Concessioni cimiteriali e possibili criticità nella capacità di agire – 2/2

L’incapacità nel caso d’interdizione
L’interdizione ha riguardo alle persone maggiori di età (od, emancipate [1] ), che si trovino in condizioni di abituale infermità di mente che li rendano incapaci di provvedere ai propri interessi (art. 414 C.C.).
Non si entra nei procedimenti giurisdizionali che portano all’interdizione, salvo che per precisare che qui rileva unicamente l’interdizione giudiziale e non l’interdizione legale (quale pena accessoria in ambito penale), né altre tipologie di istituti parimenti denominati quali interdizione (quali l’interdizione da pubblici uffici, l’interdizione a contrarre, l’interdizione a ricoprire cariche sociali, ecc.).
Con l’interdizione si ha la nomina di un tutore (anche in questo caso utilizzando termini cui già è stato fatto cenno nel caso di minori, privi di persone esercenti la responsabilità genitoriale), i cui poteri sono generalmente ampi, pur con cautele quali il previo controllo (autorizzazione) giudiziale per gli atti di straordinaria amministrazione, per quanto non possano riguardare gli atti di esercizio di diritti della personalità, in particolare quelli c.d. personalissimi, che non ammettono, per loro stessa natura, l’operatività di istituti di rappresentanza.
Vi rientrano, a titolo esemplificativo, il diritto a contrarre matrimonio, a riconoscere filiazione fuori dal matrimonio, a testare, ad agire per ottenere lo scioglimento/cessazione del matrimonio. Diversa la situazione della separazione personale tra i coniugi, dal momento che con questa non si modifica lo status dei coniugi, rimanendo questi sempre tali (coniugi), seppure con la possibilità di derogare, dall’obbligo della coabitazione, i diritti concernenti il nome (cognome e prenome) ed, eventualmente, il loro cambiamento, ecc..
Il tutore (nell’interdizione giudiziale) ha in sostanza tutti i poteri di rappresentanza dell’interdetto e per la sua amministrazione, anche quando per alcuni di essi sia necessaria specifica autorizzazione da parte del giudice, per cui non si rende necessaria alcuna specificazione od elencazione di essi.
In materia di concessioni cimiteriali, il tutore può agire quale rappresentante dell’interdetto, dal momento che si è in presenza di atti a carattere negoziale, fermo restando che, giuridicamente, la titolarità della concessione cimiteriale opera a riguardo del rappresentato (interdetto).
Ad esempio, il tutore che sottoscrivesse un atto di concessione in nome e per conto dell’interdetto, non assumerebbe la qualità di concessionario, assumendola il rappresentato, e lo ius sepulchri va riconosciuto alle persone appartenenti alla famiglia dell’interdetto (e non certamente al tutore, rappresentante).

L’incapacità nel caso di inabilitazione (alias, curatela)
L’inabilitazione (artt. 415 e ss. C.C.) è rivolta (citazione testuale) alle persone maggiori di età inferme di mente, lo stato delle quali non sia talmente grave da far luogo all’interdizione, così come quelle che, per prodigalità o per abuso abituale di bevande alcooliche o di stupefacenti, espongano sé o la propria famiglia a gravi pregiudizi economici, ed anche il sordomuto e il cieco [2] dalla nascita o dalla prima infanzia, se non hanno ricevuto un’educazione sufficiente.
L’inabilitato, per il rinvio fatto all’art. 424 C.C., ha la capacità di compiere gli atti che non eccedono l’ordinaria amministrazione, ma può, con l’assistenza del curatore, compiere taluni altri atti (es.: riscuotere i capitali sotto la condizione di un idoneo impiego stare in giudizio sia come attore sia come convenuto), mentre per tutti gli altri atti eccedenti l’ordinaria amministrazione, oltre il consenso del curatore, è necessaria l’autorizzazione del giudice tutelare.
Anche nel caso dell’inabilitazione, l’assistenza (non rappresentanza, a differenza della tutela) da parte del curatore opera per quanto riguarda l’amministrazione e non per l’esercizio di diritti personali, specie quando allocabili nella sfera dei diritti personalissimi.
E’ possibile evidenziare la differenza, in termini di capacità di agire, tra l’interdizione e l’inabilitazione, dal momento che la prima costituisce impedimento al matrimonio, suggerendo cautele nel caso l’azione dì interdizione sia stata solo promossa (art. 85 C.C.), mentre l’inabilitazione non incide sulla capacità matrimoniale (cioè sulla capacità di agire in materia di matrimonio), per cui l’inabilitato può (salvo non vi siano impedimenti di altro ordine) contrarre matrimonio, senza alcun intervento (anche se di mera assistenza) da parte del curatore (e salvo che per quanto possa eventualmente riguardare la stipula di convenzioni matrimoniali, ricordandosi congiuntamente gli artt. 90 e 424 C.C.).
Diventa a questo punto quanto meno opportuno affrontare la distinzione tra atti di ordinaria amministrazione ed atti di straordinaria amministrazione.
Da un lato, si può ricordare il sopra richiamato art. 320 C.C., con la sua esclusione dei contratti con i quali si concedono o si acquistano diritti personali di godimento, dall’altro alle disposizioni che richiedono preventiva autorizzazione giudiziale, criteri che consentono di qualificare, specie questi ultimi, la portata degli atti di straordinaria amministrazione.
Per altro, può anche farsi ricorso, in termini d’integrazione, alle disposizioni dell’art. 2643 C.C., in materia di atti soggetti a trascrizione, dal momento che le concessioni cimiteriali hanno sia la natura di atti afferenti a diritti personali di godimento, sia di diritti su beni immobili.
Oltretutto, sono oggetto di trascrizione, tra gli altri, anche gli atti di locazione di beni immobili di durata superiore a 9 anni, cosa che consente di ricordare, per quanto incidentalmente, come in alcune realtà sia stata usata, per i diritti d’uso di loculi, generalmente singoli o, al più, biposto, l’espressione di “affittanza” (obliterando come l’affitto (art. 1615 C.C.) sia la locazione di cosa produttiva, mobile od immobile che sia, produttività difficilmente sostenibile nel caso di loculi).
Nove anni è un termine perfino inferiore a quello del turno ordinario di rotazione nelle inumazioni nei campi considerati dall’art. 58 d.P.R. 10 settembre 1990, n. 285 e s.m.

