Concessioni cimiteriali e limitazioni nella possibilità di loro rinnovo: considerazioni – 1/3

Introduzione
Un comune veneto è intervenuto a modificare una disposizione del proprio Regolamento comunale di polizia mortuaria con una deliberazione approvata (fine 2019) all’unanimità, che sostanzialmente rimodulava alcune durate delle concessioni cimiteriali, in particolare dei loculi e delle cellette ossario costruiti nel comune, modifica che ha fatto sorgere ad alcune persone (già concessionarie di tali tipologie di sepolcri), perplessità di vario ordine, anche temendo che queste disposizioni determinassero effetti su precedenti concessioni rilasciate a titolo perpetuo.
La deliberazione consiliare di riferimento modifica una disposizione del Regolamento comunale di polizia mortuaria, in particolare sulle condizioni per il rinnovo di concessioni cimiteriali, in particolare per quanto riguarda la durata e le condizioni di eventuale rinnovabilità dei loculi. Dal contesto, sembra di capire che per loculi si intendano singoli posti feretro a sistema di tumulazione costruiti dal comune e di cui viene concesso il diritto d’uso.

Precisazioni preliminari
Come prima cosa, pare utile segnalare quali siano gli obblighi dei comuni in materia, cioè quanto i comuni debbano assicurare per la funzione cimiteriale, questo per il fatto che comportamenti di fatto, variamente evoluti nel tempo, possono indurre a “percezioni sociali” non coerenti e fuorvianti, talora fonti di aspettative non fondate. Si tratta di 2 soli livelli da assicurare:
(A) I comuni devono disporre di “almeno un cimitero a sistema di inumazione” (art. 337 R.D. 27 luglio 1934, n. 1265 e s.m., di seguito, se occorra, TULLSS), e, ovviamente, tale obbligo è assolto quando vi siano più cimiteri a sistema d’inumazione (salva la questione del dimensionamento (di seguito) da assicurare non tanto nel singolo cimitero, quando in ambito comunale);
(B) I comuni devono assicurare un’area destinata ad accogliere “sepolture” [1] a sistema d’inumazione, dimensionata secondo i parametri dell’art. 58 D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285 e s.m. di seguito indicato in forma abbreviata (e tenendo conto che queste aree sono destinate all’accoglimento sia dei feretri in occasione della “sepoltura”, sia quelli da inumare a seguito di estumulazione.
Sottolineandosi anche da tale dimensionamento devono essere escluse le aree indicate nell’immediatamente successivo art. 59. A questo proposito, si deve ricordare come il dimensionamento consideri la “domanda” di inumazioni nel decennio solo dal 27/10/1990 (entrata in vigore del sopra richiamato D.P.R. 285/1990), mentre, in precedenza, si computavano i deceduti, indipendentemente dalla pratica funeraria utilizzata (in altre parole, nel numero rientravano anche le tumulazioni e le cremazioni).
Un discorso specifico meriterebbe il dimensionamento delle aree destinate alla “sepoltura” di defunti fino a 10 anni di età (art. 73 D.P.R. 285/1990), ma se ne prescinde, parendo nel caso di specie, non pienamente pertinente, anche se influisca sul dimensionamento dell’area, dovendosi disporre di una superficie risultante dalla somma di quanto necessario per le inumazioni sia per i defunti di età superiore a 10 anni sia per quelli di età inferiore.
L’area così dimensionata costituisce il “fabbisogno cimiteriale“, termine cui alcune disposizioni fanno riferimento (es.: art. 92, comma 2 D.P.R. 285/1990, dove è presente nella formula più estesa di “grave situazione di insufficienza del cimitero rispetto al fabbisogno del Comune“).
(C) Va aggiunto il fatto che l’art. 30 L. R. (Veneto) 4 marzo 2010, n. 18 e s.m., definendo i requisiti minimi per ogni cimitero, ha aggiunto al campo di inumazione, altresì il campo di inumazione speciale (ed altro, rinviando al testo della norma citata). <br<
Accanto alle esigenze (si tratta di veri e propri obblighi, ma anche unici obblighi) che i comuni siano dotati di “almeno un cimitero a sistema di tumulazione” e che sia assicurata l’area per le inumazioni (dimensionata come visto), l’art. 90, comma 1 D.P.R. 285/1990 (nonché art. 38 L.R. (Veneto) 4 marzo 2010, n. 18 e s.m.) ammette la facoltà: “… può concedere a privati e ad enti l’uso di aree per la costruzione di sepolture a sistema di tumulazione individuale, per famiglie e collettività …” ed il successivo comma 2 considera altresì l’ipotesi, sempre in termini di facoltatività, dell’impianto di campi di inumazione, condizionata dalla dotazione ciascuno di adeguato ossario.
L’eventuale esercizio di tale facoltà è tuttavia subordinato, quale pre-condizione di legittimità della concessione, al fatto che le aree a ciò destinate siano previste nel piano regolatore cimiteriale (art. 91 D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285 e s.m.).
Appare importante come il rinvio alla previsione del piano regolatore cimiteriale sia abbastanza recente, in quanto introdotta solo col D.P.R. 21 ottobre 1975, n. 803 (entrato in vigore il 10 febbraio 1976). In precedenza le norme di settore vigenti dall’Unità d’Italia [2] e fino al 9 febbraio 1976, prevedevano che una valutazione sul fatto che le eventuali concessioni di aree non incidessero sul “fabbisogno cimiteriale” fosse rimessa ad organo diverso dal comune, il Prefetto, cui andava motivata, anche con documenti e dati statistici, la sussistenza delle condizioni di garanzia dell’assicurazione del “fabbisogno cimiteriale” [3]. Con il D.P.R. 803/1975 si è avuta una “responsabilizzazione” dei comuni, ma sono rimasti immodificati i principi sottostanti.


