Concessioni cimiteriali e fruizione dei servizi e parti comuni del cimitero – 2/4

Alcune esperienze
Tralasciando alcune situazioni abbastanza isolate, specie quando caratterizzate da altri presupposti, la questione sta, qui o là, emergendo, in particolare con riguardo a esistenti concessioni cimiteriali a tempo indeterminato (c.d. perpetue), dal momento che esse sono maggiormente esposte, per più ragioni (dispersione delle famiglie al di fuori del luogo originario, mutamenti di status delle famiglie, estinzione delle famiglie oppure proliferazione dei loro componenti – cosa che può portare a minori coesioni, quando non anche a conflittualità – ecc.), all’abbandono del sepolcro o, semplicemente, ad una minore frequentazione (specie quando ne sia saturata la sua capienza), quest’ultima spesso collegata anche ad attenuazione, nel tempo, delle forme in cui si esprime il lutto (e, quindi, l’interesse per il sepolcro): si pensi alle differenze che possono aversi per quanto riguarda il c.d. diritto secondario di sepolcro rispetto a persona di famiglia per cui vi siano (stati) legami di prossimità, rispetto a quelli in cui tale legame sia più risalente nei gradi di (coniugio), parentela e/o affinità, magari per persone defunte da un certo numero di decessi, spesso neppure conosciute in vita.
Peraltro, la durata eventualmente (fino a che ammissibile) perpetua della concessione cimiteriale costituisce, in un certo qual modo, un falso problema, nel senso che questa fruizione del cimitero, in termini di servizio universale, riguarda anche le concessioni a tempo determinato, in qualsiasi momento sorte.
L’attenzione alle concessioni a durata perpetua trova motivazione unicamente nel fatto che in queste i fenomeni sopra indicati emergono con maggiore evidenza.
La provincia autonoma di Trento, con l’art. 12, comma 3 l. p. (Trento) 20 giugno 2008, n. 7 aveva opportunamente previsto che i comuni potessero porre a carico dei titolari di concessioni perpetue, a titolo di concorso spese, delle quote annuali, calcolate sulla base delle spese complessive sostenute dai comuni per la manutenzione, la pulizia e l’illuminazione dei cimiteri (aggiungendo che il mancato pagamento delle quote costituisce motivo di decadenza della concessione).
Prima di questa previsione normativa, già la regione Emilia-Romagna, con reg. reg. (Emilia-Romagna) 23 maggio 2006, n. 4 aveva previsto (art. 4, comma 6) che, nel caso di concessioni perpetue o di manufatti di proprietà privata presenti all’interno delle aree cimiteriali, il comune potesse disciplinare le modalità di partecipazione da parte degli aventi diritto agli oneri di manutenzione delle parti comuni od ai costi di gestione del complesso cimiteriale, secondo i criteri stabiliti nel proprio regolamento.
Se nel caso della provincia autonoma di Trento è stato fatto ricorso alla legge provinciale, soddisfacendo la riserva di legge di cui all’art. 23 Cost., nel caso della regione Emilia-Romagna è stato fatto ricorso a norma di rango secondario, con il ché appare utile una qualche considerazione.
La prima riguarda l’oggetto della potestà regolamentare così esercitata dalla regione, che origina dall’art. 2, comma 2 l.r. (Emilia-Romagna) 29 luglio 2004, n. 19 e s.m., per il quale sono emanate norme in materia di piani cimiteriali comunali e di inumazione e tumulazione dei cadaveri.
Ora, la disposizione sopra richiamata è collocata nel contesto dell’art. 4 del reg. reg. (Emilia-Romagna) 23 maggio 2006, n. 4, rubricato “Sepolture private nei cimiteri“, cosa che attiene propriamente alle disposizioni in materia di piani (regolatori) cimiteriali, anche ricordando sia la rubrica del Capo XVIII che, al suo interno, l’art. 91, D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285 e s.m.
Peraltro, si vorrebbe andare oltre, nel senso che l’art. 4, comma 6 reg. reg. (Emilia-Romagna) 23 maggio 2006, n. 4 forse neppure era necessario, nel senso che la potestà regolamentare dei comuni era (prima della L. Cost. 18 ottobre 2001, n. 3) regolata dall’art. 7 D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e succ. modif., nonché, dopo l’entrata in vigore della testé citata L. Cost. 18 ottobre 2001, n. 3, dall’art. 117, comma 6, terzo periodo, Cost.
La prima, in ordine di tempo, di queste disposizioni prevede/va: “… il comune e la provincia adottano regolamenti nelle materie di propria competenza ed in particolare per l’organizzazione e il funzionamento delle istituzioni e degli organismi di partecipazione, per il funzionamento degli organi e degli uffici e per l’esercizio delle funzioni“; la seconda (cioè la norma costituzionale) prevede: “… I Comuni, le Province e le Città metropolitane hanno potestà regolamentare in ordine alla disciplina dell’organizzazione e dello svolgimento delle funzioni loro attribuite“.
Ora, da entrambe queste due formulazioni, emerge come sussista una potestà regolamentare dei comuni, ma, e ciò appare maggiormente presente nella seconda (norma costituzionale), stante il riferimento alla disciplina a) dell’organizzazione e b) dello svolgimento delle funzioni attribuite.
E la funzione cimiteriale è attribuita dai comuni, non da oggi, ma quanto meno dall’art. 927 C.C., per non citare il T.U.LL.SS., R. D. 27 luglio 1934, n. 1265 e s.m. (omettendo richiami a norma ulteriormente antecedenti).
Anzi, potremmo dire che la norma regolamentare regionale stabilisce “limiti”, pone dei “confini”, in questo specifico ambito, col considerare “… le modalità di partecipazione da parte degli aventi diritto agli oneri di manutenzione delle parti comuni od ai costi di gestione del complesso cimiteriale“.
La sola cosa che convince meno potrebbe essere la formula: “nel caso di concessioni perpetue o di manufatti di proprietà privata presenti all’interno delle aree cimiteriali“, anche la sua seconda parte supera la prima, cioè considerando la fattispecie estesa non solo alle concessioni cimiteriali perpetue, ma altresì anche quelle (comunque) “presenti”.

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Sereno Scolaro

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