Chi ”seppellisce” chi? E dove? – 1/2

Premessa introduttiva: la fattispecie
Come frequentemente accade, le situazioni che emergono nelle realtà possono superare le fantasie, cioè le impostazioni astratte, magari anche elaborate per motivi “di scuola”.
Ciò accade in particolare quando nelle realtà locali vi siano poche attenzioni attorno ad aspetti specifici, specie allorquando la gestione dei cimiteri e la regolazione dei diritti d’uso siano “senza padrone”, cioè quando le diverse attività siano distribuite per fasi, attribuendone una o più a quale momento organizzativo (leggasi: ufficio), altra ad altri, spesso “sparpagliandole” tra più uffici.
Per esempio, alcune fasi sono attribuite all’ufficio dello stato civile, a volte per mera “assonanza” con fatto che a questo spetta la formazione e tenuta dei registri per gli atti di morte – cosa che può anche indurre ad indebite sovrapposizioni tra le funzioni proprie dei servizi di competenza dello Stato e gestite dai comuni (art. 14 T.U.E.L., D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e s.m.) e le funzioni amministrative proprie dei comuni relative alla popolazione ed al territorio (art. 13 stesso T.U.E.L.), tra le quali rientrano le funzioni di polizia mortuaria, nonché di gestione dei cimiteri (richiamando, ex plurimis, l’art. 51 D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285 e s.m.
Ma anche in questi ultimi scenari possono esservi “sparpagliamenti” di funzioni, ad esempio con segmentazioni di competenze tra l’ufficio tecnico (useremmo qui, e volutamente, termini del passato, dal momento che in molti casi sono presenti denominazioni delle strutture organizzative di altro contenuto), all’ufficio economato, all’ufficio contabilità (o, ragioneria), all’ufficio segreteria, all’ufficio contratti, ecc. con la conseguenza che manca l’attribuzione di una titolarità delle funzioni, neppure nel senso di individuare, tra i diversi momenti organizzativi, uno che assolva ad un qualche ruolo di coordinamento, pur nel rispetto delle singole “specializzazioni”.
Si tratta di situazioni che non trovano soluzioni neppure nel Regolamento comunale di organizzazione degli uffici (art. 48 citato T.U.E.L.), il solo che rientri nelle competenze della giunta comunale e, dove il richiamo all’espressione “Regolamento comunale” può indurre a fraintendimenti con altro Regolamento comunale, quello “specializzato” cioè il Regolamento comunale di polizia mortuaria, tanto che non mancano casi in cui questo ultimo presenti disposizioni incongrue, in quanto pertinenti al primo, per non parlare di al Regolamenti comunali (e.g.: quello cui rinvia l’art. 21 D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285 e s.m.).

Il caso di specie
Ciò premesso, si illustra una situazione specifica del tutto concreta. Con atto, costituito quale scrittura privata, in data … 1995 (debitamente registrato presso il territorialmente competente Ufficio registro atti privati) un comune ha concesso a XY, classe 1931, all’epoca residente in detto comune, n. 2 loculi (individuati con il nn. N e N+1, fila Z) in uno dei cimiteri del comune, concessione per la durata di 70 anni decorrenti dalla data della predetta scrittura privata.
Al n. V) di questa è previsto che i loculi sono riservati alla persona del concessionario e alla propria famiglia restando vietato il trasferimento a terzi sia per vendita che per donazione.
Al successivo n. V+2) è previsto che gli aventi diritto dovranno, allo scadere della concessione, salvo diverse disposizioni di legge o di regolamento, domandarne la riconferma, che verrà accordata dietro versamento …. In mancanza di tale domanda il loculo ritornerà nella libera disponibilità del comune .
Successivamente, con atto autografo, scritto di pugno, datato e sottoscritto il … 2001 il predetto concessionario afferma: “… lascio in eredità un loculo n. N sito nel cimitero di …. a mia moglie AB.”.
Tale documento presenta le caratteristiche richieste per il testamento olografo (art. 602 C.C.), mentre non risulta proprio essere avvenuta la pubblicazione, condizione perché possa avere trovato esecuzione (art. 620, comma 5 C.C.).
Non risultano notizie se vi sia stata accettazione dell’eredità o istituti consimili, inclusi quelli taciti, ma appare da approfondire se la persona istituita ad erede, limitatamente al loculo, rivestisse propriamente della qualità di “moglie”, dato che, in tale evenienza tale persona rientrerebbe tra i legittimari (artt. 536 e ss. C.C.) per i quali sussiste riserva, rendendo conseguentemente incongrua la previsione contenuta nel documento qui considerato.
Inoltre, va approfondita la questione se tale atto riguardi un “oggetto” rientrante nell’asse ereditario e se si tratti di disposizioni che possano costituire materia di testamento.
Va subito considerato che la qualificazione di “moglie” richiede che questa sussista sulla base di legge o, se (eventualmente) vi sia stato matrimonio celebrato in conformità ad altro ordinamento, che un tale matrimonio abbia prodotto anche effetti civili.

