Concessioni cimiteriali ad enti

Introduzione
L’art. 90 D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285 e s.m., con cui si apre il Capo XVIII rubricato: “Sepolcri privati nei cimiteri, prevede, regola l’ammissibilità, se ed in quanto previsto dal piano regolatore cimiteriale (P.R.C.) (successivo art. 91, che ne costituisce la pre-condizione di legittimità), di concedere aree (porzioni di aree) cimiteriali a privati e ad enti l’uso di aree per la costruzione di sepolture a sistema di tumulazione individuale, per famiglie e collettività, ammettendosi (comma 2) che costoro possano impiantare, in luogo di sepolture a sistema di tumulazione, campi di inumazione per famiglie e collettività, purché tali campi siano dotati ciascuno di adeguato ossario.
L’art. 93 D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285 e s.m., al comma 1, affronta, regolandolo, il diritto di uso delle sepolture private concesse b>[A] a persone fisiche è riservato alle persone dei concessionari e dei loro familiari; di quelle concesse [B] ad enti è riservato alle persone contemplate dal relativo ordinamento e dall’atto di concessione.
In ogni caso, tale diritto si esercita fino al completamento della capienza del sepolcro (non si affronta qui quanto prevede il comma 2 poiché esso è pertinente alle concessioni fatte a privati, riconoscendo come poco, o nulla, proponibili ipotesi di convivenza col concessionario quando questo sia un “ente”, mentre, astrattamente, l’ipotesi potrebbe, a certe condizioni, aversi quando il concessionario sia, appunto, un “ente” per le situazioni di “benemerenza”, fermo restando il rispetto dei criteri stabiliti (se vi siano, altrimenti l’ipotesi non è percorribile) nel Regolamento comunale di polizia mortuaria).
Infatti qui si cerca di delineare gli (o, alcuni di essi) aspetti nel caso di concessioni ad “enti”. Incidentalmente, si rammenta come gli “enti” siano richiamati altresì all’art. 88, comma 3, nonché all’art. 98 D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285 e s.m. (qualche approfondimento potrebbe richiedere l’art. 100).

Quali “enti”?
In primis, pare importante individuare quali siano i soggetti costituenti “enti”, a questi fini. Se il termine “privati” potrebbe, con molta grossolanità, essere riconducibile a quello di “persone fisiche” (tanto più considerandosi come questa sia la situazione nettamente prevalente), tuttavia vi sono soggetti che non sono persone fisiche, ma che potrebbero non essere, almeno non immediatamente, riconducibili al concetto di “enti”: è il caso delle società, le quali hanno personalità giuridica alla luce dell’art. 13 C. C. (con rinvio al Libro V dello stesso C.C.).
Le si cita, dal momento che l’art. 92, comma 4 D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285 e s.m. inibisce che possa essere fatta concessione di aree per sepolture private a persone o ad enti che mirino a farne oggetto di lucro e di speculazione, quanto (art. 2247 C. C.) la funzione della società è l’esercizio in comune (tra i soci) di una attività economica allo scopo di dividerne gli utili.
Per altro, questo “scopo di dividere gli utili” non è, in sé, in contrasto col richiamato art. 92, comma 4 D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285 e s.m., per il fatto che questo considera che l’obiettivo di farne “oggetto di lucro e di speculazione” ha riguardo alla concessione cimiteriale in quanto tale.
Ne consegue che un soggetto (nel caso di specie, una società) non va considerato rispetto ai propri fini, ma rispetto ai fini cui intenda destinare la concessione cimiteriale (es.: per l’accoglimento di pre-determinate categorie di defunti).
In questo senso, le società vengono a trovarsi in una posizione in qualche modo intermedia, essendo indubitabilmente “privati”, ma, quando assumano la qualità di concessionari di aree cimiteriali, vanno considerate come se fossero “enti”.

