Come si può praticare la “caccia” al concessionario? – 1/2

Introduzione
Una delle situazioni di maggiore complessità, cui possono trovarsi di fronte i gestori di cimiteri, è quella che riguarda l’individuazione degli (attuali) aventi titolo sulle concessioni cimiteriali, complessità che si aggrava ed accresce via via che le concessioni cimiteriali risalgano nel tempo.
Infatti, nelle concessioni cimiteriali, spesso, si dispone di pochi elementi, magari il nominativo del c.d. fondatore del sepolcro, oltre che dei nominativi dei defunti accoltivi (non sempre documentati in via amministrativa, ma individuabili magari solo dalle iscrizioni effettuate sui sepolcri).
Non parliamo poi delle concessioni cimiteriali, sorte prima dell’Unità d’Italia, anche se questo termine possa risultare apparentemente non pertinente, dato che alcuni territori lo sono dal settembre 1871, oppure anche dal 1° gennaio 2024 (riferendosi ai tempi da cui è iniziata l’applicazione delle leggi italiane).
In tali situazioni vanno tenute anche presenti le difficoltà che possono aversi. in relazione alla “qualità” di conservazione degli archivi comunali, cui si possono, in alcune realtà, anche collegare “prassi” più o meno diligenti nella formazione (e conservazione) degli atti di concessione.
Atti che, a volte, indicano il mero nominativo del concessionario/fondatore del sepolcro, senza molti altri elementi (es.: data di nascita, elementi di appartenenza familiare (es.: paternità, che, forse, talora è presente)) o altre indicazioni per una non equivoca individuazione, “dati” che sarebbero rilevanti per ogni ricerca delle persone che, oggi, possono essere considerati “aventi titolo” sulla concessione cimiteriale di risalente origine.

Una potenziale “bacchetta magica”
Abbastanza recentemente, anche se non ancora “a regime”, è stato introdotto un istituto che, a prima vista, potrebbe apparire come una “bacchetta magica”, essendosi introdotta l’A.N.P.R. (Anagrafe nazionale della popolazione residente; art. 62 D. Lgs. 7 marzo 2005, n. 82 e s.m.), istituto cui possono accedere (art. 5 D.P.C.M. 10 novembre 2014, n. 194) anche le diverse Amministrazioni Pubbliche, nonché gli organismi che erogano pubblici servizi.
Con tale strumento, e nell’osservanza delle modalità, procedure e regole tecniche, potrebbe essere possibile l’acquisizione delle informazioni necessarie.
Probabilmente, prima o poi, ciò sarà anche possibile. Per altro, allo stato attuale (non solo in termini di comuni confluiti nell’A.N.P.R.), questa banca dati è ancora disfunzionale, dal momento che essa risulta disporre, almeno in sede di popolamento iniziale, di dati “attuali”, mentre, ai fini della ricerca degli “aventi titolo” su concessioni cimiteriali pregresse, occorre fare operazioni di ricostruzione di vicende familiari, interessanti archi temporali spesso notevoli, richiedendo accesso a “fonti” pacificamente definibili quali “storiche”, cioè partendo dal concessionario/fondatore del sepolcro per pervenire alle situazioni odierne. Per altro, è uno strumento che, in prospettiva, va tenuto presente, perché potrebbe consentire benefici oggi non presenti.

