Le obiezioni
Circa il “quesito”, contenente alcune obiezioni, va osservato subito l’improponibilità (si può dire?) dell’indicazione su comportamenti di “prestito” di loculi, comportamento che né il comune potrebbe tollerare, o avere tollerato (ma tant’è …), dato che tali comportamenti hanno costituito violazione del rapporto concessorio da parte dei concessionari, producendo condizione di decadenza, decadenza che si determina in relazione al momento del “fatto” e va/andrebbe solamente dichiarata dalle figure considerate dall’art. 107, comma 3 D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e s.m. (T.U.E.L.).
Invero, l’art. 93, comma 2 D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285 e s.m., innovando radicalmente su tutta la normativa precedente, dall’Unità d’Italia, ha ammesso che, oltre al concessionario e alle persone appartenenti alla famiglia di questi (non considero qui le concessioni fatte ad enti, quanto meno per motivi di brevità e, probabilmente, per assenza di questa fattispecie in sede locale), possano essere eccezionalmente accolte anche altre persone, prevedendo due tipologie abbastanza chiaramente delineate.
Assumendo l’ipotesi che questi “prestiti” (che hanno costituito un abuso, di natura usurpatoria, del rapporto di concessione, non disponendo il concessionario di alcun titolo per consentire l’uso a soggetti terzi) siano avvenuti prima del 27 ottobre 1990, oppure, se dopo, abbiano riguardato persone non “ammissibili”, oltre agli effetti decadenziali, non si può non considerate che il concessionario che vi abbia, illecitamente, acceduto non possa dolersi se residui non poter fruire dei posti feretro “prestati”, per il principio per cui chi ha operato extra (o, contra) legem non far valere diritti in conseguenza di ciò.
Inoltre, gli oneri per l’estumulazione dei feretri indebitamente collocati in posti feretro a sistema di tumulazione di terzi e gli altri oneri conseguenti fanno carico al concessionario che, senza avere titolo di disporre in tal senso, ha “prestato” il loculo. Ex multis, potrebbe richiamarsi la pronuncia del T.A.R. Sicilia, Palermo, Sez. I^, 19 marzo 2020, n. 649, nonché quella del C.G.A.R.S., Sez. Giurisd., 10 settembre 2020, n. 762. Accanto ai provvedimenti dichiarativi della decadenza, il comune dovrebbe altresì applicare i disposti dell’art. 107 D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285 e s,m., nonché dell’art. 7-bis T.U.E.L.
Alcune questioni sollevate
Il quesito pone alcune questioni.
Ritenuta retroattività = la deliberazione consiliare prevede espressamente una decorrenza delle modifiche dal 1/1/2020.
Ne consegue che le concessioni il cui regolare atto concessorio sia formato dopo tale data seguiranno le disposizioni innovate.
Per altro, altrettanto va detto per le richieste di rinnovo da formalizzare a decorrere da tale data: non si tratta di una retroattività, ma di una regolazione dell’istituto del rinnovo sulla base delle norme (del Regolamento comunale di polizia mortuaria) vigenti al momento dell’atto amministrativo con cui si procede al rinnovo.
Quest’ultima considerazione pare di particolare importanza, dovendosi distinguere tra il momento (e le norme vigenti) di formazione del regolare atto di concessione e il momento (e le norme vigenti) di singoli atti d’uso della concessione cimiteriale (art. 823, comma 2 C.C.).
Concessioni perpetue = in linea di massima, la risposta dovrebbe (condizionale di rigore, come si vedrà) essere negativa.
Tuttavia. Vi sono, ormai da alcuni anni, orientamenti della giurisprudenza amministrativa, non ancora della giurisprudenza civile di legittimità (almeno non altrettanto espliciti) che stanno considerando come le concessioni perpetue, quando ammesse, non siano assolute nel senso che non possono tradursi in un celamento di alienazione di beni soggetti al regime dei beni demaniale e – soprattutto – che le concessioni cimiteriali originariamente perpetue sono soggette alle norme vigenti che ne regolano attualmente il diritto ed i modi di utilizzo.
Se il primo indirizzo, per quanto seguito da diversi TAR e Consiglio di Stato, non possa ancora dirsi consolidato, il secondo orientamento sta ormai divenendo giurisprudenza consolidata, tanto più che non vi sono molte pronunce che se ne discostino apertamente.
Anzi, vi sono numerose pronunce che “estendono” la portata dell’art. 92 D.P.R. 285/1990 (e della corrispondente disposizione dell’art. 93 D.P.R. 803/1975) anche a concessioni sorte “anteriormente alla data di entrata in vigore del decreto del Presidente della Repubblica 21 ottobre 1975, n. 803“.
Chi abbia formulato il quesito, evidentemente, non tiene conto che la modifica delle disposizioni, che ha portato a prevedere unicamente concessioni cimiteriali a tempo determinato, (ed entro un limite massimo anche rilevante) non è imputabile ad un qualche “ministero”, quando ad una disposizione normativa (D.P.R.) chiaramente individuata. Per altro, a nessuno sono sempre richieste conoscenze specifiche.