Autorizzazione alla cremazione: vi è ancora linearità? – 3/3

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Non è finita! In sede di conversione del D.L. 21 marzo 2022, n. 21 – convertito, con modificazioni, nella L. 20 maggio 2022, n. 51 (quest’ultima pubblicata nella G.U. n. 117 del 20 maggio 2022 e quindi in vigore dal giorno successivo alla pubblicazione), è stato introdotto (con una tecnica “brutta” e deteriore consistente nell’”infilare” disposizioni in testi aventi tutt’altri oggetti e/o riguardanti altre materie) al D.L. oggetto di conversione, l’art. 36-bis [3], che ha apportato modificazioni all’art. 79, comma 2 D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285 e s.m., ma non al suo comma 1, e trascurando totalmente la previsione, operante per la cremazione dei cadaveri (e la disposizione modificata considera proprio queste situazioni), dell’art. 3, comma 1, lett. b) L. 30 marzo 2001, n. 130.
Si tratta di una modifica che incide su un aspetto che, un tempo, era cruciale, cioè quella per cui le dichiarazioni sostitutive dell’atto di notorietà avevano riguardo a “fatti” – nonché “stati” e “qualità personali” – ma non potevano allora essere utilizzate per esplicitare “manifestazioni di volontà”!
Evidentemente si ha una dilatazione dello strumento rispetto a situazioni (allora) non ammesse, per non dire vietate. Pensate a quanto dibattito vi sia stato sul tema!
Vi è stato qualche Autore (vedi: Cremazione ed atto sostitutivo in atto di notorietà: ambiti di applicazione) che, correttamente, si è posto la domanda di quale possa essere il rapporto tra le norme così risultanti, anche chiedendosi perché il “legislatore” (chi è?) sia intervenuto solo sul R e non anche su L, cercando di capire, per quanto umanamente possibile le motivazioni che siano state al fondo di questa scelta.
Il rilievo non è fuori luogo, dal momento che questa modifica sembra azzerare l’istituto del “processo verbale”, previsto dalla L, con un’evidente alterazione della gerarchia delle fonti del diritto.
Dato che il neo-introdotto art. 36-bis appena citato modifica il (solo) comma 2 dell’art. 79 d.P.R. 10 settembre 1990, n. 285 e s.m. si dovrebbe (potrebbe?) concludere che sia rimasto immune da modificazioni il precedente comma 1 dello stesso articolo: ma non è proprio così, dato che se si considera che le aggiunte/integrazioni sono apportate al (solo) comma 2 nella parte dell’art. 36-bis che motiva la scelta per queste aggiunte integrazioni vi è, tra le altre considerazioni, altresì l’espressa indicazione: al fine di velocizzare e semplificare le attività dell’ufficiale di stato civile degli enti locali.
E questa formulazione “proietta la propria ombra” anche sul comma 1 D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285 e s.m., per cui non può questo essere letto in termini rigidamente letterali, nel senso che la competenza al rilascio dell’autorizzazione alla cremazione spetti al sindaco, ma piuttosto all’ufficiale dello stato civile.
Forse il “legislatore” non se ne è neppure accorto. Ma come spiegarlo ad un qualche interprete … in buona fede “ruspante”? Non vi è qui un qualche giudizio di valore, né di merito, ma solo la constatazione del fatto che, a volte, chi sia chiamato a “leggere” (interpretare e applicare) le norme non sempre è posto nella condizione di cogliere alcuni “risvolti” o di avere una visione globale di un complesso di norme che si intrecciano e aggrovigliano.
Con maggiore rassegnazione, probabilmente è, o può essere, eccessiva la pretesa che il “legislatore” si muova sempre con logiche di razionalità, spesso valutando, anche esso come chi sia chiamato ad interpretare le norme, solo alcuni aspetti, perdendo un po’ (a volte, molto) di vista il quadro generale, cosa anche possibile dato che spesso il “legislatore” è sottoposto a pluralità di in-put, di varia ed eterogenea provenienza, che ostacolano, appunto, una visione generale, coordinata e coerente.
Non è una critica al “legislatore”, ma solo la presa d’atto di quanto sia difficile conservare ed assicurare un quadro di riferimento complessivo, coerente e funzionale, con tutte le criticità che ne derivano.
Per altro, dal momento che il “legislatore” ha, come dev’essere, un’origine elettiva, la questione si sposta naturalmente sul ruolo che il personale “tecnico” che assolve ad un ruolo di supporto, ambiente in cui non sempre è presente una capacità di avere una visione globale, intersettoriale, non miope: non mancano situazioni in cui anche in questi contesti vi siano cognizioni parziali, accentuazioni di un aspetto con rimozione (o non conoscenza) di altri.
Non basta che un determinato percorso professionale e/o di carriera abbia posto una data figura in posizione apricale o pre-apicale in una data struttura organizzativa per assicurare i necessari (anche minimi) livelli di qualificazione, ma se queste figure abbiano cognizione della propria caratura, possono anche ricorrere a ricorrere, essi stessi, a soggetti terzi che siano nelle condizioni di disegnare un quadro generale, un impostazione che, per quanto possibile, prevenga i limiti, umani, che costituiscano la porta aperta per interpretazioni (non solo del giudice, quale peritus peritorum, ma altresì di quanti, a diversi livelli, sono chiamati ad interpretare e, quindi, attuare le norme) su cui diverrebbe non prescindibile il fatto di non esprimere giudizi, men che meno di valore.
In fondo ci potrebbe stare una soluzione semplice semplice, consistente in una modifichina, proprio mignon, prevedendo un unico articolo che, intervenendo, sostituendolo, sull’incipit dell’art. 3 L. 30 marzo 2001, n. 130, lo modifichi, più o meno, nel seguente senso: “All’articolo 3, comma 1 della legge 30 marzo 2001, n. 130 il periodo dalle parole “Entro sei mesi dalla data in vigore della presente legge” fino alle parole “sulla base dei seguenti principi” è sostituito dalle parole “La cremazione è regolata dalle seguenti disposizioni: “. Volendo, se proprio lo si voglia, si potrebbe aggiungere anche un periodo finale, aggiungendo un ulteriore comma all’incirca del seguente tenore: “Le norme di adeguamento e coordinamento alle disposizioni del comma 2 sono adottate, con regolamento emanato ai sensi dell’art. 17, comma 3 [4] legge 23 agosto 1988, n. 400, entro …. mesi dall’entrata in vigore della presente legge..
Sarebbe poi così tanto difficile?


