Premessa.
Nei cimiteri si trovano, in via generale, aree destinate ad assolvere agli obblighi cui sono chiamati i comuni in applicazione dell’art. 337 T.U.LL.SS., R. D. 27 luglio 1934, n. 1265 e s.m. (e, in sua attuazione dell’art. 58 D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285), nonché , se ed in quanto previste dal piano regolatore cimiteriale (art. 91 D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285 e s.m., altre aree, eccedenti quanto costituisce il “fabbisogno cimiteriale” (cfr.: art. 59 D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285 e s.m.), che possono essere oggetto di concessione a privati od a enti per la costruzione, da parte del soggetto concessionario, di manufatti sepolcrali a sistema di tumulazione (oppure, per l’impianto di campi ad inumazione, purché dotati di apposito ossario).
Con la concessione dell’area sorge, in capo al soggetto concessionario, un diritto assimilabile al diritto di superficie (ex plurimis, Corte di Cassazione . Sezioni Unite Civili, 7 ottobre 1994, n. 8197; più recentemente “richiamata” anche (sempre, ex plurimis) dal TAR per la regione Calabria, Reggio Calabria, 16 gennaio 2019, n. 34), che si presenta con una duplice valenza, dovendosi sempre considerare distintamente i rapporti giuridici che sorgono tra concedente e concessionario da un lato, e, dall’altro, la posizione giuridica del concessionario nei riguardi di soggetti terzi al rapporto così sorto.
In questo contesto, il manufatto sepolcrale eretto sull’area avuta in concessione, sulla base di regolare atto, ha natura di piena proprietà del soggetto concessionario, cosicché appare coerente col sistema il fatto che all’art. 63 D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285 e s.m. sia usato il termine “proprietà”, essendo del tutto fisiologico che l’obbligo, per tutto il tempo della concessione, di mantenere in buono stato di conservazione i manufatti faccia capo a chi ne sia proprietario.
Le concessioni cimiteriali non sono “isole”
Ciò premesso, vi è un aspetto di cui, talora, sembra non essere adeguatamente tenuto conto.
Le concessioni di aree cimiteriali, in particolare quelle considerate dall’art. 90, comma 1 D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285 e s.m., costituiscono “sepolcri privati nei cimiteri” (per citare la rubrica del Capo XVIII D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285 e s.m., aspetto da cui consegue che il concessionario non usufruisce unicamente – dell’area (porzione di area cimiteriale) avuta in concessione, ma altresì del cimitero e dei suoi servizi o, se si vuole, di alcune delle sue funzionalità e servizi. Pensiamo, a mero titolo esemplificativo alle aree di parcheggio, al servizio (sottolineando il termine “servizio”) di custodia (che comprende più prestazioni, dalle aperture/chiusure degli accessi negli orari localmente stabiliti, alla tenuta delle registrazioni cimiteriali e quanto altro connesso a tale servizio), all’uso di parti comuni, quali la viabilità interna al cimitero, fino a giungere alla fruizione dell’erogazione dell’acqua, quest’ultima fruibile tanto per le sepoltura nei compi ad inumazione di cui al sopra ricordato art. 58 D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285 e s.m., l’illuminazione cimiteriale (da non confondere con l’illuminazione votiva a servizio di singoli sepolcri), oppure ad altre prestazioni che il cimitero assicuri ai diversi “frequentatori” – l’uso di questo termine è intenzionale – spesso senza porre altri criteri, cioè in termini universali.
A questo aspetto segue altro, cioè il fatto che la manutenzione – come la vigilanza e l’ordine – (e sarebbe interessante approfondire il significato di questi due termini …) dei cimiteri spetti al comune (art. 51 d.P.R. 10 settembre 1990, n. 285 e s.m.), titolarità (obbligo?) che attiene al cimitero in quanto tale, ma non si estende, né potrebbe estendersi, alla manutenzione dei manufatti sepolcrali eretti, a cura, onere e diligenza dei concessionari, sulle aree avute in concessione.
Si tratta di due aspetti che portano a dover separare, distinguere tra “cimitero” e “sepolcro privato nel cimitero”, il quale peraltro fruisce del primo, anche se in funzione dell’esercizio della propria posizione giuridica sorta con la stipula del regolare atto di concessione.
Appare difficile immaginare che un sepolcro privato nei cimiteri sia tanto isolato da non fruire di alcuno dei servizi e/o prestazioni del cimitero, anche alla luce del disposto dell’art. 94, comma 3 d.P.R. 10 settembre 1990, n. 285 e s.m. (se, accademicamente, ciò avvenisse, verrebbe da dubitare che si tratti di sepolcri privati nei cimiteri).
Ex plurmis, merita altresì di citarsi la pronuncia del T.A.R. per la regione Campania, Napoli, Sez. 3^, 28 gennaio 2019, n. 436.