Un antecedente
Un riferimento che ci pare importante, per quanto tendenzialmente sottovalutato, merita di essere richiamato, quello che traspare dall’art. 4, comma 2 D. M. (Interno) 1° luglio 2002 (e s.m.), per il quale la tariffa, anche differenziata (per la conservazione di urna cineraria in cimitero) è determinata dal comune, in base a specifiche voci di calcolo: (a) canone annuo per l’uso dello spazio assegnato per ogni anno di durata della cessione in uso, percepibile anche in un’unica soluzione, che compete a chi cede in uso la sepoltura; (b) canone annuo per il recupero delle spese gestionali cimiteriali, per ogni anno di durata della cessione in uso, pari o inferiore alla metà di cui al punto (a), percepibile anche in unica soluzione, che compete al gestore del cimitero.
Quel “traspare”, unitamente alla constatazione circa una tendenziale sottovalutazione, derivano dall’indicazione della finalità, sopra indicata tra parentesi, inserita per tenere conto dei limiti del “veicolo” (D. M.), dato che esso (il D. M.) deriva la propria fonte dall’art. 5, comma 2 L. 30 marzo 2001, n. 130.
Per approfondimenti, può rinviarsi a:“I principi contabili degli enti locali”, elaborate dall’Osservatorio per la finanza e contabilità per gli enti locali, del Ministero dell’interno, Direzione centrale per la Finanza Locale, nonché, sempre del medesimo Osservatorio, alle “Finalità e postulati del principi contabili degli enti locali”, da cui emerge che questi criteri dovrebbero essere di portata generale, anche per altri servizi e/o prestazioni, cosa che porta/porterebbe a considerare come essi dovrebbero applicarsi non solo alla tariffazione per la conservazione di urna cineraria in cimitero, bensì applicarsi a tutte le concessioni cimiteriali.
Tra l’altro questa disposizione solleva l’ulteriore questione della “annualità”, anche quando percepibile in unica soluzione, ma appare importante porre in evidenza la voce di calcolo enunciata alla lett. (b), sia per quanto riguarda il suo oggetto, sia per la destinazione di tale entrata (al gestore del cimitero, ovviamente quando distinto dal comune, il ché è fisiologico se vi sia affidamento in concessione del servizio; quando vi sia coincidenza (cioè il comune abbia la gestione diretta) la questione si pone altrimenti.
Sull’oggetto esso mira al recupero delle spese gestionali cimiteriali, cioè, per l’appunto, a quelle che sono le spese di gestione “universale” del cimitero, non distinguendo tra le diverse modalità di fruizione dello stesso. Oltretutto, le spese gestionali non sono (o non sono solo) le spese di manutenzione, ma anche quelle di … mantenimento, cioè le spese necessarie per il funzionamento ordinario del cimitero.