizionario Treccani) l’occorrente, il necessario; quanto serve, di denaro o d’altro, per il proprio sostentamento, per raggiungere un dato scopo, per svolgere una determinata attività, per far fronte a un dato impegno.
In materia cimiteriale esso porta a dover valutare quali siano gli obblighi cui i comuni sono tenuti, unitamente al loro dimensionamento.
Sotto il profilo degli obblighi l’art. 337 T.U.LL.SS., R.D. 27 luglio 1934, n. 1265 e s.m. prevede, al comma 1: “””Ogni comune deve avere almeno un cimitero a sistema di inumazione, secondo le norme stabilite nel regolamento di polizia mortuaria.“””.
Se ne ricava che gli obblighi sono dati, nell’ordine:
[1] disporre di cimitero,
[2] a sistema di inumazione,
[3] e in caso di pluralità, almeno 1 di questi sia nel sistema [2], dato che se ve ne sia solo uno, questo deve essere rispondente a tale sistema.
Ovviamente, ciò non comporta che l’intera area cimiteriale debba essere dedicata a questa pratica funeraria, dal momento che l’art. 91 D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285 e s.m. prevede, espressamente, che vi possano essere aree cimiteriali destinate alla costruzione di sepolture private.
In tal caso si rinvia a previsioni all’interno del piani regolatori cimiteriali, disposizione che – per altro – attiene alle “sepolture private nei cimiteri” di cui al Capo XVIII dello stesso Regolamento (nazionale).
Nel Capo IX “ Disposizioni generali sul servizio dei cimiteri” viene ripresa la medesima impostazione, in particolare all’art.49, comma 1 D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285 e s.m., per il quale:
“1. A norma dell’art. 337 del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265, ogni comune deve avere un cimitero con almeno un reparto a sistema di inumazione.”.
Sempre in via generale, il Capo X, rubricato: “ Costruzione dei cimiteri. Piani cimiteriali. Disposizioni tecniche generali”, affronta con maggiore dettaglio l’aspetto dimensionale all’art. 58, il quale va esaminato avendo presente anche il successivo art. 59 (e, per questo, sono riportate in Nota [1] entrambe queste due disposizioni).
Tralasciando il fatto che questi criteri risentono di abbastanza recenti evoluzioni nella domanda, che incidono in maniera sostanziale, e di cui si farà cenno più avanti, tuttavia essi sono, almeno sulla base della normativa, quelli tuttora da tenere presenti.
Va considerato come, acclarati questi obblighi, sia ammissibile che aree eccedenti questo dimensionamento (definibile come, appunto fabbisogno) possano essere destinate ad altre finalità, non casualmente individuate all’art. 59, che, proprio alla lett. a), quindi in prima battuta, individua finalità differenti dalla pratica dell’inumazione.
Si tratta di finalità che, nel tempo, si sono diffuse, al punto che in determinate aree sembrano essere “percepite” come oggetto di un qualche obbligo a provvedervi da parte dei comuni o, anche, come la pratica normale di “sepoltura” con una certa qual rimozione dell’inumazione, a volte mal considerata, quando non oggetto di stigma.
In altre realtà vi è un certo quale equilibrio tra inumazione e tumulazione, fino ad una persistente prevalenza della prima sulla seconda.
Per altro, entrambe queste due pratiche funerarie prendono in considerazione l’accoglimento dei feretri, seppure con le evidenti diversità che comportano, per cui può avere una qualche razionalità tenere conto dei decessi o, meglio, degli accoglimenti, distinti (solo dal 27 ottobre 1990) per pratica funeraria.
Per spirito caritatevole, “fingiamo” di ignorare come alcune regioni abbiano, di fatto, duplicato alcuni parametri di dimensionamento.
Non va dimenticato come, dal punto di vista quantitativo, questa razionalità sia venuta ad essere intaccata dall’accelerazione che ha interessato la pratica funeraria della cremazione, la quale, sotto il profilo cimiteriale, comporta profonde modificazioni.
Da un lato le destinazioni delle ceneri extra-cimiteriali (dispersione, affidamento ai familiari) comportano che non tutte le urne abbiano destinazione in cimitero.
Dall’altro lato anche le urne presentano “domande d’ingombro” (sia che lo si valuti in termini di superficie oppure di volume) ben lontane rispetto ai feretri, richiedendo un “ingombro libero interno” (per usare la terminologia presente al Punto 13-2) della circolare del Ministero della sanità n. 24 del 24 giugno 1993) molto più ridotto.
Di qui, le precedenti osservazioni attorno ai criteri di dimensionamento. Rimane il fatto che le norme trattanti gli obblighi cui sono chiamati a far fronte i comuni (qualificanti il “fabbisogno”) non siano mutate. E che una modifica di questi “fattori” comporterebbe l’elaborazione di una pluralità di criteri (un algoritmo?) probabilmente (almeno nell’immediato) non rispondente a criteri di sufficiente semplicità.
[1] – D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285 e s.m. – Art. 58.-
1. La superficie dei lotti di terreno, destinati ai campi di inumazione, deve essere prevista in modo da superare di almeno la metà l’area netta, da calcolare sulla base dei dati statistici delle inumazioni dell’ultimo decennio, destinata ad accogliere le salme per il normale periodo di rotazione di dieci anni. Se il tempo di rotazione è stato fissato per un periodo diverso dal decennio, l’area viene calcolata proporzionalmente.
2. Nella determinazione della superficie dei lotti di terreno destinati ai campi di inumazione, occorre tenere presenti anche le inumazioni effettuate a seguito delle estumulazioni di cui all’art. 86. Si tiene anche conto dell’eventualità di eventi straordinari che possono richiedere un gran numero di inumazioni.
Art. 59.- 1. Nell’area di cui all’art. 58 non deve essere calcolato lo spazio eventualmente riservato:
a) alla costruzione di manufatti destinati alla tumulazione oppure alla conservazione di ossa o di ceneri, di ossari comuni o di sepolture private;
b) a strade, viali, piazzali e zone di parcheggio;
c) alla costruzione di tutti gli edifici, compresa la cappella, adibiti ai servizi cimiteriali o a disposizione del pubblico e degli addetti al cimitero;
d) a qualsiasi altra finalità diversa dalla inumazione.
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