[3] – D.L. 21 marzo 2022, n. 21, convertito, con modificazioni, nella L. 20 maggio 2022, n. 51 “ Misure urgenti per contrastare gli effetti economici e umanitari della crisi ucraina.” – Art. 36-bis (Misure urgenti in materia di semplificazione amministrativa).
1. In considerazione dell’incremento delle attività richieste al personale amministrativo degli enti locali con riferimento alle attività di soccorso, accoglienza e assistenza alla popolazione ucraina in conseguenza della grave crisi internazionale in atto, nonché allo smaltimento delle pratiche pregresse accumulate a causa dell’emergenza epidemiologica da COVID-19, al fine di velocizzare e semplificare le attività dell’ufficiale di stato civile degli enti locali, all’articolo 79, comma 2, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1990, n. 285, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: “, ovvero da dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà ai sensi dell’articolo 47 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445.
[4] – L’indicazione è, volutamente, una provocazione, dal momento che sarebbe pertinente citare il comma 1, ma vi si ricorre ai fini di richiamare l’attenzione sugli atti de quo.
Troppo spesso si hanno richiami all’art. 17 L. 23 agosto 1988, n. 400, spesso con riguardo o al comma 1 o al comma 2, ma pochi, salvi “tecnici accorti”, hanno chiara la differenza (ma le Lettrici ed i Lettori sono abbastanza smaliziate/i da coglierla, così come da cogliere questa provocazione).
Col richiamo al comma 3, si mira ad un esito maggiormente snello, anche se norme di adeguamento e coordinamento (soprattutto coordinamento) tra fonti del diritto, nel caso, sia di rango primari (legge), sia di rango secondario (regolamento) non costituiscono materia del comma 3.
Ma, negli ultimi anni (decenni?), si sono visti interventi normativi, da parte dei livelli di governo esercenti la funzione legislativa (e regolamentare) incoerenti con i più elementari principi giuridici, per cui non ci si può stupire oltre.
E i “tecnici” seri (e ve ne sono) ben saprebbero contrastare questa provocazione.

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Sereno Scolaro

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