L’istituto dell’amministrazione di sostegno
L’istituto dell’amministrazione di sostegno è stato introdotto con la L. 9 gennaio 2004, n. 6, che, tra l’altro, ha sostituito un certo numero di norme codicistiche.
Rilevante sotto il profilo che qui interessa, l’art. 409 C.C. (nel testo modificato dalla legge istitutiva dell’amministrazione di sostegno) per il quale:
(I) Il beneficiario conserva la capacità di agire per tutti gli atti che non richiedono la rappresentanza esclusiva o l’assistenza necessaria dell’amministratore di sostegno.
(II) Il beneficiario dell’amministrazione di sostegno può in ogni caso compiere gli atti necessari a soddisfare le esigenze della propria vita quotidiana.

Inoltre, a differenza degli istituti dell’interdizione e dell’inabilitazione, i poteri dell’amministratore di sostegno, tanto in termini di rappresentanza come in termini di assistenza del beneficiario, non sono pre-definiti, ma attribuiti uti singuli con il decreto del giudice tutelare di nomina dell’amministratore di sostegno, con la conseguenza che gli atti che non siano attribuiti, e siano attribuiti con la specificazione se in termini di rappresentanza oppure in termini di assistenza al beneficiario, non possono essere compiuti dall’amministratore di sostegno, conservando il beneficiario la capacità di agire.
Ora, generalmente, in sede di ricorso per la nomina di amministratore di sostegno raramente vengono presi in considerazione gli atti pertinenti alle concessioni cimiteriali (ricordandosi che altri atti, quali potrebbero essere gli atti di disposizione di spoglie mortali, rientrano nell’alveo dei diritti personalissimi, non suscettibili di ricorso ad istituti di rappresentanza e/o protezione), con la conseguenza che continua a sussistere integra la capacità di agire in capo al beneficiario.

Conclusioni
La presenza di “criticità” per quanto attiene alle capacità di agire non preclude, in quanto tale, la formazione di atto di concessione cimiteriale, ma comporta valutazioni caso per caso, da cui seguono altresì differenziazioni nei procedimenti da osservare.


[1] Istituto ormai limitato alla sola emancipazione per matrimonio (art. 390 C.C.). Anche in tale ipotesi rileva la distinzione tra atti di ordinaria amministrazione ed atti di amministrazione straordinaria.
[2] Per altro, necessariamente dovendosi rammentare come per i ciechi la previsione codicistica vada ridimensionata alla luce della L. 3 febbraio 1975, n. 18, il cui art. 1 recita: “La persona affetta da cecità congenita o contratta successivamente, per qualsiasi causa, è a tutti gli effetti giuridici pienamente capace di agire, purché non sia inabilitata o interdetta a norma degli articoli 414, 415 e 416 del codice civile.”. I successivi articoli di tale legge dettano peculiari modalità procedimentali.

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Sereno Scolaro

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