Attorno ai sepolcri … “inidonei”

Premessa
Qualche tempo addietro (prima del 1990) un’ASL, nell’esercizio delle proprie funzioni di cui all’art. 51, comma 2 D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285 e s.m., aveva rilevato la presenza nel cimitero di sepolcri ritenuti “inidonei” o, altrimenti, non utilizzabili in quanto in contrasto con le disposizioni che regolano la tumulazione, nella specie non rispondenti all’art. 76 D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285 e s.m.
Dato che il comune aveva provveduto ad informare i concessionari, o loro aventi causa, di tale inidoneità, richiedendo l’esecuzione di interventi ed opere volte alla “messa a norma”, la vicenda è giunta avanti al T.A.R., che non ha potuto fare altro che prendere atto della correttezza di questi interventi, ammettendo che i sepolcri potessero essere conservati nello stato in cui si trovavano, solo se ed in quanto non vi fossero ulteriori tumulazioni.

La fattispecie
In realtà, la situazione non era, come non è, isolata, in quanto risultano variamente presenti nei cimiteri sepolcri, che non rispondono ai requisiti prescritti dal sopra ricordato art. 76 D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285 e s.m., in particolare quelli costituiti da “camere” (variamente localmente denominate, senza disperderci qui nel ricordarle) ipogee, “vani” in cui l’accesso ai feretri avviene attraverso “botole”, spesso poste sul piano di calpestio (e, quindi, senza che vi fosse una qualche circolazione di aria, ma creando “vani” sostanzialmente ad aria stagnante, dato che le sole aperture avvenivano in occasione delle operazioni di tumulazione), e dove i feretri sono collocati l’uno sopra l’altro, nei casi migliori sostenuti da (es.) cavalletti metallici, al solo fine di impedire che i feretri, collocati più recentemente, “schiacciassero” quelli già in precedenza accolti; effetti che risultano/vano maggiormente probabili, quando i tempi di tumulazione tra i diversi feretri fossero tra loro distanti, per il fatto che i feretri di più lontano accoglimento potevano avere subito fenomeni di deterioramento tali da non reggere più il peso dei feretri più recenti.
In molti casi si tratta di sepolcri realizzati prima del 1891 (in relazione al R. D. 11 gennaio 1891, n. 48, in particolare con riferimento al suo art. 63 [1]), anche se va detto come, in alcune situazioni, le prassi antecedenti siano state conservate per alcuni tempi successivi per una certa quale isteresi, fisiologica in molti campi.
Con tale disposizione, di seguito mantenuta in tutti i regolamenti (nazionali) di polizia mortuaria, si è previsto che la tumulazione richiedesse una singola “nicchia per un solo cadavere“, escludendosi la possibilità di realizzare “camere” ad utilizzo promiscuo.
In realtà, la strada era già stata segnala, sol che si consideri come l’art. 76 R. D. 6 settembre 1874, n. 2120 [2], anche se le fosse considerate da questa disposizione non sempre siano state percepite nella loro realtà, nel senso che i sepolcri a “camera” ipogea, non sempre erano così classificati (o classificabili).
Infatti, a stretto rigore, questa disposizione sembrava riguardare situazioni quali quelle (e.g.) del c.d. “Cimitero delle 366 fosse” di Napoli (rectius: cimitero di Santa Maria del Popolo, anche se sia più comune la denominazione appena utilizzata) (https://www.napoli-turistica.com/cimitero-monumentale-delle-366-fosse-napoli/). La strada segnata andava nella direzione delle “sepolture” caratterizzate dalla individualità e della individuabilità delle sepolture dei cadaveri.

Il rimedio
Come noto, l’art. 106 D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285 e s.m. (qualcuno potrebbe prendere atto del fatto che erano passati 99 anni dal 1891 …) [3] ha introdotto la possibilità di autorizzare speciali prescrizioni tecniche anche per l’utilizzo di strutture cimiteriali esistenti alla data di entrata in vigore (27 ottobre 1990) della disposizione.
Conseguentemente, col Punto 16) della circolare del Ministero della sanità n. 24 del 24 giugno 1993, sono state fornite indicazioni in proposito, precisando in apposito Allegato le modalità procedurali (andrebbe segnalato come in un caso, un comune che si era attenuto rigorosamente ed attentamente a queste indicazioni abbia avuta la “sorpresa” di versi rifiutare la proposta dal Consiglio superiore di sanità per inidoneità della documentazione … No comment).
Con il D.P.C.M. 26 maggio 2000 (in vigore dal 1° gennaio 2001 per le regioni a c.d. statuto ordinario; per le regioni a statuto speciale andrebbero fatte valutazioni caso per caso) queste competenze sono state oggetto di trasferimento alle regioni, le quali, in genere, si attengono alle indicazioni procedurali già formulate dal Ministero della salute. [4]
Questo per il fatto, abbastanza ovvio, che in sede regionale non vi erano professionalità, e memoria storica in materia, affermazione che non è un giudizio, men che meno una critica, quanto la presa d’atto del fatto che le professionalità presenti in questi contesti non avevano avuto modo, in precedenza, di acquisire conoscenze e “know how” specifici (o, se si vuole, specializzati), dato che nessuno “nasce imparato”, con le conseguenze di interventi non sempre congrui, adeguati o, solo, pertinenti.


[1] – R.D. 11 gennaio 1891, n. 48 – Art. 63 – [I] Nei cimiteri, oltre alla inumazione, è autorizzata altresì la tumulazione in nicchie destinate per un solo cadavere, purché scavate in roccia compatta o costrutte con buona opera muraria, intonacate internamente con cemento e chiuse ermeticamente.
[II]Lo spessore delle pareti murarie delle nicchie non potrà mai essere inferiore a centimetri quaranta.
[2] – R.D. 6 settembre 1874, n. 2120 – Art. 76 – La deposizione dei cadaveri nelle così dette fosse carnarie è vietata.
[3] – D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285 e s.m.- art. 106 – Il Ministro della sanità, sentito il Consiglio superiore di sanità e d’intesa con l’unità sanitaria locale competente, può autorizzare speciali prescrizioni tecniche per la costruzione e ristrutturazione dei cimiteri, nonché per l’utilizzazione delle strutture cimiteriali esistenti alla data di entrata in vigore del presente regolamento.
[4] – Nel richiamare la circolare n. 24 del 24 giugno 1993 è stata usata l’indicazione di Ministero della sanità in ragione del fatto che questa era la denominazione all’epoca. Ora si usa quella di Ministero della salute, essendo questa quella attuale.

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Sereno Scolaro

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