Come sarebbe bello che le abrogazioni fossero tutte esplicitamente … esplicite

Allorquando si debba interpretare un testo di legge (o altra fonte del diritto) occorre tenere presente le prescrizioni dell’art. 12 [1] delle Disposizioni sulla legge in generale, per brevità dette anche “Preleggi“, ma, anche, del successivo art. 15 [2] (che si riportano in note).
Già il primo (art. 12) può prestarsi a fraintendimenti, in particolare quando chi sia chiamato ad interpretare la legge (o altre fonti del diritto) sia orientato ad ottenere, dall’interpretazione, un qualche risultato, in quanto può anche essere difficile spogliarsi da atteggiamenti pre-giudiziali e mantenere la mente avulsa da preconcetti o atteggiamenti particolari.
Il secondo (art. 15) è ancora maggiormente esposto a fraintendimenti. Infatti, occorre tenere presente i principi dettati dalla disposizione.
Si tratta:
{A} della riserva dell’abrogazione da parte di legge posteriore, cosa che porta all’ampliamento del principio nei casi in cui una data norma sia di rango inferiore a quello della legge, nel senso che ai fini dell’abrogazione occorre – almeno – norma di pari rango, dove quell’”almeno” tiene conto che una noma gerarchicamente sovraordinata ha forza abrogativa di norma di rango secondario, essendo questa subordinata (Cfr.: Artt. 3 e, soprattutto, per quanto qui rileva, 4 delle stesse Preleggi);
{B} l’abrogazione può avvenire per dichiarazione espressa, oppure
{C} l’abrogazione può aversi per incompatibilità tra le nuove disposizioni e quelle preesistenti, oppure, ancora
{D} quando le nuove norme regolino l’intera materia già regolata dalle norme precedenti.

Fino a qui tutto può apparire anche semplice, se non fosse che spesso il “legislatore” ricorre a percorsi che non sono sempre immediatamente riconducibili a questi schemi.
In occasione di colloqui con persona che da 25-30 anni (non importa il dato temporale puntuale, ma solo l’ordine di grandezza) ha operato nel contesto dei partneriati pubblico privati (PPP), emergeva che questi valutasse con maggior favore la prospettiva in cui l’iniziativa di un project financing prendesse l’avvio dall’Amministrazione che non nel caso in cui un operatore economico assumesse il ruolo di promotore.
Non interessano le motivazioni, sorte da un’esperienza pluridecennale, sottostanti a questo favor. Si tratta di un impianto che trova (o, meglio, trovava) fondamento nell’art. 183 D. Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, il quale è stato oggetto di abrogazione, espressa (dal 1° luglio 2023), da parte dell’art. 226, comma 1 D. Lgs. 31 marzo 2023, n. 36.
Ma se si va a leggere la norma corrispondente a quella sopra citata, cioè l’art. 193 si nota, ma si può anche non notare – almeno di primo acchito – come questa possibilità non sia più presente, mentre ora solo gli operatori economici possono presentare proposte in questo senso.

È stato detto che “si può anche non notare” dal momento che l’assenza di riferimenti, espressi, la mancanza di ogni riferimento ad una tal espunzione della fattispecie dal testo non sempre favorisce l’immediata percezione degli effetti abrogativi.
Il fatto che non se ne parli (più) non agevola la presa di conoscenza che l’ipotesi è stata espunta dall’ordinamento.
Altro esempio potrebbe essere quello che ha interessato l’art. 4 L. 30 marzo 2001, n. 130 (entrata in vigore il 4 maggio 2001), questione già affrontata in precedenza, con cui è stata apportata una modifica all’art. 338, comma 1 T.U.LL.SS., R. D. 27 luglio 1934, n. 1265, disposizione questa oggetto di “riscrittura” (congiuntamente ad altre parti del citato art. 338 T.U.LL.SS.) da parte dell’art. 28 L. 1° agosto 2002, n. 166, con la conseguenza che, dal 18 agosto 2002, la modifica introdotta dall’art. 4 L. 30 marzo 2001, n. 130 è stata abrogata.

Anche se negli esempi proposti (se ne potrebbero formulare anche altri), vi sia stata una qualche “dichiarazione espressa”, le modalità con cui ciò è avvenuto hanno prodotto effetti negli … effetti delle disposizioni, anche se non vi sia stata una “dichiarazione espressa” di abrogazione del PPP ad iniziativa dell’Amministrazione o dell’avvenuta cessazione (espunzione) dall’ordinamento giuridico della figura dei “cimiteri di urne”.
Non si critica la prassi redazionale delle norme, ma unicamente si evidenzia come, anche quando vi sia il pieno (e formale) rispetto delle prescrizioni contenute nelle Preleggi, non mancano casi in cui gli effetti delle leggi posteriori non sempre sono rilevabili in modo immediato solo dalla lettura delle nuove norme, dato che occorre una visione che consideri i diversi aspetti e raffronti le diverse disposizioni che nel tempo si susseguono, inclusi i loro effetti, anche quelli, per così dire, “collaterali”.
Quanti sono chiamati a “maneggiare”, ed applicare, i testi normativi, sono molto spesso chiamati anche ad un’approfondita opera di analisi e di comparazione non sempre piana e immediata, ma spesso tutt’altro.


[1] – Disposizioni sulla legge in generale, Capo II (Dell’applicazione della legge in generale) – Art. 12 “Interpretazione della legge” –
[I] Nell’applicare la legge non si può ad essa attribuire altro senso che quello fatto palese dal significato proprio delle parole secondo la connessione di esse, e dalla intenzione del legislatore.
[II] Se una controversia non può essere decisa con una precisa disposizione, si ha riguardo alle disposizioni che regolano casi simili o materie analoghe; se il caso rimane ancora dubbio, si decide secondo i principi generali dell’ordinamento giuridico dello Stato.
[2] – Disposizioni sulla legge in generale, Capo II (Dell’applicazione della legge in generale) – Art. 15 “Abrogazione delle leggi
[I] Le leggi non sono abrogate che da leggi posteriori per dichiarazione espressa del legislatore, o per incompatibilità tra le nuove disposizioni e le precedenti o perché la nuova legge regola l’intera materia già regolata dalla legge anteriore.

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Sereno Scolaro

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