Questa digressione ha permesso di introdurre la questione, molto importante sotto il profilo degli effetti, della “personalità giuridica”, cosa che porta a ricordare le previsioni degli artt. 11, 12 e 13 C. C.: se dell’art. 13 è già stato fatto, sostanzialmente, cenno, il primo considera le provincie (aggiungeremmo altresì le città metropolitane), i comuni e gli enti pubblici riconosciuti come persone giuridiche (e, ovviamente, lo Stato), soggetti rispetto a cui non si formulano ulteriori considerazioni.
L’art. 12 è, oggi, stato abrogato dal D.P.R. 10 febbraio 2000, n. 361 e, prima, aveva ad oggetto le “persone giuridiche private”, cioè le associazioni, fondazioni, altre istituzioni a carattere privato”, soggetti che acquistavano la personalità giuridica mediante l’istituto del riconoscimento.
Il già ricordato D.P.R. 10 febbraio 2000, n. 361 “Regolamento recante norme per la semplificazione dei procedimenti di riconoscimento di persone giuridiche private e di approvazione delle modifiche dell’atto costitutivo e dello statuto (n. 17 dell’allegato 1 della legge 15 marzo 1997, n. 59)” è stato uno dei numerosi provvedimenti adottati in ambito dell’allora chiamata “semplificazione” col tentativo di giungere a quella che era chiamata “desertificazione” normativa, utilizzando strumenti regolamentari in luogo di norme di rango primario, cosa non sempre riuscita dato che alcuni di questi interventi hanno dovuto scontare effetti per cui conservavano forza ben superiore (o, solo diversa?) da quella strettamente regolamentare.
Tralasciando le motivazioni originarie, non si va oltre al ricordare come il suo art. 1, comma 1 richiami, anche testualmente, l’abrogato art. 12 C. C., mentre mutano il procedimento, i soggetti e gli altri elementi attuativi.
Il ché ha comportato anche alcuni effetti “collaterali”, ad esempio riguardo alle “associazioni riconosciute aventi tra i propri fini quello della cremazione dei cadaveri dei propri associati” che, nel precedente contesto, dovevano di un “riconoscimento” in ambito nazionale, mentre nel contesto attuale esso opera in ambito regionale (Cfr.: art. 7), con la conseguenza che al di fuori dalla regione, l’associazione non ha più la natura di “associazione riconosciuta” (e il decesso di un associato in regione diversa da quella di riferimento come iscrizione è tutt’altro che improbabile).

Casi speciali che non sono riconducibili all’art. 12 C. C., fino a che applicabile, o, successivamente, al D.P.R. 10 febbraio 2000, n. 361 sono quelli degli enti che sono riconducibili agli ambiti religiosi, distinguendo tra quelli riconducibili all’art. 7 Cost. rispetto a quelli riconducibili all’art. 8 Cost., oltretutto avendosi sempre presente come questi ultimi abbiano numerose regolazioni specifiche, ciascuna delle quali data da ciascuna singola Intesa e, per i culti che ancora non abbiano stipulato Intese, dalle disposizioni della L. 24 giugno 1929, n. 1159 e relativo regolamento attuativo, R.D. 28 febbraio 1930, n. 289.
In particolare, per le prime (Chiesa cattolica), deve ricordarsi articolari la L. 20 maggio 1985, n. 222 “Disposizioni sugli enti e beni ecclesiastici in Italia e per il sostentamento del clero cattolico in servizio nelle diocesi”, il cui art. 1 prevede che: “Gli enti costituiti o approvati dall’autorità ecclesiastica, aventi sede in Italia, i quali abbiano fine di religione o di culto, possono essere riconosciuti come persone giuridiche agli effetti civili con decreto del Presidente della Repubblica, udito il parere del Consiglio di Stato., per cui vi è, comunque, un “riconoscimento”, integrato dalla locuzione: “agli effetti civili”, che sta ad esplicitare come tali enti ecclesiastici abbiano già una personalità giuridica nell’ambito del diritto canonico, tale che possa essere “riconosciuta” anche “agli effetti civili”.

Quanto precede dovrebbe essere sufficiente per un’individuazione degli enti ai fini della gestione delle concessioni cimiteriali. Merita, però, di approfondirsi il motivo per il quale sono stati fatti richiami alla questione della loro personalità giuridica, in alcuni casi propria, in altri attribuita dal “riconoscimento”: ciò è dovuto al fatto che la titolarità della personalità giuridica costituisce una pre-condizione per porre in essere un rapporto giuridico quale è quello di acquisire, e conservare per la sua durata, una concessione cimiteriale, tanto più che questa ha ad oggetto un’area assoggettata al regime dei beni demaniali.

Sguardi sul passato
In ambito cimiteriale molto frequentemente occorre affrontare situazioni che non hanno ad oggetto concessioni “nuove”, quanto concessioni cimiteriali spesso risalenti e per le quali si dovrebbe, a titolo singolare, fare riferimento alle norme vigenti al momento del loro sorgere, variamente mutate nel tempo, talora anche risalenti a epoche pre-Unitarie e quindi con riferimenti normativi riferibili a corpus normativi talora anche di laborioso reperimento.
Data la pluralità delle possibili fonti, nonché quella delle variazioni nel tempo di queste, appare ben difficile formulare indicazioni “omnibus, valide sempre e comunque dovunque, dato che ogni approfondimento in proposito – per le sue stesse caratteristiche richiede – sempre – analisi specifiche e specializzate.

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Sereno Scolaro

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