[1] Il termine “sepoltura” (sia al singolare che al plurale), laddove ricorra, viene virgolettato, potendo, nella regione Veneto, essere utilizzato sia con riferimento all’inumazione che alla tumulazione.
[2] Si usa questo riferimento temporale per semplicità, anche se il Veneto e la provincia di Mantova siano stati annessi al Regno d’Italia circa un decennio dopo la sua proclamazione.
[3] Si riportano le disposizioni degli artt. 68 e 69 R.D. 21 dicembre 1942, n. 1880 (in vigore dal 1/7/1943), in quanto maggiormente recenti. Le disposizioni ad essere precedenti, e corrispondenti, erano sostanzialmente analoghe.
“”Art. 68.- Dopo aver provveduto alla delimitazione delle aree per i campi comuni di inumazione, secondo i criteri stabiliti all’art. 47, ove rimanga nel cimitero spazio disponibile, il podestà può concedere a privati o a enti l’uso di aree per la costruzione di sepolture a sistema di tumulazione individuali, familiari o collettive.
Nelle aree avute in concessione, i privati e gli enti possono impiantare, in luogo di sepolture a sistema di tumulazione, campi di inumazione familiari o collettivi, purché tali campi siano dotati ciascuno di adeguato ossario.
Alle sepolture private, contemplate nel presente articolo, si applicano, a seconda che esser siano a sistema di tumulazione o a sistema di inumazione, le disposizioni generali stabilite dal presente regolamento sia per tumulazioni e inumazioni sia per le estumulazioni ed esumazioni
.
Art. 69.- La concessioni podestarili di cui al precedente articolo sono subordinate al nulla osta del Prefetto.
A tale scopo il podestà deve corredare la relativa deliberazione dei seguenti documenti: piano regolatore del cimitero, dal quale risulti quale sia l’area per i campi comuni di inumazione e quale quella che si intende riservare alle sepolture private; dati sulla mortalità annuale accertata nel comune durante l’ultimo decennio, calcolo del presuntivo aumento annuo della popolazione.
“”

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Sereno Scolaro

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