Considerazioni sui registri cimiteriali – 1/3

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Introduzione
Come noto l’art. 52 D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285 e s.m. prevede che tutti i cimiteri debbano assicurare un “servizio di custodia“ (si sottolinea il concetto di “servizio”) e che il “responsabile del servizio di custodia”, per ogni cadavere ricevuto, debba ritirare e conservare la documentazione ed iscrivere – giornalmente – su apposito registro, vidimato dal sindaco [1], e tenuto in duplice esemplare, una serie di informazioni [2], mentre il successivo art. 53 prevede che tali registri siano accessibili ad ogni richiesta di controllo da parte degli organi a ciò deputati, nonché che uno degli esemplari sia consegnato, alla fine dell’anno, all’archivio comunale.
Il fatto che si tratti di “esemplari” comporta che si tratti di quelli che, in altri ambienti, rientrano nella locuzione di “duplice originale”, cioè che non si abbia che uno sia qualificabile quale “originale” e l’altro quale “copia”.

Gli elementi contenutistici delle registrazioni cimiteriali
In linea di massima gli elementi contenutistici delle registrazioni cimiteriali sono definiti dallo stesso art. 52, comma 2. Cosa che, per altro, richiede alcuni approfondimenti.
Può sembrare osservazione superficiale ma (lett. a)) è prevista l’indicazione dell’età [3] della persona defunta, la sua data di nascita, ma non la data della morte, mentre è prevista la data, incluso l’orario, dell’inumazione/tumulazione/cremazione (nei casi di tumulazione o cremazione sono altresì previste indicazioni specifiche).
Neppure è considerato il “luogo della morte”, né la sua residenza al momento del decesso.
Si tratta di un’indicazione che risale a prassi formatesi nel passato, ma che potrebbe essere poco pertinente quando le registrazioni cimiteriali siano tenute con strumentazioni informatiche, dove, in genere, prevale l’uso delle date dei singoli “eventi”.
Si tratta di un’osservazione secondaria, che può essere considerata di scarso valore, mentre appare più interessante, anche per possibili sviluppi nelle successive fasi di gestione delle sepolture, un altro aspetto. Nella norma si fa cenno al ritiro e conservazione dell’”autorizzazione di cui all’art. 6”, cioè quella che oggi trova fonte nell’art. 74 D.P.R. 3 novembre 2000, n. 396 e s.m.
Ora, di quest’autorizzazione non sono definiti gli elementi di contenuto, anche se questi sono, spesso, originati dalle “prassi”, ma dall’art. 52 non vi è traccia che gli elementi, le indicazioni e notizie presenti in questa “autorizzazione” debbano trovare iscrizione nelle registrazioni cimiteriali, neppure (e.g.) gli estremi (numero e data) della stessa.


[1] – Sull’istituto della vidimazione, vanno tenute presenti, all’occorrenza, altresì le istruzioni amministrative del Punto 12) della circolare del Ministero della sanità n. 24 del 24 giugno 1993.
[2] – D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285 e s.m.:
Art. 52 – 1. Tutti i cimiteri, sia comunali che consorziali, devono assicurare un servizio di custodia.
2. Il responsabile del servizio, per ogni cadavere ricevuto, ritira e conserva presso di sé l’autorizzazione di cui all’art. 6; inoltre, iscrive giornalmente sopra apposito registro vidimato dal sindaco in doppio esemplare:
a) le inumazioni che vengono eseguite, precisando il nome, cognome, età, luogo e data di nascita del defunto, secondo quanto risulta dall’atto di autorizzazione di cui all’art. 6, l’anno, il giorno e l’ora dell’inumazione, il numero arabico portato dal cippo e il numero d’ordine della bolletta di seppellimento;
b) le generalità, come sopra, delle persone i cui cadaveri vengono tumulati, con l’indicazione del sito dove sono stati deposti;
c) le generalità, come sopra, delle persone i cui cadaveri vengono cremati, con l’indicazione del luogo di deposito delle ceneri nel cimitero o del luogo in cui sono state trasportate, se fuori dal cimitero, secondo quanto risulta dall’autorizzazione del sindaco;
d) qualsiasi variazione avvenuta in seguito ad esumazione, estumulazione, cremazione, trasporto di cadaveri o di ceneri.
Art. 53 – 1. I registri indicati nell’art. 52 debbono essere presentati ad ogni richiesta degli organi di controllo.
2. Un esemplare dei registri deve essere consegnato, ad ogni fine anno, all’archivio comunale, rimanendo l’altro presso il servizio di custodia.

[3] – A proposito di questo “dato” (età) merita di ricordarsi come fino al 1959 (riferimenti: L. 31 ottobre 1955, n. 1064, D.P.R. 2 maggio 1957, N. 432; D.M. (Grazia e giustizia) 7 luglio 1958, questo rimasto vigente, per molti aspetti, fino al D. M. (Interno) 9 novembre 2020) le iscrizioni nei registri dello stato civile riportassero questo dato e non la data di nascita, cosa che poteva rendere meno agevole le ricerche, anche se si poteva fare ricorso agli indici decennali degli atti di stato civile, successivamente superati (sottovalutandone le funzionalità) dal D.P.R. 3 novembre 2000, n. 396 e s.m.

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Sereno Scolaro

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