Partire dall’inizio
Il punto di partenza dovrebbe essere quello di iniziare dall’atto di concessione, cosa non sempre possibile per diverse motivazioni.
Si tralasciano situazioni locali interessate ad eventi straordinari (calamità, guerre, ecc.), per considerare principalmente la questione della qualità di tenuta degli archivi, ma anche quelle che possono essere valutate come prassi, sempre negli ambiti locali, più o meno improprie.
Teoricamente, i concessionari dovrebbero essere in possesso di un esemplare dell’atto di concessione, ma non è detto che le famiglie interessate ne dispongano o ricordino chi, tra di esse, lo detenga o, ancora, non possono escludersi casi in cui sia andato “smarrito” per i più svariati casi.
Per semplicità, assumiamo che le concessioni risalenti siano sorte a partire dal 1891 (il riferimento è al R. D. 11 gennaio 1891, n. 42), dal momento che a partire da questo vi sono state disposizioni che hanno persistito fino al 9 febbraio 1976 (cioè fino a che sia stato vigente il R. D. 21 dicembre 1942, n. 1880), e dove la scelta è motivata anche dall’opportunità di non considerare, in quanto non generalizzabile né uniforme, la normativa antecedente, specie se risalga a prima dell’Unità d’Italia.

In queste fasi, le concessioni cimiteriali erano oggetto di deliberazione da parte del consiglio comunale, che doveva dare giustificazione del fatto che esse non andavano ad erodere l’area cimiteriale destinata alla generalità della popolazione (c.d. fabbisogno cimiteriale) documentando ciò al prefetto, cui spettava un’approvazione e, solo una volta ottenuta quest’autorizzazione, vi erano le condizioni per pervenire alla formazione del regolare atto di concessione.
Ora se l’atto di concessione non sia debitamente stato formato (non mancano casi in cui non vi si provvedeva neppure …) o, soprattutto, non sia (oggi) reperibile, è possibile rintracciare una qualche documentazione che costituisca una sorta di fumus del procedimento che ha portato, o avrebbe dovuto portare, alla formazione dell’atto di concessione.
Una modalità di prima ricerca consiste nella consultazione dei registri delle deliberazioni del consiglio comunale, tanto più che, fino ad un certo periodo, queste erano corredate, prima della loro rilegatura passato l’anno, anche da indici (cronologico, per persone, per materie).
Tenendosi conto che le concessioni cimiteriali non erano quantitativamente molte nei vari anni, la preliminare ricerca sugli indici, fosse anche solo quelli cronologici (per quanto quelli per materia possano essere più immediati nei risultati, non costituisce un grande sforzo di ricerca archivistica l’individuazione delle deliberazioni.
Per altro queste ultime possono presentare una certa quale criticità costituita dal fatto che fossero redatte a mano, cosa che a volte potrebbe essere oggi poco leggibile, per desuetudine (esempi, non esaustivi: oggi si potrebbero scambiare “g” e “z” o viceversa, alcune abbreviazioni che un tempo erano esenti da equivocità possono non essere colte nel loro significato del tempo, ecc.), oppure rilevare la presenza di espressioni diverse rispetto a quelle attualmente in uso: per altro, una volta reperita la deliberazione consiliare, si sono raggiunti alcuni risultati, come la data e nominativi.
Dalla data, si può passare alla consultazione dei registri di protocollo, anch’essi corredati da plurimi e specifici indici, in moda da verificare se vi sia stata corrispondenza, in partenza e in riscontro, da parte della prefettura, e dalla data del riscontro, verificare quali tracce si rilevino nei registri degli atti rogati nell’interesse del comune.
Non solo, ma l’elemento dell’autorizzazione prefettizia, gli atti contrattuali erano soggetti, in termini di esecutività, al visto della G.P.A. (Giunta Provinciale Amministrativa, organo con funzioni sia amministrative che giurisdizionali, soppresso (1971) con l’istituzione dei T.A.R.), cui venivano inviati gli atti per l’ottenimento del visto e che conservava uno degli esemplari, con la conseguenza che l’esemplare trattenuta dalla G.P.A. risulta, oggi, conservato presso l’Archivio di Stato territorialmente competente, cui venivano riversati questi atti, una volta decorsi 40 anni.
E disporre della data, anche solo approssimativa, costituisce fattore utile ai fini di una qualche ricerca presso l’Archivio di Stato, se occorra cioè se le ricerche effettuate non abbiano già dato autonomamente esiti in qualche modo positivi.

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Sereno Scolaro

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