Concessioni cimiteriali ed istituto del c.d. “mutamento del rapporto concessorio” – 1/3

L'articolo è parte 1 di 3 nella serie Mutamento rapporto concessorio
Navigazione nella Serie di articoliConcessioni cimiteriali ed istituto del c.d. “mutamento del rapporto concessorio” – 2/3 >>

In talune “tracce” proposte ad adiuvandum per la redazione del Regolamento comunale di polizia mortuaria è possibile rinvenire, in genere verso la fine ma un po’ prima delle “norme transitorie e finali”, un qualche articolo rubricato “Mutamento del rapporto concessorio”.
Dal momento che non è possibile conoscere i testi di tutti questi strumenti regolamentari, non si ha notizia di quanti abbiano utilizzato questo tool, dove la parola “utilizzato” va riferita all’inserimento in questa fonte regolamentare dell’istituto, questo per la sensazione che accanto a questo vi sia un certo numero di realtà in cui l’inserzione è avvenuta, ma, nei fatti, l’istituto è rimasto inapplicato, spesso per una scarsa diffusione della conoscenza presso i destinatari, a volte causata da insufficiente comunicazione.
Esperienze di circa 4-5 lustri insegnano che non basta che vi sia un testo anche di qualità, se poi i diversi istituti contemplativi non siano adeguatamente, almeno in qualche misura, portati a debita conoscenza dei destinatari.
Anche se oggi i regolamenti comunali siano oggetto di pubblicazione nei siti web istituzionali dei comuni, in genere le persone non li conoscono, al più vengono ricercati (ma quanti sanno della possibilità di averne conoscenza utilizzando, appunto, i siti web istituzionali?) quando le persone si trovino in una situazione di diretto, ed immediato, interesse.
Ma oltre al tema dell’interesse contingente, non si può ignorare come il ricorso alle tecnologie digitali non sia uniformemente distribuito e, anche quando anche lo fosse o lo fosse in misura adeguatamente diffusa, va sempre messo in conto quanto sia conosciuta la possibilità di accedere a queste fonti di conoscibilità.
Qui viene ad agire anche il ruolo che hanno gli uffici pertinenti, sia per l’informazione sulle possibilità di accedere a queste informazioni, sia – soprattutto – per integrare le informazioni di quei fattori che consentono una valutazione di questo o quell’istituto normativo, ben potendo le persone non disporre sempre di tutti i parametri di lettura (anzi!) e disporre degli elementi che possano tradurre un testo normativo nella corretta percezione dei diversi istituti e, di conseguenza, anche degli elementi per soppesare la loro fruibilità, calata nel caso concreto, particolare, che coinvolga la persona.
Di qui l’importanza della comunicazione, che non è solo informazione, ma deve aggiungere all’informazione anche quei “dati” di cui una persona, singola e titolare di una data posizione, abbisogna per valutare se avvalersi di un qualche istituto normativo, quando sia aperto alle opzioni, oppure cogliere appieno la portata, e gli effetti, quando l’istituto normativo sia in sé applicabile, senza che vi siano particolari opzioni.

Queste ultime considerazioni vanno coniugate anche con altre.
In primis, quella per cui il Regolamento comunale di polizia mortuaria (visto che di questo stiamo parlando) deve essere, prima di tutto, un insieme di soluzioni, le quali devono rispondere ad esigenze concrete ed attuali, soluzioni che, pressoché sempre, sono (o, dovrebbero essere) nell’interesse, nel favore sia dei singoli, sia dell’amministrazione, sia di una comunità localmente vissuta.
Non si tratta di trovare soluzioni a pro di qualcuno e contra altri, dato che, specie in questa materia, le soluzioni tendono ad essere largamente, se non essenzialmente, naturaliter, win win, aspetto non sempre percepito.

L’istituto del c.d. “mutamento del rapporto concessorio” era nato (pensato) con una finalità di fondo, quella di consentire una valorizzazione dei sepolcri (Capo XVIII D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285 e s.m.), in termini di favorire un loro ri-uso e, quando possibile, un uso maggiormente intensivo da parte delle famiglie titolari, cosa che favorisce queste ultime (a certe condizioni riducendo il fattore di onerosità a livelli sostenibili e coerentemente collegabili al grado di fruizione atteso).
Contemporaneamente, mantiene (abbastanza) costantemente in buono e decoroso stato il cimitero, conserva un’immagine (nello specifico, qui l’immagine è anche sostanza) del cimitero, riduce la domanda di ulteriori costruzioni (anche se la crescita della cremazione comporta anche una trasformazione degli “ingredienti” della “ricetta” di realizzazioni sepolcrali, uno degli effetti più immediati è anche quello della riduzione delle volumetrie cui ricorrere), amplia il servizio assicurato alla comunità.
L’istituto è strutturato partendo dal presupposto che gli aventi titolo (*) [A] rinuncino alla concessione di cui siano titolari, [B] successivamente (**) richiedano una nuova concessione, a tempo determinato, ed avente ad oggetto il medesimo manufatto fisico (***). Gli asterischi “aprono” questioni a valle, di cui tenere conto e, precisamente:
(*) = questione: chi sono oggi gli aventi titolo, specie per concessioni risalenti nel tempo? Si tratta di situazioni che possono essere presenti non tanto per concessioni cimiteriali recenti, intendendosi come tali quelle per cui il concessionario/fondatore del sepolcro sia tuttora soggetto attivo, ma molto spesso si tratta di discendenti da questi, magari con qualche grado di prossimità, o, forse più frequentemente, con grado di prossimità abbastanza lontano, dove si possono avere situazioni in cui siano state, nel tempo, mancate tutte od alcune delle procedure, frequentemente previste anche nei diversi Regolamenti comunali di polizia mortuaria succedutisi nel tempo, ma largamente ignorate e molto non osservate.
Questo significa che le persone che intendano avvalersi dell’istituto non possono che provvedere – in via preliminare – a porre rimedio alla situazione, magari adempiendo, per quanto tardivamente, ad obblighi rimasti inattuati, dato che si tratta di una questione di legittimazione ad agire.
Ma questo può anche comportare che all’interno della famiglia del concessionario/fondatore del sepolcro possano esservi una pluralità di discendenze, con ramificazioni, magari alcune delle quali oggi interessate, altre disinteressati, altre interessate ma per alcuni aspetti e non per altri, non senza considerare come i rapporti tra i diversi rami e persone potrebbero anche non essere sempre idilliaci, a volte conflittuali, ma anche aversi situazioni di perdita di conoscenza delle reciproche relazioni, aspetti da valutare con le cautele del caso, onde evitare comportamenti con effetti anomali).
(**) = successivamente può essere anche il giorno successivo alla rinuncia, oppure (perché no?) anche lo stesso giorno, purché con registrazione di protocollo successiva.
(***) = qualora il Regolamento comunale di polizia mortuaria e/o il piano regolatore cimiteriale (e/o un atto di indirizzo adottato ai sensi dell’art. 107, comma 1 T.U.E.L., D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e s.m.) prevedano criteri, modalità, procedure per le assegnazioni di nuove concessioni cimiteriali, dovrò aversi cura di prevedere, in modo esplicito, che, applicandosi questo istituto, vengono a trovare deroga quei criteri, modalità, procedure che sono previste in via generale).

Written by:

Sereno Scolaro

497 Posts

View All Posts
Follow Me :

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

Questo sito usa Akismet per ridurre lo spam. Scopri come i tuoi dati vengono elaborati.