- Autorizzazione alla cremazione: vi è ancora linearità? – 1/3
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Si fa notare come dall’indirizzo formulato dal Dipartimento della Funzione Pubblica emergano anche questioni circa la natura (o ritenuta tale) della manifestazione di volontà resa dal coniuge (o altri familiari legittimati), nel senso di affermare, contro il dettato testuale delle norme – sia dell’art. 79 Regolamento di polizia mortuaria, sia dell’art. 3 L. 30 marzo 2001, n. 130 – non abbia la natura di manifestazione di volontà propria, quanto di una “rappresentazione” della volontà del defunto!
Finora, è stata affrontata una situazione che vedeva sia linee interpretative (e comportamenti operativi) che non sempre coglievano il rapporto venutosi a creare tra le fonti normative:
Regolamento di polizia mortuaria – Legge sulla cremazione [di seguito, chiameremo R quanto regolato dall’art. 79 D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285 e s.m. e L quanto regolato dall’art. 3, comma 1, lett. b) L. 30 marzo 2001, n. 130], al punto che si sono viste norme regionali (… tralasciamo, per un momento, se sussista in materia competenza legislativa regionale …) che hanno usato uno “strumento” – tra R e L – per alcune attività e altro per altre.
Ad esempio la L. R. Piemonte 31 ottobre 2007, n. 20 e s.m. prevede (art. 2, comma 2) che 2. La cremazione e la conservazione delle ceneri nei cimiteri sono disciplinate dal decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1990, n. 285 (Approvazione del regolamento di polizia mortuaria), nonché all’art. 2, comma 5) che 5. L’affidamento e la dispersione delle ceneri sono disciplinate dalla legge 30 marzo 2001, n. 130 (Disposizioni in materia di cremazione e dispersione delle ceneri) nel rispetto della volontà del defunto, comprovata …..).
Oppure la scelta per uno solo, come nel caso dell’art. 2, comma 1 L. R. Sicilia 17 agosto 2010, n. 18 (che, per inciso, cita la L. 30 marzo 2001, n. 130 solo all’art. 4 per “auto-determinarsi” un termine già presente, e perento da quasi 9 anni, nell’art. 6 stessa L. 30 marzo 2001, n. 130 in materia di piani regionali di coordinamento) che prevede: 1. La cremazione dei cadaveri, la conservazione delle ceneri all’interno dei cimiteri e il loro trasporto dall’impianto di cremazione a destinazione, avvengono secondo quanto previsto dal decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1990, n. 285 e successive modifiche ed integrazioni e dalla presente legge.
Poi è iniziata la pandemia, con la dichiarazione dello stato di emergenza (D.P.C.M. 31 gennaio 2020), ai sensi del D. Lgs. 2 gennaio 2018, n. 1, contesto che ha visto l’adozione di numerose misure di prevenzione e profilassi, portando pressoché tutte le Pubbliche Amministrazioni a ri-organizzare i propri rapporti con i cittadini, spesso ricorrendo a consentire l’accesso agli uffici pubblici unicamente su appuntamento e quando ciò fosse imprescindibile.
In questo contesto emergenziale è stata, tra gli altri atti, adottata l’Ordinanza del Capo della Protezione Civile n. 664 del 18 aprile 2020, il cui art. 1 interveniva anche su questi aspetti (ma anche su altro).
Queste statuizioni hanno trovato applicazione fino a che, dopo proroghe varie, non è venuto meno lo stato di emergenza (31 marzo 2022), riportando la situazione allo stato precedente la sopra ricordata Ordinanza, cosa che ha creato non poche criticità dato che quelle disposizioni avevano data buona prova di funzionalità, al punto che attraverso interventi su più livelli e da parte di più soggetti, le stesse disposizioni sono state riproposte nell’art. 2 [1] dell’Ordinanza del Capo della Protezione Civile n. 892 del 16 maggio 2022, in applicazione fino al 31 dicembre 2022.
Ma all’art. 1 dell’Ordinanza del Capo del Dipartimento per la Protezione Civile n. 664 del 18 aprile 2020 va “affiancato” altresì l’art. 12 D.L. 19 maggio 2020, n. 34, convert. in L. 17 luglio 2020 n. 77 [2], che alla “coppia normativa” R e L, aggiunge ulteriori elementi (es.: dichiarazioni di nascita, denuncia della causa di morte, certificato necroscopico), in quella che può essere colta come una linea di indirizzo tendenzialmente rivolta nella medesima direzione, ma nulla dice sulla questione dei rapporti che riguardano una tale “coppia normativa”.
Sarebbe nei desiderata che i provvedimenti attuativi di una tale disposizione venissero emanati ed entrassero in vigore prima del 31 dicembre 2022, in modo da poter contare su di una qualche continuità (o, senza che vi siano cesure temporali), anche se in alcune tracce preparatore di tali provvedimenti attuativi è stato colto come sia “saltato” uno (almeno) dei punti che ne costituiscono sostanza.