Alcuni approfondimenti su Regolamento comunale di polizia mortuaria, per quanto parziali
Disponendosi di un estratto del Regolamento comunale di polizia mortuaria, approvato con deliberazioni del 2000, 2001, 2002 (si omettono perché poco rilevanti le esatte date), si da atto che questo Regolamento modifica le durate delle concessioni, ma al comma 6 (l’articolo non è individuabile dall’estratto come inviato; probabilmente si tratta dell’art. …, deducendolo dal contesto) si prevede che “Sono fatte salve le concessioni disposte precedentemente all’approvazione del presente Regolamento che restano disciplinate dalle norme del contratto di concessione e non sono suscettibili di rinnovo alla prima naturale scadenza.”.
In altri termini, relativamente ai loculi qui interessati viene meno la possibilità di rinnovo, alla scadenza del 70ennio.

Emersione di conflittualità endo-familiare
Con una nota dell’agosto 2020 inoltrata per mezzo di posta elettronica, la figlia del concessionario chiede notizie circa una “Richiesta spostamento salme cimitero di … dell’agosto /2019”, lamentando di non avere avuto notizie “essendo ormai trascorso un anno dalla data in cui la richiesta è stata formulata”.
Il giorno successivo la stessa corrisponde, sempre con posta elettronica, col sindaco del comune nei seguenti termini:
Egregio Signor Sindaco
in data … ho formulato al Comune nella persona della Sig ra … la richiesta di spostare le salme di mia mamma e di mia sorella accanto al loculo del papa, nel cimitero di …. Le concessioni di entrambi i loculi erano state acquistate a suo tempo da mio padre
XY.
Mi fu detto che in quel momento per problemi tecnici era meglio non procedere (per via della stagione estiva suppongo) ma che sarei stata contattata al più presto per dar seguito alla mia richiesta, motivata, dal desiderio di avere la mia famiglia riunita.
È passato un anno e non so ancora nulla. Due giorni fa ho scritto al Responsabile dell’Ufficio Tecnico mettendo in conoscenza anche la Sig ra …, continuo a non ricevere risposte. (usuali formule di chiusura)
”.
Successivamente, con nota del … dell’avv. … provvede, riferendosi in particolare alla richiesta di traslazione delle spoglie mortali di … dec. 1992, madre della stessa figlia del concessionario e moglie di questo ultimo, e di …. dec. 1997, sorella della persona richiedente (e figlia del concessionario), le cui spoglie mortali sono costitute da urna cineraria, dal loculo n. N+3 fila T al loculo n. N fila Z nel cimitero di …
Tale richiesta non ha trovato riscontro, a diffidare il comune a provvedere, assegnando il termine di 30 giorni, alla richiesta traslazione. Nel contempo, con la medesima nota e nell’interesse dell’assistita a conoscere lo stato attuale dei due loculi concessi in uso da codesto comune al proprio padre ed alla propria madre, ed acquisire la relativa documentazione, integrando ciò con istanza di accesso agli atti (artt. 22 e ss. L. 7 agosto 1990, n. 241 e s.m.), così sommariamente elencati: 1) atto di concessione, 2) documenti relativi all’attuale stato di occupazione dei 2 loculi concessi a XY, 3) atto di concessione di loculo a … (moglie di XY, 4) regolamento comunale.

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Sereno Scolaro

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