Si tratta di una situazione, non inconsueta, in cui le norme si sovrappongono le une alle altre (si può ricorrere all’immagine delle onde che s’infrangono sulla spiaggia, cui seguono immediatamente altre onde e poi altre ancora), spesso con “sfaccettature” di differenziazione, cosa che espone al pericolo concreto, molto concreto, che in sede d’interpretazione si possa perdere di vista il quadro complessivo e privilegiare questo o quell’aspetto, portando a linee interpretative (che si traducono in comportamenti) anche diverse, se non a volte perfino contrapposte.
Con queste tecniche di formazione delle norme diventa sempre maggiormente difficile mantenere una “visione generale”.
[1] – Ordinanza del Capo Dipartimento per la protezione civile n. 892 del 16 maggio 2022 – Art. 2 (Disposizioni per facilitare l’attuazione della cremazione e delle pratiche funebri)
1. La formazione degli atti di morte da parte dell’Ufficiale di stato civile può essere effettuata anche sulla base dell’avviso o accertamento di decesso trasmesso telematicamente dall’autorità sanitaria, con inserimento dell’atto stesso nella parte II, serie B dei registri di morte di cui al regio decreto 9 luglio 1939, n. 1238.
2. Le autorizzazioni al trasporto, all’affido ceneri, alla inumazione e tumulazione, alla cremazione e alla dispersione delle ceneri sono rilasciate dal responsabile del Servizio comunale e dall’Ufficio di stato civile, in relazione alle rispettive competenze, sulla base dell’avviso di morte, scheda Istat, certificato necroscopico, e ogni ulteriore dato e informazione in possesso, trasmessi anche telematicamente dalla Direzione sanitaria competente, dal medico curante e dal medico necroscopo o dalla impresa funebre su incarico degli aventi titolo.
3. Gli avvisi, le autorizzazioni e le documentazioni necessarie per la sepoltura o la cremazione vengono formati e inoltrati tempestivamente da parte del comune in cui è avvenuto il decesso all’impresa funebre incaricata, ai gestori di cimitero o crematorio, per via telematica.
4. Le dichiarazioni degli aventi titolo sulla volontà di cremazione, affido o dispersione delle ceneri sono effettuate mediante dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà, ai sensi degli articoli 4 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 con qualsiasi mezzo idoneo, anche in formato digitale e/o elettronico, garantendo in ogni caso l’identità del dichiarante, e sono acquisite ai fini del rilascio dell’autorizzazione, anche per via telematica.
5. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano sino al 31 dicembre 2022.
[2] – D.L. 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, nella L. 17 luglio 2020, n. 77 – Art. 12 (Accelerazione dell’acquisizione delle informazioni relative alle nascite e ai decessi)
1. Ai fini dell’accelerazione dell’acquisizione delle informazioni relative alle nascite e ai decessi di cui all’articolo 62, comma 6, lettera c), del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, recante Codice dell’amministrazione digitale, le strutture sanitarie, i medici, i medici necroscopi o altri sanitari delegati, inviano al Sistema Tessera Sanitaria del Ministero dell’economia e delle finanze i dati:
a) dell’avviso di decesso di cui all’articolo 72, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 3 novembre 2000, n. 396;
b) del certificato necroscopico di cui all’articolo 74, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 3 novembre 2000, n. 396;
c) della denuncia della causa di morte di cui all’articolo 1 del regolamento di polizia mortuaria di cui al decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1990, n. 285;
d) dell’attestazione di nascita di cui all’articolo 30, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 3 novembre 2000, n. 396;
e) della dichiarazione di nascita di cui all’articolo 30, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 3 novembre 2000, n. 396.
2. La trasmissione dei dati di cui al comma 1 esonera i soggetti interessati all’ulteriore invio ai Comuni di ulteriore attestazione cartacea.
3. Il Sistema Tessera Sanitaria rende immediatamente disponibili, senza registrarli, i dati di cui al comma 1:
a) all’Anagrafe Nazionale della Popolazione Residente (ANPR), per le finalità di cui all’articolo 62, comma 6, lettera c) del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, recante Codice dell’amministrazione digitale;
b) tramite Posta elettronica certificata (PEC), ai Comuni non ancora collegati alla ANPR;
c) all’ISTAT.
4. Con uno o più decreti del Ministero dell’economia e delle finanze, di concerto con il Ministero della salute e con il Ministero dell’interno, previo parere del Garante per la protezione dei dati personali, sono definiti i dati di cui al presente articolo e le relative modalità tecniche di trasmissione.
5. Dall’attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le amministrazioni interessate provvedono allo svolgimento delle attività del presente articolo con le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente.